Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, emanata in applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso le prime linee guida operative per uniformare l’attività delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 81/2008. Le indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, saranno soggette a un monitoraggio continuo da parte di INL e INAIL, che potranno introdurre modifiche e integrazioni.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente la nota INL del 24 giugno 2026
Secondo l’art. 7, comma 1, del D.M. 132/2024, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione della Commissione territoriale che può considerare, alternativamente o congiuntamente:
- la formazione in materia di salute e sicurezza e/o
- gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione riguarda la formazione dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti, nonché dei lavoratori occupati nei cantieri nei quali tali violazioni si sono verificate.
FORMAZIONE: I REQUISITI DA RISPETTARE
La formazione ai fini del recupero crediti deve essere ulteriore e distinta rispetto a quella già obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008: non può quindi essere fatta valere come aggiornamento di quest’ultima. I percorsi formativi devono rispettare, inoltre, specifici requisiti:
- soggetti formatori: individuati dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro
- erogazione: in presenza e/o in videoconferenza sincrona, salvo che la Commissione ritenga quest’ultima incompatibile con gli obiettivi formativi;
- partecipanti: massimo 30 per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona;
- contenuti: coerenti con le violazioni che hanno causato la decurtazione dei crediti e indicati dalla Commissione, anche su proposta dell’istante;
- docenti: in possesso dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013, con esclusione del datore di lavoro.
- attestato: contenente le stesse informazioni indicate dall’Accordo 2025 (Parte I, Punto 6) ma con aggiunta della voce “valido ai fini del recupero crediti”;
- test di verifica: al fine del riconoscimento dei crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento superato con almeno il 70% di risposte corrette, ed è richiesta una frequenza minima del 90% delle ore previste dal programma.
La durata minima del corso si calcola con la formula (30 – crediti rimanenti) × un moltiplicatore tra 0,8 e 1,5, individuato in base alla gravità delle violazioni e all’eventuale concorso di violazioni di diversa specie.
La conversione ore/crediti è fissata in 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto (es. 7 ore = 1,75 crediti, arrotondati a 1).
GLI INVESTIMENTI AMMESSI
La Commissione valuta gli investimenti in base alle risorse economiche impiegate, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali, alla tipologia delle violazioni riscontrate e alla sostenibilità finanziaria e organizzativa dell’intervento e soprattutto allo scopo di miglioramento dello standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Le tipologie individuate dalla nota sono cinque:
- sistemi di rilevamento ambientale (sensori per rumore, gas, temperatura, radiazioni…);
- DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti, per i quali, l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori dovrà essere dimostrato tramite evidenza di formazione e dell’eventuale addestramento previsto dall’art. 77, commi 4, lett. h), e 5, del D. Lgs. 81/2008;
- tecnologie per la sorveglianza sanitaria (cartelle cliniche elettroniche, sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose);
- robotica e automazione per le lavorazioni più pericolose (es. saldatura, movimentazione di materiali tossici, droni per ispezioni e monitoraggi);
- tecnologie immersive a supporto della formazione e dell’assistenza (realtà virtuale, aumentata o mista, anche per le simulazioni di emergenza).
Sono validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di risorse pubbliche, e il recupero può essere pianificato in modo graduale, sulla base degli stati di avanzamento. L’attribuzione segue una soglia economica progressiva: 1 credito per investimenti tra 5.000 e 25.000 euro, 3 crediti tra 25.000,01 e 50.000 euro, 6 crediti oltre i 50.000 euro.
COME INVIARE LA RICHIESTA DI RECUPERO CREDITI
L’impresa o il lavoratore autonomo presenta la richiesta mediante la modulistica allegata alla nota n.4634, illustrando le misure proposte in relazione ai crediti decurtati, quali formazione, investimenti e tempistiche. L’istanza va inviata via PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso cui ha sede la Commissione, anche tramite l’associazione di rappresentanza.
È inoltre possibile richiedere un confronto diretto con la Commissione.
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Autore: Vega Engineering
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