La digitalizzazione del settore delle costruzioni non rappresenta più una prospettiva futura, ma un processo che sta modificando in profondità il modo di progettare, affidare, realizzare e gestire le opere pubbliche. Al centro di questa trasformazione c’è il BIM, o più precisamente la gestione informativa digitale delle costruzioni, che il nuovo quadro normativo italiano inserisce ormai all’interno dell’intero ciclo di vita dell’opera.
A fronte di questa accelerazione, però, la professione tecnica italiana procede ancora a velocità differenti. È quanto emerge dal primo rapporto nazionale sulla digitalizzazione e gestione informativa delle opere pubbliche e private in Italia, presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel corso dell’incontro dedicato a “BIM e Gestione informativa delle Opere Pubbliche”. L’indagine fotografa una categoria fortemente interessata ai processi digitali, ma nella quale le competenze avanzate restano ancora circoscritte.
BIM e digitalizzazione: solo il 7,1% degli ingegneri ha competenze avanzate. Il Codice appalti accelera tra obblighi, formazione e nuovi standard digitali.
Il rapporto è stato costruito attraverso una rilevazione che ha coinvolto complessivamente 3.793 ingegneri. Di questi, 2.278 hanno completato integralmente il questionario, dichiarandosi interessati al tema della digitalizzazione e della gestione informativa delle opere pubbliche e private.
Il quadro che emerge mette insieme opportunità, criticità e soprattutto un fabbisogno formativo destinato a diventare sempre più urgente.
BIM e Codice dei contratti pubblici
L’urgenza deriva anche dall’evoluzione normativa. Il Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 36/2023, dedica un intero Libro ai principi, alla digitalizzazione, alla programmazione e alla progettazione.
Il principio del risultato, posto all’articolo 1, impone alle stazioni appaltanti di perseguire l’affidamento e l’esecuzione del contratto con la massima tempestività e con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Lo stesso principio viene collegato direttamente a efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
È all’interno di questo sistema che si colloca l’articolo 43, dedicato espressamente ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”.
Obbligo BIMcon soglia a 2 milioni di euro
Il testo originario del 2023 prevedeva, dal 1° gennaio 2025, l’adozione obbligatoria dei metodi di gestione informativa digitale per opere nuove e interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a un milione di euro.
Il quadro è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 209/2024, il cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici. La disciplina aggiornata porta la soglia generale a una stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro.
Per gli interventi sugli edifici qualificati come beni culturali dall’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004, invece, il riferimento è alla soglia prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice. Restano inoltre specifiche esclusioni per gli interventi di manutenzione.
Le amministrazioni possono comunque adottare la gestione informativa digitale anche al di sotto delle soglie obbligatorie, prevedendo eventualmente criteri premiali nella documentazione di gara. Questa facoltà, tuttavia, presuppone l’adozione delle misure organizzative indicate nell’Allegato I.9.
Il BIM non è soltanto un modello 3D
Proprio l’Allegato I.9 chiarisce uno degli equivoci più diffusi: il BIM non coincide con l’utilizzo di un software di modellazione tridimensionale.
La gestione informativa digitale viene inserita all’interno dei procedimenti tecnico-amministrativi e può accompagnare l’opera dall’affidamento fino alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dell’intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale. Nel testo originario dell’Allegato, l’impiego di questi strumenti viene indicato anche come parametro nella qualificazione delle stazioni appaltanti.
Formazione e organizzazione diventano obbligatorie
Prima ancora di utilizzare il BIM in un singolo intervento, una stazione appaltante deve strutturarsi sul piano organizzativo.
Il quadro aggiornato prevede innanzitutto la definizione e l’attuazione di un piano specifico di formazione del personale, differenziato sulla base dei ruoli ricoperti e rivolto non soltanto ai tecnici ma anche al personale coinvolto nella gestione finanziaria e nelle attività amministrative.
Accanto alla formazione deve essere predisposto un piano di acquisizione, gestione e manutenzione di hardware e software e deve essere adottato uno specifico atto di organizzazione che definisca ruoli, responsabilità, processi decisionali, flussi informativi, standard e requisiti.
L’85% degli ingegneri è interessato alla digitalizzazione
È proprio confrontando questi obblighi con i risultati del rapporto CNI che emerge la distanza tra normativa e pratica professionale.
Circa l’85% degli ingegneri intervistati si dichiara molto o abbastanza interessato alla digitalizzazione e alla gestione informativa delle opere. L’interesse, tuttavia, non coincide ancora con l’esperienza professionale: il 43,3% non ha mai operato negli ultimi cinque anni in attività legate al BIM.
Competenze BIM avanzate ferme al 7,1%
Ancora più netto è il divario sul fronte delle competenze. Soltanto il 7,1% degli ingegneri ritiene di possedere conoscenze BIM avanzate.
Il 50,4% si colloca su un livello definito frammentato, mentre il 21,2% dichiara di non possedere conoscenze in materia. Oltre sette professionisti su dieci, dunque, non raggiungono ancora un livello strutturato di padronanza dei metodi e degli strumenti di gestione informativa.
Divario generazionale tra under e over 55
A pesare è soprattutto il fattore generazionale. Tra gli ingegneri con meno di 40 anni le competenze BIM avanzate raggiungono l’11,9%, ma la percentuale scende al 3,9% tra i 41 e i 55 anni e ad appena il 3% tra gli over 55.
Il rischio è quello di una distanza sempre più evidente tra la velocità con cui evolve il quadro regolatorio e la capacità di una parte della professione di adeguarsi ai nuovi processi.
Nel settore pubblico le competenze avanzate si fermano al 3%
Anche la collocazione professionale fa la differenza. Nel settore privato e non profit le competenze avanzate raggiungono il 12,9%, mentre nel settore pubblico si fermano al 3%.
Tra studi associati e società il valore è del 7,7%, contro il 4,5% degli studi individuali. Sono dati che acquistano ancora maggiore rilevanza alla luce degli obblighi organizzativi attribuiti dal Codice proprio alle amministrazioni pubbliche.
Nuove figure per la gestione dei processi digitali
Il nuovo sistema richiede anche l’individuazione di specifiche responsabilità.
Le amministrazioni che adottano la gestione informativa digitale devono nominare un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, almeno un gestore dei processi digitali e, per ciascun intervento, un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al RUP.
Il testo aggiornato precisa che queste figure devono essere individuate preferibilmente tra il personale dell’amministrazione e possedere competenze documentabili maturate attraverso esperienza professionale o formazione specifica. Se non è possibile reperirle internamente, le relative funzioni possono essere affidate all’esterno.
Ambiente di condivisione dei dati e interoperabilità
Un altro elemento centrale è l’ambiente di condivisione dei dati, spesso indicato come ACDat.
La stazione appaltante deve dotarsi di un proprio ambiente digitale definendone caratteristiche, prestazioni, proprietà dei dati e modalità di elaborazione e condivisione. La gestione deve inoltre rispettare le disposizioni in materia di diritto d’autore, proprietà intellettuale, sicurezza e riservatezza.
L’interoperabilità diventa quindi uno dei pilastri del nuovo modello. Il Codice richiede l’utilizzo di piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari, in modo da evitare la dipendenza da un singolo fornitore tecnologico e consentire il trasferimento delle informazioni tra amministrazioni, progettisti e operatori economici.
I dati devono inoltre essere gestiti attraverso modelli informativi e flussi digitalizzati condivisi tra i soggetti coinvolti nella progettazione, nella costruzione e nella gestione dell’intervento.
UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 diventano riferimenti centrali
Anche le norme tecniche assumono un ruolo decisivo. Il testo richiama espressamente la serie UNI EN ISO 19650, dedicata alla gestione dell’informazione nel BIM, indicando inoltre la serie UNI 11337 come riferimento utile nel contesto nazionale.
Proprio su questo terreno l’indagine del Consiglio Nazionale degli Ingegneri evidenzia uno dei ritardi più consistenti.
Solo il 14,3% degli intervistati dichiara di conoscere nel dettaglio la UNI 11337. Per standard e strumenti più specialistici come BCF, bSDD e IDS, le percentuali di utilizzo effettivo restano inferiori al 5%.
Una commessa BIM resta ancora un’esperienza poco diffusa
Il divario tra norme e pratica emerge anche dall’esperienza concreta nelle commesse.
Solo il 16,7% degli ingegneri afferma di essere coinvolto spesso o sempre in incarichi BIM, mentre il 51,6% non lo è mai stato.
Gli ostacoli segnalati non sono prevalentemente tecnologici: la principale criticità, indicata dal 56,7%, riguarda proprio la carenza di competenze nelle stazioni appaltanti.
Il capitolato informativo diventa un documento strategico
Un ruolo determinante viene assegnato anche al capitolato informativo.
Negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, questo documento deve accompagnare la documentazione di gara e indicare i requisiti informativi strategici, i livelli di fabbisogno informativo, le regole per produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei dati e le caratteristiche dell’ambiente di condivisione.
Deve inoltre disciplinare proprietà, accesso, sicurezza e validità delle informazioni e garantire nel tempo l’interoperabilità dei sistemi.
Offerta e piano di gestione informativa
Quando la procedura viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti possono essere chiamati a presentare una vera e propria offerta di gestione informativa.
Il documento descrive organizzazione, strumenti, responsabilità e modalità di gestione dei flussi informativi.
Dopo la sottoscrizione del contratto, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’affidatario deve predisporre il piano di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dei lavori.
Il BIM entra quindi direttamente nella gestione contrattuale, nell’organizzazione della commessa e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti.
Dai materiali ai costi
Nei modelli informativi possono confluire dati grafici, documentali, alfanumerici e multimediali relativi a geometria, materiali, prestazioni, componenti, costi, cronologia, manutenzione, conformità normativa, salute e sicurezza.
La struttura dei modelli deve essere coerente con la tipologia dell’intervento e con gli obiettivi individuati nel capitolato informativo.
Il BIM può diventare anche uno strumento di gestione economica dell’intervento. Il quadro normativo consente infatti alle stazioni appaltanti di richiedere sistemi di gestione informativa digitale applicati alla computazione dei lavori, mettendo in relazione i dati del computo metrico estimativo con quelli contenuti nei modelli.
Il modello digitale accompagna anche manutenzione e collaudo
La logica della gestione informativa si estende ben oltre la progettazione.
I modelli possono contenere informazioni sull’uso, sulla gestione e sugli interventi manutentivi futuri, mentre l’amministrazione può richiedere strumenti digitali per pianificare nel tempo le attività necessarie alla conservazione del bene.
Al momento del collaudo o della verifica di conformità, l’affidatario deve inoltre consegnare i modelli informativi aggiornati in funzione di quanto effettivamente realizzato e una relazione specialistica che attesti il rispetto delle prescrizioni del capitolato informativo.
La verifica di questi adempimenti entra a far parte delle attività dell’organo di collaudo.
La formazione è la priorità per l’82,2% degli ingegneri
In questa prospettiva diventa più facile comprendere perché gli ingegneri intervistati dal CNI considerino la formazione la priorità assoluta per accelerare la transizione digitale.
La indica l’82,2% del campione. Seguono lo sviluppo di procedure interne, con il 58,1%, e una maggiore consapevolezza da parte di proprietà e direzione, indicata dal 52,1%.
L’acquisto di hardware e software arriva soltanto dopo, con il 45,3%.
È un risultato perfettamente coerente con l’impostazione del Codice: la tecnologia, da sola, non basta. Prima dei software vengono organizzazione, competenze, responsabilità, procedure e qualità dei dati.
Del resto, quasi la metà degli intervistati, il 46,8%, non dispone ancora di programmi per la modellazione BIM e il 60,4% non utilizza software per il controllo dei modelli.
Per molti la piena maturità digitale è ancora lontana
Il 57,9% degli ingegneri ritiene insufficienti gli sforzi attualmente messi in campo dalla propria organizzazione per arrivare a una piena maturità digitale, mentre il 22,6% pensa che saranno necessari più di cinque anni.
Per Sandro Catta, consigliere del CNI con delega ai lavori pubblici e al BIM, il problema richiede quindi una risposta su due livelli: una formazione specialistica rivolta a chi già opera stabilmente nel BIM e, parallelamente, una più ampia attività di alfabetizzazione digitale destinata a colmare le lacune della parte della categoria meno preparata.
Il dato degli over 55, tra i quali solo il 3% dichiara conoscenze approfondite, rende evidente la dimensione della sfida.
La vera sfida è trasformare il BIM da obbligo a strumento operativo
Il BIM previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici non coincide con un software e neppure con la sola produzione di un modello digitale dell’edificio.
È un sistema di gestione dell’informazione che deve collegare programmazione, progettazione, gara, esecuzione, collaudo, manutenzione e gestione dell’opera, assegnando ruoli precisi e assicurando continuità e interoperabilità dei dati.
È proprio qui che si misura la distanza evidenziata dall’indagine del CNI. Da una parte una normativa che chiede alle amministrazioni di strutturarsi, formare il personale, adottare ambienti di condivisione dei dati e definire requisiti informativi sin dalle prime fasi dell’intervento; dall’altra una professione nella quale le competenze avanzate sono ancora ferme al 7,1% e una parte considerevole degli operatori non ha mai partecipato a una vera commessa BIM.
La transizione digitale delle costruzioni italiane, dunque, è già iniziata sul piano normativo. La partita dei prossimi anni sarà trasformarla in una pratica ordinaria. Per farlo serviranno certamente tecnologie e investimenti, ma soprattutto formazione, capacità organizzativa e cultura del dato.
Senza questi elementi, il rischio è che il BIM venga percepito come un ulteriore adempimento. Con competenze adeguate, invece, può diventare uno degli strumenti attraverso cui migliorare qualità progettuale, controllo dei costi, gestione dei cantieri, trasparenza e manutenzione del patrimonio pubblico.
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L’articolo BIM e digitalizzazione, ingegneri italiani ancora divisi: competenze avanzate ferme al 7,1% proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
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