Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative agli Ispettorati Territoriali e di Area Metropolitana in materia di tutela dei lavoratori esposti al rischio da danni da calore, con riferimento specifico alle attività di vigilanza da svolgere nel periodo estivo.

Per approfondire il quadro delle ordinanze regionali sul divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde, leggi la news: EMERGENZA CALDO SUL LAVORO: STOP ALLE ATTIVITÀ ALL’APERTO NELLE ORE PIÙ CALDE IN VENETO E IN ALTRE REGIONI

RISCHIO DA CALORE: UN OBBLIGO DI VALUTAZIONE STRUTTURATO

Il documento si inserisce in un quadro normativo già consolidato, richiamando le precedenti note ispettive in materia e le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025, Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, che impone alle aziende il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione sistematica e strutturata.
 
Il rischio da stress termico ambientale, precisa l’INL, deve essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e inserito nel DVR con adeguate misure di mitigazione.
I settori su cui si concentrerà l’attenzione ispettiva sono edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider.

COSA VERIFICANO GLI ISPETTORI: LE INDICAZIONI OPERATIVE

Nel corso degli accessi ispettivi estivi, il personale INL dovrà accertare l’effettiva attuazione delle misure organizzative e preventive adottate dal datore di lavoro.
In particolare verranno verificati:

  • l’integrazione del DVR con il rischio specifico da calore e le relative misure di mitigazione;
  • la rimodulazione degli orari di lavoro, con anticipazione del turno all’alba e sospensione nelle ore centrali dalle 12:00 alle 16:00;
  • la concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
  • la disponibilità di acqua fresca nei cantieri e l’utilizzo di indumenti leggeri, traspiranti e coprenti;
  • l’informazione e la formazione di lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
  • il coinvolgimento del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria mirata, in particolare per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti;
  • la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST) nella valutazione dei rischi.

La nota ricorda inoltre che il datore di lavoro ed il preposto, hanno l’obbligo di valutare la sospensione temporanea delle attività lavorative qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

PER APPROFONDIRE…

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Le valutazioni vengono condotte in conformità alle principali norme tecniche internazionali, tra cui UNI EN ISO 15265, UNI EN ISO 7730, UNI EN ISO 7243, UNI EN ISO 7933, UNI EN ISO 11079 e UNI EN ISO 15743, garantendo un approccio metodologico e conforme ai più elevati standard normativi.      
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Autore: Vega Engineering

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