La facciata di un edificio non è soltanto la superficie che separa gli ambienti interni dall’esterno. In caso di incendio può diventare un percorso attraverso il quale fiamme, calore e fumi raggiungono rapidamente altri piani, aggirando in alcuni casi le compartimentazioni realizzate all’interno della costruzione.
Nuove regole antincendio per facciate: materiali, cavità, balconi, fotovoltaico e prove su larga scala nella proposta dei Vigili del Fuoco per gli edifici.
Il testo è ancora una proposta tecnica e le disposizioni non sono quindi operative. La bozza introduce però un’impostazione che, qualora venisse confermata nel provvedimento definitivo, inciderebbe in maniera importante sulla progettazione dell’involucro edilizio, soprattutto quando sono presenti isolamenti esterni, materiali combustibili, intercapedini ventilate, facciate continue, balconi o impianti fotovoltaici.
Il punto centrale non è soltanto l’inasprimento di alcuni requisiti. Cambia soprattutto il modo in cui viene letto il rischio: la sicurezza non dipende più esclusivamente dalle caratteristiche del singolo materiale, ma dal comportamento della facciata considerata come sistema.
Dalla parete esterna al sistema di facciata
Il documento parte da tre obiettivi fondamentali. Occorre impedire, per quanto possibile, che un incendio sviluppatosi all’interno raggiunga e percorra la facciata; limitare la possibilità che un incendio nato all’esterno investa l’edificio; ridurre infine il rischio che elementi dell’involucro si distacchino durante l’incendio mettendo in pericolo persone in fuga e soccorritori.
La questione assume particolare rilevanza negli edifici multipiano. La proposta stabilisce infatti una finalità progettuale precisa: dal secondo piano in poi, il sistema deve essere pensato per contrastare la propagazione dell’incendio verso i due livelli immediatamente superiori prima dell’intervento delle squadre di soccorso.
Questa impostazione porta inevitabilmente a osservare l’intera composizione della parete esterna: rivestimento, supporto, isolamento, membrane, elementi di fissaggio, aperture e possibili spazi vuoti diventano componenti dello stesso problema di sicurezza.
Il comportamento della facciata, quindi, non può essere ricostruito analizzando soltanto ciò che appare all’esterno.
Perché le intercapedini rappresentano uno dei punti più delicati
Tra gli aspetti ai quali la proposta dedica maggiore attenzione ci sono cavità e intercapedini.
Una facciata ventilata, per esempio, contiene uno spazio nel quale l’aria può muoversi naturalmente o attraverso sistemi controllati. Questa caratteristica offre vantaggi dal punto di vista termoigrometrico, ma in presenza di un incendio può creare condizioni favorevoli alla propagazione verticale.
Il fenomeno più critico è il cosiddetto effetto camino. Se le fiamme penetrano in un’intercapedine sviluppata su più piani, il movimento dell’aria può accelerarne la risalita. La bozza evidenzia come, in determinate condizioni, la lunghezza della fiamma all’interno della cavità possa aumentare sensibilmente e come l’incendio possa svilupparsi senza essere immediatamente visibile dall’esterno.
È per questa ragione che assumono un ruolo decisivo le barriere per cavità: elementi progettati per interrompere o circoscrivere lo spazio disponibile, ostacolando il transito di fumo e fiamme tra un piano e l’altro.
La progettazione deve valutarne dimensioni, orientamento, fissaggio e continuità. La proposta richiede inoltre di considerare i possibili movimenti della facciata provocati da vento, sisma o deformazioni conseguenti all’incendio, affinché la barriera continui a svolgere la propria funzione anche in condizioni non ordinarie.
Non tutti gli edifici vengono trattati allo stesso modo
Uno degli elementi più significativi della proposta è l’abbandono di una lettura uniforme del rischio.
Per stabilire quali prestazioni siano necessarie vengono incrociati diversi parametri: altezza antincendio, destinazione d’uso, numero di occupanti e posizione dell’edificio.
Sul fronte dell’altezza vengono individuate tre classi. La categoria HA comprende gli edifici fino a 12 metri; la HB quelli con altezza superiore a 12 metri e fino a 18; nella classe HC ricadono gli altri casi.
A questa prima distinzione se ne aggiunge una seconda legata alla funzione dell’immobile.
Le categorie comprendono, tra gli altri, edifici residenziali, strutture sanitarie e per l’infanzia, alberghi e strutture ricettive, uffici, attività commerciali, scuole e università, strutture associative, sportive e ricreative.
Il motivo è evidente: un incendio in un’abitazione, in un ospedale, in una scuola o in un centro commerciale non presenta le stesse condizioni di esodo e non coinvolge occupanti con caratteristiche analoghe.
Anche l’affollamento entra nella progettazione dell’involucro
Un ulteriore parametro è rappresentato dal numero delle persone presenti.
La proposta individua quattro livelli: OA fino a 300 occupanti, OB tra 300 e 500, OC tra 500 e 800 e OD oltre 800 persone.
Non si tratta di una classificazione puramente amministrativa. L’affollamento può modificare i requisiti richiesti alla facciata e alle sue compartimentazioni perché influenza direttamente la complessità dell’evacuazione.
Viene considerata persino la collocazione fisica dell’edificio rispetto ai confini della proprietà. Una facciata che prospetta interamente all’interno di uno spazio privato presenta infatti conseguenze differenti rispetto a un fronte vicino a un marciapiede, una strada o un’infrastruttura pubblica, soprattutto nell’eventualità del distacco di elementi incendiati.
L’involucro viene così inserito in una valutazione del rischio che tiene conto non soltanto della costruzione, ma anche del contesto nel quale si trova.
Materiali combustibili
Un’altra conseguenza dell’impostazione proposta riguarda la scelta dei prodotti impiegati nelle pareti esterne.
Per alcune categorie di edifici residenziali, sanitari e ricettivi classificati HC, la bozza prevede che i materiali che compongono le pareti esterne raggiungano prestazioni di reazione al fuoco A2-s1,d0 oppure A1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
La novità va letta soprattutto in relazione alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica.
La presenza di un isolante sulla superficie esterna di una parete modifica infatti la stratigrafia originaria e può introdurre materiali con un comportamento al fuoco differente rispetto alla muratura.
La proposta definisce proprio come facciata semplice combustibile una facciata non ventilata nella quale sia presente, per esempio, un isolamento non protetto oppure uno strato di supporto o rivestimento combustibile. Tra gli esempi richiamati figurano le facciate tradizionali riqualificate mediante sistemi di isolamento termico esterno.
In questa prospettiva il cappotto non può essere considerato separatamente dal resto dell’involucro.
Rivestimenti metallici compositi, la bozza introduce un divieto
Tra le disposizioni più nette compare quella relativa ai materiali metallici compositi.
La formulazione attuale della proposta ne vieta l’impiego nello strato di rivestimento esterno delle pareti degli edifici civili compresi nel campo di applicazione del decreto.
Il riferimento riguarda una specifica categoria tecnica di pannelli multistrato e non deve quindi essere interpretato come un divieto generalizzato dell’impiego del metallo nelle facciate.
La definizione contenuta nella proposta prende in considerazione pannelli o fogli fino a 10 millimetri di spessore, costituiti da più strati, dei quali almeno due metallici, con la presenza di un componente avente determinate caratteristiche di potere calorifico.
È uno degli aspetti che produttori e progettisti dovranno seguire con particolare attenzione durante l’iter di approvazione.
Balconi, da elemento accessorio a componente della sicurezza antincendio
Anche i balconi entrano esplicitamente nel progetto della sicurezza della facciata.
Per gli edifici appartenenti ad alcune destinazioni d’uso e classificati HC, la bozza propone due possibili soluzioni.
La prima consiste nell’utilizzo di materiali appartenenti alle classi A1 oppure A2-s1,d0. La seconda prevede invece la presenza di un elemento continuo superiore, come l’intradosso del balcone sovrastante, realizzato con materiali della stessa classe e con una resistenza al fuoco almeno REI 30.
Il balcone viene quindi considerato parte integrante dello scenario di propagazione.
Su queste superfici, inoltre, possono accumularsi arredi, attrezzature o altri materiali combustibili capaci di aumentare l’intensità dell’incendio e agevolare il passaggio delle fiamme verso il piano successivo.
Il nodo delle barriere tagliafuoco all’interno delle cavità
La proposta entra nel dettaglio anche della distanza tra le barriere per cavità, legandola alla prestazione dei materiali presenti nell’intercapedine.
Quando le superfici esposte raggiungono almeno la classe C-s3,d2, la distanza orizzontale massima prevista tra determinate barriere verticali può arrivare a 20 metri; con materiali aventi prestazioni inferiori tale valore scende a 10 metri. Per le barriere orizzontali la tabella prevede, nelle configurazioni considerate, una suddivisione a ogni piano.
Attenzione viene riservata anche a porte, finestre e superfici vetrate, cioè ai punti nei quali la continuità della parete viene inevitabilmente interrotta.
Le soluzioni ammesse comprendono prodotti sigillanti resistenti al fuoco, setti di compartimentazione e barriere inserite in sistemi sottoposti a specifiche prove. La funzione richiesta alle barriere deve essere garantita per almeno 30 minuti.
Compartimentazione interna e facciata devono lavorare insieme
Uno dei rischi più insidiosi di un incendio di facciata è la possibilità che le fiamme aggirino dall’esterno una compartimentazione efficace all’interno dell’edificio.
Per questo motivo la proposta stabilisce una relazione molto più stretta tra pareti e solai di compartimentazione e struttura dell’involucro.
Nelle facciate semplici combustibili e nelle facciate continue, per determinate categorie di edifici devono essere realizzate specifiche fasce di separazione in corrispondenza della proiezione esterna degli elementi che dividono i compartimenti.
L’obiettivo è creare una discontinuità capace di ostacolare il passaggio dell’incendio da un compartimento a quello vicino attraverso l’esterno.
La proposta definisce anche una geometria minima. La fascia orizzontale deve svilupparsi per almeno un metro in verticale sulla facciata; in alternativa è possibile ricorrere a un aggetto in corrispondenza del solaio con una sporgenza di almeno 60 centimetri.
La fascia verticale tra compartimenti deve invece svilupparsi per almeno un metro, con dimensioni maggiori in particolari configurazioni geometriche dell’edificio.
Facciate ventilate, più soluzioni ma prestazioni da dimostrare
Per le facciate ventilate la proposta non indica un’unica configurazione obbligatoria.
Le soluzioni dipendono dalla possibilità di ispezionare o meno l’intercapedine, dalla presenza di una pelle esterna aperta o chiusa e dalle prestazioni della parte interna della facciata.
In diversi casi viene richiesta l’interruzione dell’intercapedine in corrispondenza di ciascun piano attraverso barriere per cavità, setti di compartimentazione o griglie dotate delle necessarie caratteristiche di resistenza al fuoco.
In altri casi può essere la pelle interna a fornire le prestazioni richieste. Per specifiche facciate ispezionabili è contemplata anche la presenza di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio esteso all’intera facciata.
Quando viene utilizzato un impianto ad acqua, il documento entra persino nel dimensionamento, indicando una densità di scarica non inferiore a 10 litri al minuto per metro quadrato e il funzionamento simultaneo degli ugelli del piano superiore a quello interessato dall’incendio per 60 minuti.
La vera svolta è testare il sistema e non soltanto i materiali
Probabilmente il passaggio più interessante della proposta riguarda le prove antincendio su larga scala.
Il comportamento di un singolo isolante o rivestimento non racconta necessariamente ciò che può succedere quando quel materiale viene combinato con collanti, membrane, sottostrutture, fissaggi, cavità e altri elementi.
Per alcune configurazioni la bozza prevede quindi la valutazione sperimentale dell’intero sistema di facciata attraverso un’esposizione al fuoco su scala significativa.
Sono analizzati tre aspetti principali: la propagazione della fiamma, identificata dal criterio LS; il distacco di parti, valutato attraverso F2; e la presenza di parti in fiamme, indicata dalla sigla nb.
In attesa di un sistema armonizzato europeo viene richiamato il metodo di prova DCPSTAE CF 1/26 EU.
La logica è quella di passare dalla domanda “questo materiale è sicuro?” a un interrogativo più complesso: come si comporterà l’intera facciata una volta costruita?
Fotovoltaico e impianti entrano definitivamente nell’analisi del rischio
L’evoluzione tecnologica degli edifici rende sempre più frequente la presenza di apparecchiature direttamente sulle pareti esterne.
Per questo la proposta prende in considerazione anche impianti fotovoltaici, sistemi di climatizzazione, generatori di calore e altre installazioni tecnologiche.
Quando sulla facciata o nelle sue immediate vicinanze sono presenti quantità significative di materiale combustibile oppure apparecchiature per la produzione o trasformazione dell’energia, la zona interessata deve essere protetta, nei casi previsti, attraverso apposite fasce di protezione.
Per il fotovoltaico viene richiamata anche la linea guida emanata dai Vigili del Fuoco con la nota DCPSTAE n. 14030 del 1° settembre 2025.
Un trattamento specifico riguarda i sistemi fotovoltaici incorporati direttamente nell’involucro, i cosiddetti BIPV o FIPV. In determinate condizioni le fasce possono non essere necessarie se il sistema ha superato le prove previste e raggiunto le prestazioni richieste.
La sicurezza della facciata non termina con la fine dei lavori
Un altro elemento che distingue la proposta è l’attenzione alla fase successiva alla progettazione.
Per le attività individuate dal DPR 151/2011, la gestione della sicurezza antincendio dovrà comprendere una valutazione del rischio specificamente riferita alla facciata, considerando tipologia costruttiva, stratigrafia, destinazione d’uso, altezza, caratteristiche degli occupanti e sistema di esodo.
Il documento chiede inoltre di valutare ciò che si trova nelle vicinanze dell’involucro: veicoli parcheggiati, contenitori di rifiuti, materiali combustibili, impianti, balconi ed edifici adiacenti possono modificare lo scenario di rischio.
La valutazione non è destinata a rimanere immutata.
Dovrà essere aggiornata quando un intervento modifica in modo significativo la facciata: per esempio quando viene aggiunto o sostituito l’isolamento, cambia il rivestimento, una parete semplice diventa ventilata oppure vengono installati schermature solari o pannelli fotovoltaici su superfici rilevanti.
È un passaggio importante perché collega la sicurezza antincendio anche alla manutenzione e alle trasformazioni future dell’edificio.
Cosa significa per progettisti e interventi di riqualificazione
Se questa impostazione arriverà al testo definitivo, la conseguenza più evidente sarà una maggiore integrazione tra progettazione architettonica, energetica e antincendio.
Un intervento sul cappotto o sul rivestimento non potrà essere valutato soltanto sotto il profilo dell’efficienza energetica. Allo stesso modo la scelta di una facciata ventilata, di un materiale di finitura o di un sistema fotovoltaico integrato potrà incidere sulle misure necessarie per controllare la propagazione dell’incendio.
La documentazione tecnica dei prodotti e delle soluzioni costruttive avrà quindi un peso crescente.
Non sarà sufficiente conoscere la classe di un componente: dovrà essere verificata la sua compatibilità con la stratigrafia reale, con gli elementi di compartimentazione, con le cavità e, quando richiesto, con i risultati delle prove eseguite sul sistema completo.
La sicurezza antincendio diventa così un requisito dell’intero involucro e non un controllo da effettuare alla fine del progetto.
Una proposta ancora da trasformare in norma
C’è infine un elemento che deve essere mantenuto ben distinto dalle prescrizioni tecniche: il documento dei Vigili del Fuoco è, allo stato attuale, una proposta.
Non modifica quindi automaticamente le regole applicabili agli interventi in corso.
Il testo allegato è espressamente qualificato come proposta elaborata dal gruppo di lavoro istituito con decreto del Capo del CNVVF n. 1 del 4 gennaio 2024 e contiene una nuova disciplina dedicata alle facciate degli edifici civili.
Sarà il successivo iter normativo a stabilire quali contenuti verranno confermati, modificati o coordinati con l’attuale disciplina delle chiusure d’ambito degli edifici civili.
La direzione tecnica, tuttavia, emerge già con chiarezza: la facciata viene considerata sempre meno come una semplice finitura e sempre più come una parte attiva della strategia di sicurezza antincendio.
Per progettisti, imprese e produttori significa confrontarsi con una logica più articolata, nella quale materiali, geometria, destinazione dell’immobile, affollamento, impianti e modalità di posa devono essere valutati insieme. È proprio nella relazione tra questi elementi, più che nelle caratteristiche del singolo prodotto, che si giocherà una parte crescente della sicurezza degli edifici.
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L’articolo Sicurezza antincendio delle facciate, verso un nuovo modello di progettazione degli edifici proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
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