Il 19 marzo 2026 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge A.C. 2849 che mira ad introdurre nel Codice penale due nuovi reati autonomi: l’omicidio sul lavoro e le lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro.
Ad oggi, questi eventi sono puniti come aggravante dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.); la proposta introduce nel Codice penale due articoli specifici, 589-quater e 590-septies, con un sistema di pene differenziate in base alla gravità della violazione.
Oltre alla modifica del Codice di procedura penale, il testo interviene anche sul D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti e sul D. Lgs. 81/2008. La proposta, tuttavia, non è ancora legge e non introduce al momento nuovi obblighi per aziende, datori di lavoro o figure della sicurezza.
In fondo alla presente news è possibile scaricare gratuitamente il DDL OMICIDIO SUL LAVORO
OMICIDIO SUL LAVORO: LA NUOVA PROPOSTA
Il nuovo art. 589-quater del Codice penale, denominato “Omicidio sul lavoro”, punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni per colpa la morte di un lavoratore, violando le norme di prevenzione degli infortuni. La pena sale da 8 a 12 anni di reclusione in caso di inadempienza del datore di lavoro rispetto a obblighi essenziali, quali:
- la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- gli obblighi assicurativi INAIL previsti dal DPR 1124/1965.
La medesima pena si applica anche a chiunque cagioni per colpa la morte di una persona violando le disposizioni in materia di campi elettromagnetici, agenti chimici, cancerogeni o mutageni, amianto e agenti biologici.
Pene comprese tra 5 e 10 anni sono previste anche per chi fornisce ai lavoratori attrezzature non conformi alle direttive UE di prodotto.
In caso di morte di più persone, oppure di morte e lesioni di una o più persone, la pena prevista per la violazione più grave può essere aumentata fino al triplo, senza superare 18 anni di reclusione.
Lo stesso schema sanzionatorio, con pene proporzionalmente più basse, si applica alle lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro, vediamo come.
LESIONI GRAVI, RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E MODIFICHE PROCESSUALI
Il nuovo art. 590-septies c.p. punisce le lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Rispetto alla disciplina vigente, per le lesioni gravi non sarebbe più prevista la multa in alternativa alla reclusione.
La proposta ripropone per le lesioni, le aggravanti già previste per l’omicidio sul lavoro, riferite alle omissioni del datore di lavoro e alle violazioni delle disposizioni tecniche indicate. Con riferimento a queste ultime, il testo include espressamente anche le violazioni in materia di rumore.
In tali ipotesi, la pena salirebbe da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.
Per le lesioni causate dalla messa a disposizione di attrezzature non conformi, o dalle ulteriori violazioni già richiamate in materia di emergenze, attrezzature, cantieri e atmosfere esplosive, sarebbero invece previste pene da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
Vengono infine aggiornati i riferimenti alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001: non si tratta di una responsabilità introdotta per la prima volta, perché già oggi le aziende possono rispondere per omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
COME CAMBIA LA DISCIPLINA: OGGI E CON LA NUOVA LEGGE
Oggi. La violazione delle norme antinfortunistiche che provoca la morte di un lavoratore rientra nell’omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.), con una pena aggravata da 2 a 7 anni, la stessa cornice sanzionatoria prevista, peraltro, anche per l’omicidio colposo da circolazione stradale. Non esiste una graduazione della pena legata a specifici inadempimenti organizzativi del datore di lavoro: la valutazione resta affidata al giudice caso per caso, senza soglie minime collegate, ad esempio, all’assenza del DVR o del RSPP.
Con la nuova legge. L’omicidio sul lavoro diventerebbe un reato autonomo con una pena crescente in base alla gravità dell’inadempimento, come visto in precedenza. Cambierebbe quindi non solo la cornice sanzionatoria, ma anche la sua funzione: un sistema pensato per rendere visibili, con pene specifiche, le scelte organizzative mancate da parte del datore di lavoro.
UN SEGNALE CHE LE AZIENDE NON POSSONO IGNORARE
La proposta di legge è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera il 15 giugno 2026, ma non è stata ancora approvata; il testo potrà quindi essere modificato, integrato oppure non arrivare all’approvazione definitiva.
Anche così, il segnale politico è chiaro: la proposta richiama temi già centrali per la prevenzione aziendale, valutazione dei rischi, DVR, designazione del RSPP, conformità delle attrezzature, gestione delle emergenze e applicazione effettiva delle misure di sicurezza, e per le imprese non si tratta di attendere l’approvazione della norma, ma di verificare già da ora che questi presidi siano non solo formalmente presenti, ma realmente aggiornati, applicati e documentati.
La formulazione del DDL, del resto, evita di presentare il reato come una novità assoluta: oggi esistono già l’art. 589, comma 2, e l’art. 590, comma 3, c.p.; la vera novità proposta è l’autonomia dei reati, il dettaglio delle aggravanti e l’inasprimento in specifici casi.
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Autore: Vega Engineering
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