La riforma delle professioni 2026 non è ancora una rivoluzione già operativa, ma per ingegneri e architetti è un passaggio da seguire con attenzione. Il disegno di legge delega A.S. 1663 affida infatti al Governo il compito di riscrivere, attraverso successivi decreti legislativi, una parte importante delle regole che disciplinano gli ordinamenti professionali. Il testo proposto dalla Commissione Giustizia del Senato prevede che i decreti siano adottati entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.
La delega sugli ordinamenti professionali non cambia subito le regole, ma prepara una riforma delle professioni che toccherà compensi, società, tirocinio, IA e responsabilità.
Per studi tecnici, professionisti singoli, Società tra Professionisti, giovani tirocinanti e iscritti agli Albi, il punto non è soltanto capire “cosa dice la riforma”, ma soprattutto comprendere quali effetti potrà avere nella gestione quotidiana della professione: incarichi, compensi, consulenze, assicurazioni, formazione, utilizzo dell’intelligenza artificiale e rapporti con gli Ordini.
Cosa cambia subito e cosa no
La prima cosa da chiarire è che la riforma, allo stato attuale, non modifica immediatamente l’attività quotidiana di ingegneri e architetti. Si tratta di una legge delega: il Parlamento indica i principi generali, mentre il Governo dovrà poi tradurli in norme operative con i decreti legislativi.
Questo significa che, fino all’approvazione dei decreti attuativi, le regole oggi in vigore continuano ad applicarsi. Tuttavia il testo è già importante perché indica la direzione politica e normativa della riforma: più ordine nelle competenze, maggiore attenzione all’equo compenso, disciplina più precisa delle STP, tutela del tirocinio, aggiornamento della formazione continua e nuove regole deontologiche sull’uso delle tecnologie digitali.
Il disegno di legge nasce come intervento quadro per aggiornare e riordinare gli ordinamenti professionali, con l’obiettivo di rendere più efficiente il governo delle professioni e la vigilanza pubblica.
Perché la riforma interessa ingegneri e architetti
Per le professioni tecniche il riordino è particolarmente rilevante. Ingegneri e architetti operano spesso in ambiti nei quali le competenze si intrecciano: progettazione, direzione lavori, sicurezza, pratiche edilizie, collaudi, consulenze tecniche, diagnosi energetiche, pianificazione, valutazioni specialistiche.
Il testo della riforma prevede che le attività professionali siano riconosciute agli iscritti agli Albi in coerenza con il percorso formativo: titolo di studio, tirocinio ed esame di abilitazione, ove previsto. Non si tratta, quindi, di attribuire automaticamente nuove competenze, ma di riordinare quelle esistenti e di coordinarle meglio nei casi in cui più professioni operano su attività simili.
Per uno studio tecnico questo può avere conseguenze pratiche importanti. Una definizione più chiara delle attività attribuite o riservate può incidere sulla gestione degli incarichi, sulla firma degli elaborati, sulla consulenza specialistica e sui rapporti con altre figure professionali coinvolte nello stesso progetto.
Si va verso un riconoscimento più esplicito
Uno dei punti più interessanti riguarda la consulenza professionale tecnica. Per ingegneri e architetti non si parla solo di progettazione in senso stretto, ma anche di attività consulenziali svolte nelle materie di competenza: pareri tecnici, verifiche, relazioni, valutazioni, supporto al committente, assistenza nelle procedure edilizie o nei contenziosi.
La riforma va nella direzione di un riconoscimento più esplicito della consulenza come attività riconducibile alla competenza professionale degli iscritti agli Albi. L’eventuale perimetro di esclusività, però, dovrà essere definito dai decreti attuativi.
È qui che si giocherà una parte importante della riforma per le professioni tecniche: capire quando una consulenza potrà essere considerata attività propria del professionista iscritto all’Albo e quando, invece, resterà dentro il campo delle attività liberamente esercitabili.
STP e studi tecnici
Il capitolo sulle Società tra Professionisti è uno dei più rilevanti per gli studi di ingegneria e architettura che lavorano in forma organizzata, soprattutto quando la struttura coinvolge più soci, più competenze e, in alcuni casi, anche soci non professionisti.
La riforma rafforza il principio secondo cui il controllo della STP deve rimanere in mano ai professionisti. Il testo prevede che nelle società tra professionisti almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto siano riconducibili a professionisti iscritti all’Albo di riferimento o anche ad Albi di altre professioni. Inoltre, la partecipazione agli utili dovrà essere proporzionata alla quota di capitale.
Tradotto in termini pratici: una STP non dovrebbe diventare una scatola societaria controllata da soggetti esterni alla professione. Per gli studi già costituiti sarà quindi utile verificare, quando la riforma diventerà operativa, la composizione del capitale, il peso dei soci professionisti, i diritti di voto e la distribuzione degli utili.
La riforma affronta anche il tema previdenziale, con l’obiettivo di eliminare duplicazioni del contributo integrativo previdenziale per i professionisti che operano in società, cooperative, associazioni professionali o in situazioni di monocommittenza verso tali strutture.
Tirocinio professionale
Per i giovani professionisti, il punto più concreto riguarda il tirocinio. Il testo prevede il diritto al rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante. Inoltre, fuori dagli enti pubblici, potrà essere riconosciuta un’indennità o un compenso attraverso un apposito contratto, commisurato all’effettivo apporto professionale.
Non significa che ogni tirocinio diventerà automaticamente un rapporto retribuito in senso pieno. Il messaggio, però, è chiaro: la fase di accesso alla professione non può più essere considerata soltanto un periodo di formazione gratuita e senza tutele economiche.
Per gli studi professionali questo potrà comportare una maggiore attenzione alla formalizzazione dei rapporti con i tirocinanti, alla distinzione tra attività formativa e contributo effettivo alle prestazioni professionali, e alla gestione delle spese anticipate dal praticante.
Equo compenso
La riforma conferma il principio dell’equo compenso. Il compenso resta liberamente concordato tra professionista e cliente, ma deve essere coerente con quantità, qualità, complessità e caratteristiche della prestazione. Il testo prevede anche l’aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali.
Per ingegneri e architetti questo punto pesa soprattutto nei rapporti con pubbliche amministrazioni, grandi società, banche, assicurazioni, general contractor e committenti economicamente forti. Il tema non è soltanto “quanto costa” una prestazione tecnica, ma se il compenso riconosciuto sia proporzionato alla responsabilità, al tempo, alla specializzazione e al rischio professionale richiesti dall’incarico.
Gli aggiornamenti dei parametri potranno diventare rilevanti anche nelle controversie, nelle liquidazioni giudiziali e nella verifica della correttezza economica degli incarichi.
Responsabilità professionale
Tra i punti più osservati dalle professioni tecniche c’è la responsabilità professionale. La riforma prevede, per le controversie escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49, un termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’attività professionale.
Per progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e consulenti tecnici si tratta di una misura rilevante, perché introduce un orizzonte temporale più definito. Attenzione, però: prescrizione quinquennale non significa esonero dalla responsabilità. Il professionista resta responsabile della prestazione resa, della correttezza tecnica degli elaborati e della diligenza richiesta dall’incarico.
La vera portata della norma dipenderà dal coordinamento con le regole civilistiche, con la disciplina dei contratti professionali e con le responsabilità connesse all’esecuzione delle opere.
Intelligenza artificiale, software tecnici e firma professionale
La riforma entra anche nel campo delle nuove tecnologie. Il testo richiama la necessità di aggiornare la formazione continua e di dedicare specifica attenzione agli strumenti digitali e all’intelligenza artificiale, compresi i limiti deontologici del loro utilizzo in ambito professionale.
Per ingegneri e architetti questo è un passaggio decisivo. L’uso di software di progettazione, strumenti BIM, sistemi di calcolo, automazioni, piattaforme digitali e applicazioni di IA può velocizzare il lavoro, ma non elimina la responsabilità del professionista.
Il principio è semplice: l’IA può assistere, elaborare, suggerire, organizzare dati o supportare una fase del lavoro, ma la prestazione professionale deve restare riconducibile alla competenza dell’iscritto all’Albo. La firma tecnica non può diventare una presa d’atto automatica di un risultato prodotto da un sistema digitale.
Per questo i codici deontologici dovranno essere aggiornati, con regole capaci di tenere insieme innovazione, responsabilità, trasparenza verso il cliente, protezione dei dati, cybersecurity e corretto utilizzo degli strumenti tecnologici.
Formazione continua, competenze digitali e IA
La formazione continua viene rafforzata come strumento di qualità della prestazione professionale. Il testo prevede regolamenti adottati dai Consigli nazionali, con indicazione dei crediti formativi, delle modalità di assolvimento dell’obbligo, dei requisiti minimi dei corsi e delle condizioni per riconoscere certificazioni o altre attività formative.
Per le professioni tecniche la direzione è chiara: la formazione non potrà più limitarsi agli aggiornamenti tradizionali, ma dovrà includere competenze digitali, strumenti innovativi e consapevolezza dei rischi collegati all’uso dell’IA.
Questo può incidere anche sull’offerta formativa degli Ordini territoriali e delle fondazioni collegate agli Ordini, che potranno avere un ruolo sempre più importante nell’organizzazione dei percorsi di aggiornamento.
Ordini professionali
La riforma chiarisce anche il ruolo degli Ordini professionali. Ordini, Collegi e Consigli nazionali vengono inquadrati come enti pubblici non economici, chiamati a operare nell’interesse pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero competente.
Un passaggio importante riguarda la distinzione tra funzione ordinistica e attività sindacale. Gli Ordini non sono chiamati a rappresentare interessi economici di categoria come farebbe un sindacato, ma a garantire tenuta dell’Albo, disciplina, deontologia, qualità della prestazione e tutela dell’interesse pubblico.
Per gli iscritti questo significa che il ruolo dell’Ordine resta istituzionale: regola, vigila, disciplina, forma e tutela l’affidamento dei cittadini e dei committenti nella professione.
Cosa devono controllare adesso studi tecnici, STP e professionisti
In attesa dell’approvazione definitiva e dei decreti attuativi, ingegneri e architetti possono già iniziare a monitorare alcuni aspetti strategici.
Gli studi costituiti come STP dovrebbero verificare la struttura societaria, il peso dei soci professionisti, i diritti di voto e i criteri di distribuzione degli utili. Gli studi che ospitano tirocinanti dovrebbero prestare attenzione alla gestione delle spese, ai contratti e all’eventuale riconoscimento economico delle attività svolte. I professionisti singoli dovrebbero seguire l’evoluzione dei parametri per i compensi, delle coperture assicurative e delle nuove regole sulla responsabilità.
Un altro fronte da non sottovalutare riguarda l’aggiornamento digitale. L’uso dell’intelligenza artificiale nei processi tecnici non sarà vietato, ma dovrà essere governato. Chi firma un progetto, una relazione o una consulenza dovrà poter dimostrare controllo, competenza e responsabilità sul risultato finale.
Il vero impatto arriverà con i decreti attuativi
La riforma delle professioni 2026 non va letta come una norma già pronta a cambiare da domani il lavoro degli studi tecnici. È piuttosto una cornice di riordino che apre la strada a una fase successiva: quella dei decreti legislativi.
Per ingegneri e architetti, il vero impatto si misurerà lì. Saranno i decreti a stabilire quanto sarà ampio il riconoscimento della consulenza, come si applicheranno le nuove regole sulle STP, quali saranno gli effetti concreti sul tirocinio, come verranno aggiornati i parametri dell’equo compenso e quali obblighi formativi nasceranno sull’intelligenza artificiale.
Nel frattempo, il messaggio è già leggibile: la professione tecnica resta fondata su competenza, autonomia, responsabilità e fiducia pubblica. La riforma punta a riordinare questi principi dentro un mercato più complesso, più digitale e sempre più organizzato in forme societarie e multidisciplinari.
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L’articolo Riforma professioni 2026. Guida per ingegneri, architetti, STP e giovani iscritti agli Albi proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
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