La semplice designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non equivale a una delega di funzioni e, da sola, non consente al datore di lavoro o ai dirigenti aziendali di sottrarsi agli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con la sentenza n. 5757 del 12 febbraio 2026, pronunciata nell’ambito di un procedimento relativo alla mancata comunicazione dei rischi connessi alla presenza di amianto durante alcuni lavori affidati a un’impresa esterna.
Sentenza Cassazione 5757/2026 – il RSPP non esonera datore di lavoro e dirigenti dalle responsabilità sui rischi da amianto nei lavori affidati in appalto.
Al centro del caso vi erano gli interventi effettuati all’interno della sede operativa di una società irpina. Al direttore generale dell’azienda era stato contestato di non aver fornito alla ditta incaricata delle attività di pulizia dell’immobile e del parco rotabile informazioni sufficientemente precise sui pericoli presenti nell’ambiente di lavoro.
In particolare, le lavorazioni comprendevano la rimozione di alcuni pannelli in eternit contenenti amianto, materiale che richiede cautele particolarmente rigorose per evitare la dispersione delle fibre e la conseguente esposizione dei lavoratori.
Gli obblighi del datore di lavoro committente negli appalti
La contestazione era stata formulata sulla base dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, disposizione che disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione.
La norma stabilisce che, quando vengono affidati lavori o servizi a un’impresa appaltatrice all’interno della propria azienda, il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e trasmettere informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nei luoghi interessati.
Il committente deve inoltre comunicare le misure di prevenzione e le procedure di emergenza adottate in relazione all’attività aziendale.
Non si tratta di un adempimento esclusivamente documentale. Le informazioni devono essere complete, aggiornate e coerenti con le condizioni reali nelle quali l’impresa appaltatrice sarà chiamata a operare.
Il procedimento davanti al Tribunale di Avellino
Il procedimento era arrivato davanti al Tribunale di Avellino, che con la sentenza del 18 ottobre 2018 aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato, risalente al settembre 2011, risultava ormai estinto per prescrizione.
Il giudice di primo grado, tuttavia, non aveva pronunciato un’assoluzione nel merito.
La distinzione è rilevante, perché la dichiarazione di prescrizione chiude il procedimento per effetto del decorso del tempo, senza stabilire necessariamente l’estraneità dell’imputato rispetto alla condotta contestata.
Il direttore generale aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, chiedendo che venisse riconosciuta direttamente l’insussistenza del reato attraverso una formula assolutoria piena, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del Codice di procedura penale.
Gli obblighi spettavano al responsabile della sicurezza
Secondo la difesa, dagli atti del processo sarebbe emerso chiaramente che il ricorrente non ricopriva una posizione di garanzia rispetto ai rischi derivanti dalle lavorazioni edili.
All’interno della società era infatti già stato nominato un responsabile della sicurezza dotato, secondo la ricostruzione difensiva, delle competenze tecniche necessarie per valutare i pericoli relativi alle attività affidate all’appaltatore.
La difesa aveva inoltre evidenziato che il responsabile incaricato aveva provveduto a predisporre il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, conosciuto come DUVRI.
Da questa circostanza, secondo il ricorrente, sarebbe derivato il trasferimento degli obblighi informativi in capo al tecnico della sicurezza e al datore di lavoro committente.
Il direttore generale aveva anche sottolineato di non essere l’amministratore della società e di non poter essere considerato, per questa ragione, il destinatario degli obblighi contestati.
Quando la prescrizione può essere accompagnata dall’assoluzione
La Corte di Cassazione non ha accolto questa impostazione.
I giudici hanno innanzitutto ricordato che, quando il reato è già estinto per prescrizione, l’assoluzione nel merito può essere pronunciata soltanto in presenza di elementi talmente chiari e incontestabili da rendere immediatamente evidente che il fatto non esiste, che l’imputato non lo ha commesso oppure che la condotta non ha rilevanza penale.
Non è sufficiente che dagli atti possa emergere una diversa interpretazione delle responsabilità.
Le condizioni per l’assoluzione devono risultare in maniera immediata, senza bisogno di ulteriori valutazioni, approfondimenti o accertamenti.
In questi casi, la verifica del giudice deve assumere le caratteristiche di una vera e propria constatazione, basata su circostanze evidenti e non controverse.
I poteri effettivi del direttore generale
Nel caso esaminato, questa evidenza non era presente.
Il Tribunale aveva ricostruito i poteri del direttore generale attraverso lo statuto della società, rilevando che l’imputato disponeva di una concreta responsabilità operativa ed esecutiva.
Tra le sue attribuzioni rientravano anche la direzione del personale e l’esercizio del potere disciplinare.
Funzioni che, secondo i giudici, non consentivano di escludere automaticamente l’esistenza di obblighi di controllo, vigilanza e organizzazione della sicurezza.
La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni rispetto alla ricostruzione dei poteri aziendali effettuata dal Tribunale.
La qualifica formale rivestita all’interno dell’impresa, infatti, non costituisce l’unico elemento da prendere in considerazione. Per individuare le responsabilità occorre verificare quali poteri decisionali, gestionali e organizzativi siano stati concretamente esercitati.
Perché l’RSPP non sostituisce il datore di lavoro
Da qui il richiamo al principio ormai consolidato secondo il quale la presenza di un RSPP non determina di per sé la scomparsa delle responsabilità attribuite dalla legge agli altri soggetti della struttura aziendale.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge prevalentemente una funzione tecnica, consultiva e di supporto.
Collabora all’individuazione dei fattori di rischio, all’elaborazione delle misure preventive e alla predisposizione delle procedure di sicurezza, ma normalmente non dispone di autonomi poteri decisionali, organizzativi o di spesa.
Proprio per questa ragione, la sua designazione non può essere confusa con una vera delega di funzioni.
Il datore di lavoro si avvale delle competenze dell’RSPP per organizzare il sistema di prevenzione, ma resta titolare degli obblighi che la legge gli attribuisce, salvo che questi possano essere validamente delegati secondo le condizioni previste dal Testo unico.
I requisiti necessari per una delega di funzioni valida
Una delega valida, secondo l’articolo 16 del decreto legislativo 81/2008, deve risultare da un atto scritto con data certa e deve essere accettata per iscritto dal soggetto delegato.
Il delegato deve inoltre possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni trasferite.
L’atto deve attribuirgli reali poteri di organizzazione, gestione e controllo, accompagnati dall’autonomia di spesa necessaria per esercitare concretamente gli incarichi ricevuti.
Non basta quindi assegnare genericamente a un lavoratore o a un professionista la responsabilità della sicurezza.
È necessario che il trasferimento delle funzioni sia esplicito, documentato e accompagnato dagli strumenti indispensabili per assumere decisioni e adottare le misure di prevenzione.
Anche in presenza di una delega correttamente formalizzata, il datore di lavoro conserva comunque un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti affidati al delegato.
Le eventuali responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione
La mera nomina dell’RSPP risponde a una logica differente rispetto alla delega.
Si tratta di un adempimento obbligatorio attraverso il quale il datore di lavoro si dota di una figura specializzata che lo assiste nella gestione della prevenzione, senza trasferirle automaticamente la propria posizione di garanzia.
La Cassazione aveva già espresso questo principio con la sentenza n. 24958 del 2017, richiamata anche nella decisione del 2026.
In quell’occasione la Suprema Corte aveva chiarito che l’RSPP opera come consulente del datore di lavoro e non può essere considerato il destinatario esclusivo degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica.
La designazione del responsabile del servizio non permette quindi di trasferire automaticamente su quest’ultimo la responsabilità di adottare le misure necessarie a neutralizzare le situazioni di pericolo.
Ciò non significa che l’RSPP sia sempre privo di responsabilità.
Il tecnico può essere chiamato a rispondere quando un evento dannoso derivi da una valutazione gravemente errata, dalla mancata segnalazione di un rischio conosciuto o conoscibile oppure da indicazioni tecniche inadeguate.
La sua eventuale responsabilità, però, può concorrere con quella del datore di lavoro o dei dirigenti. Non determina automaticamente l’esclusione delle responsabilità degli altri garanti della sicurezza.
Rischi interferenziali e obblighi di cooperazione
Il principio assume un’importanza particolare nelle attività affidate in appalto, dove i rischi derivano spesso dall’interazione tra l’organizzazione del committente e quella dell’impresa esterna.
L’articolo 26 del Testo unico sulla sicurezza impone ai datori di lavoro coinvolti di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi destinati a proteggere i lavoratori.
Le informazioni devono essere scambiate anche per individuare ed eliminare i cosiddetti rischi interferenziali, cioè i pericoli generati dalla sovrapposizione tra attività, lavorazioni e personale appartenenti a imprese differenti.
Il committente non deve limitarsi a consegnare un documento all’appaltatore, ma deve assicurarsi che i rischi siano stati effettivamente compresi e che le misure organizzative previste vengano applicate.
La cooperazione deve riguardare sia la fase preliminare dell’appalto sia lo svolgimento concreto delle lavorazioni.
Il DUVRI non può essere un documento soltanto formale
Il DUVRI costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il committente organizza questa cooperazione, indicando i rischi da interferenza e le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo.
La sua predisposizione, tuttavia, non deve essere considerata un adempimento puramente formale.
La presenza del documento non esaurisce automaticamente gli obblighi di informazione, verifica e vigilanza.
Le indicazioni devono essere coerenti con i rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro, devono essere aggiornate in relazione all’evoluzione delle attività e devono essere concretamente portate a conoscenza delle imprese coinvolte.
Un DUVRI generico, incompleto o non rispondente alle reali condizioni dell’ambiente lavorativo non è sufficiente a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.
Il rischio amianto richiede cautele rafforzate
Questo aspetto diventa ancora più rilevante quando le lavorazioni possono determinare un’esposizione ad amianto, sostanza classificata tra gli agenti cancerogeni e collegata a patologie che possono manifestarsi anche dopo molti anni.
La rimozione di manufatti contenenti amianto deve essere effettuata adottando procedure specifiche, con personale formato, dispositivi di protezione adeguati e misure idonee a impedire la dispersione delle fibre.
Nel quadro normativo vigente, la presenza di amianto rientra espressamente tra le situazioni di rischio particolare per le quali non operano alcune semplificazioni previste per gli appalti di breve durata.
La legislazione richiede quindi una valutazione puntuale, un coordinamento effettivo e procedure adeguate alla natura del pericolo.
Il committente deve fornire all’impresa esterna tutte le informazioni disponibili sulla presenza di materiali contenenti amianto e sui rischi collegati alle attività da eseguire.
Il ricorso dichiarato inammissibile
Nel caso esaminato, la Cassazione non ha pronunciato una condanna nel merito per la violazione contestata.
Ha invece stabilito che dagli atti non emergevano elementi immediati e indiscutibili tali da escludere la responsabilità del direttore generale e da giustificare un’assoluzione piena, nonostante l’intervenuta prescrizione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione era stata assunta a Roma il 9 dicembre 2025 ed è stata depositata in cancelleria il 12 febbraio 2026.
Cosa cambia per datori di lavoro e dirigenti
La sentenza offre un’indicazione rilevante per tutte le aziende che ricorrono ad appaltatori, manutentori, imprese di pulizia o lavoratori autonomi.
Affidare la gestione tecnica della prevenzione a un professionista non significa trasferire automaticamente le responsabilità previste dalla legge.
Per ottenere un’effettiva redistribuzione delle funzioni è necessaria una delega formalmente valida, accompagnata da poteri reali, risorse economiche e autonomia decisionale.
Anche in quel caso, il vertice aziendale non può disinteressarsi completamente dell’organizzazione della sicurezza.
Rimane necessario verificare che le funzioni delegate vengano esercitate correttamente e che le misure previste non restino confinate nei documenti.
Il messaggio della Cassazione è quindi netto: in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le nomine formali non bastano.
A contare sono i poteri concretamente esercitati, l’organizzazione aziendale, la conoscenza dei rischi e l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione, coordinamento, controllo e vigilanza.
L’articolo Amianto nei lavori in appalto, per la Cassazione la nomina dell’RSPP non libera i vertici aziendali dalle responsabilità proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
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