Per determinare la classe di iscrizione nella categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa alla bonifica dei siti, le imprese devono considerare non solo le attività dirette di bonifica, messa in sicurezza e ripristino, ma anche le lavorazioni indirette comprese nell’intervento, come opere provvisionali, oneri della sicurezza, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
La Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, oltre ai chiarimenti di cui sopra, chiarisce anche quali operazioni concorrono al calcolo degli importi dei lavori cantierabili.
In fondo alla news è disponibile per il download gratuito la Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
QUALI ATTIVITÀ RICHIEDONO L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 9?
La Circolare n. 4/2026 chiarisce che sono soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 – bonifica dei siti le imprese che svolgono gli interventi previsti dal Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale (TUA).
Rientrano nell’obbligo di iscrizione le imprese che svolgono le seguenti attività, definite dall’art. 240 del TUA:
- la messa in sicurezza d’emergenza;
- la messa in sicurezza operativa;
- la messa in sicurezza permanente;
- la bonifica;
- il ripristino e ripristino ambientale.
Non richiedono, da sole, l’iscrizione in categoria 9 le attività preliminari, analitiche o progettuali (indagini, caratterizzazione, analisi di rischio sanitario e ambientale, progettazione degli interventi), né le misure di prevenzione che il responsabile dell’inquinamento deve attuare entro 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente contaminante.
L’obbligo riguarda invece le imprese che eseguono direttamente gli interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DEI LAVORI DI BONIFICA CANTIERABILI?
Per individuare l’importo dei lavori cantierabili occorre considerare l’intervento, o la relativa quota parte, approvato dall’autorità competente, purché sia finanziariamente coperto e immediatamente eseguibile sotto il profilo tecnico-amministrativo.
Nel valore devono essere comprese tutte le operazioni previste nell’intervento approvato, incluse sia le attività dirette sia quelle indirette che, pur non determinando l’obbligo di iscrizione, concorrono al calcolo dell’importo dei lavori cantierabili quando previste nel progetto approvato.
COME SI INDIVIDUA LA CLASSE DI ISCRIZIONE?
Il limite economico della classe non riguarda il valore complessivo dei lavori che l’impresa può acquisire nel tempo. Rappresenta invece l’importo massimo degli interventi che l’impresa può avere contemporaneamente ed effettivamente in esecuzione, con riferimento a un singolo progetto oppure alla somma di più progetti distinti.
La Circolare costituisce quindi un atto di indirizzo per verificare i presupposti di iscrizione nella categoria 9 e attribuire correttamente la relativa classe dimensionale.
L’articolo CATEGORIA 9 ANGA: LA CIRCOLARE 4/2026 CHIARISCE ISCRIZIONE E CLASSI proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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