Il TAR Lombardia interviene con una decisione significativa in materia di appalti pubblici e affidamento diretto, chiarendo un principio essenziale: quando una stazione appaltante stabilisce requisiti tecnici minimi, questi devono essere rispettati integralmente. Non basta che un’offerta sia conforme “alla maggioranza” delle prescrizioni richieste.
Un’offerta tecnica deve rispettare integralmente le condizioni essenziali fissate dalla gara: il TAR Lombardia richiama le stazioni appaltanti a motivare e comparare.
Con la sentenza n. 3349/2026, pubblicata il 23 giugno 2026, il Tribunale amministrativo ha annullato l’aggiudicazione di una fornitura informatica destinata alla gestione della cartella clinica nefrologica, rilevando criticità nella valutazione dell’offerta tecnica, nella comparazione tra operatori e nella verbalizzazione delle operazioni di gara.
Il caso
La vicenda nasce da una procedura gestita tramite la piattaforma regionale Sintel, finalizzata all’affidamento di un portale per il servizio di manutenzione evolutiva, manutenzione normativa, assistenza telefonica e supporto on site.
La fornitura riguardava un sistema informatico destinato alla gestione della cartella clinica nefrologica, quindi un ambito particolarmente delicato, nel quale assumono rilievo non solo il prezzo e le funzionalità, ma anche la sicurezza informatica, l’affidabilità del servizio, la continuità operativa e la conformità alle prescrizioni normative.
L’amministrazione aveva prima raccolto le manifestazioni di interesse degli operatori economici e poi inviato una richiesta di offerta ai soggetti interessati. La lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il nodo dei requisiti tecnici minimi
Il punto decisivo della controversia riguarda i requisiti tecnici minimi indicati nella documentazione di gara.
La lex specialis prevedeva che l’offerta tecnica dovesse rispettare le specifiche minime stabilite nella lettera di invito, a pena di esclusione. Si trattava quindi di condizioni essenziali, non di elementi secondari o migliorativi.
Secondo quanto ricostruito dal TAR, l’amministrazione aveva invece motivato la scelta dell’aggiudicataria richiamando, tra gli altri elementi, la “conformità alla maggioranza dei requisiti minimi richiesti”, insieme alla convenienza economica e alla qualità complessiva della proposta tecnica.
È proprio questa impostazione a essere stata censurata dai giudici. Un’offerta che rispetta soltanto la maggior parte dei requisiti minimi obbligatori non può essere considerata automaticamente valida. I requisiti minimi rappresentano la soglia tecnica di ingresso alla procedura: se mancano, l’offerta non dovrebbe essere ammessa o comunque non può essere premiata come conforme.
Affidamento diretto e autovincolo della stazione appaltante
La sentenza affronta anche un aspetto molto importante: il rapporto tra affidamento diretto e confronto tra più offerte.
Il TAR ricorda che l’interpello di più operatori economici non trasforma automaticamente l’affidamento diretto in una gara ordinaria. Tuttavia, quando la stazione appaltante decide di strutturare la procedura con una lettera di invito, criteri di valutazione e confronto tra preventivi, deve poi rispettare le regole che essa stessa ha fissato.
In altri termini, la semplificazione prevista per l’affidamento diretto non consente all’amministrazione di ignorare la propria lex specialis. La discrezionalità resta ampia, ma non può diventare arbitrio.
Se la lettera di invito prevede una valutazione basata su qualità, prezzo, caratteristiche tecniche richieste ed eventuali migliorie, la scelta finale deve dare conto di questo percorso. Non basta affermare che una proposta è conveniente: occorre spiegare perché sia conforme e perché sia preferibile rispetto alle altre.
La mancata valutazione comparativa
Altro profilo centrale riguarda la valutazione comparativa delle offerte.
Secondo il TAR, dagli atti non emergeva una reale comparazione tra le proposte ricevute, neppure in forma sintetica o semplificata. L’amministrazione si era limitata a individuare l’operatore prescelto, richiamando motivazioni generiche, senza chiarire in modo adeguato il percorso seguito.
Questo passaggio è particolarmente rilevante per le stazioni appaltanti, perché conferma che, anche nelle procedure semplificate, la scelta del contraente deve essere motivata in modo coerente con gli atti di gara.
Quando viene annunciato un confronto tra offerte, quel confronto deve essere effettivo, documentato e verificabile. In assenza di una comparazione chiara, l’aggiudicazione rischia di essere considerata illegittima.
Il tema della cybersicurezza
Nella sentenza trova spazio anche il tema della cybersicurezza.
Il verbale di gara faceva riferimento alla conformità alla maggioranza dei “quesiti minimi”. Il TAR considera il termine probabilmente un refuso rispetto a “requisiti minimi”. Tuttavia, anche qualora quel riferimento fosse stato collegato a risposte su aspetti di sicurezza informatica, compresi i profili riconducibili alla normativa NIS2, la documentazione non chiariva l’entità e la qualità degli eventuali scostamenti.
Il problema, quindi, non era solo formale. Mancava una motivazione capace di spiegare se l’offerta fosse realmente conforme alle condizioni richieste e in che misura eventuali differenze potessero essere considerate accettabili.
Verbalizzazione tardiva e atti di gara
Il TAR ha poi esaminato le criticità relative alla verbalizzazione delle operazioni di gara.
I giudici precisano che il verbale non deve necessariamente essere redatto nello stesso momento in cui si svolge la seduta. Una redazione successiva, in astratto, non è automaticamente illegittima.
Diverso è però il caso in cui il verbale venga formato e sottoscritto dopo l’adozione dell’atto finale che dovrebbe fondarsi proprio su quelle operazioni. In questa ipotesi, secondo il Collegio, si crea un problema sostanziale: l’atto conclusivo risulta privo di un presupposto documentale certo e il contenuto delle valutazioni può essere ricostruito solo ex post.
La verbalizzazione non è un adempimento meramente burocratico. Serve a rendere controllabile il procedimento, a garantire la trasparenza amministrativa e a consentire la verifica del rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio tra operatori.
Perché la verificazione tecnica è stata respinta
La società ricorrente aveva chiesto anche una verificazione tecnica per accertare le caratteristiche effettive dell’offerta dell’aggiudicataria e la correttezza del verbale di gara.
Il TAR ha respinto questa richiesta, ricordando che la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio non possono servire a costruire prove mancanti. Questi strumenti hanno la funzione di chiarire elementi tecnici già correttamente introdotti nel processo, non di sostituire l’onere probatorio delle parti.
L’annullamento dell’aggiudicazione
Alla luce di queste considerazioni, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.
La procedura dovrà essere rinnovata a partire dalla fase di valutazione delle offerte. Il nuovo esame dovrà avvenire in forma comparativa e dovrà essere svolto da un seggio di gara in diversa composizione rispetto a quello che aveva operato in precedenza. Il TAR ha inoltre indicato la necessità di sostituire anche il RUP, eventualmente individuandolo presso un’amministrazione dello stesso comparto. La domanda di risarcimento è stata assorbita, poiché gli atti erano già stati sospesi in sede cautelare e poi definitivamente annullati.
Cosa insegna questa decisione alle stazioni appaltanti
La sentenza lancia un messaggio chiaro alle stazioni appaltanti: la semplificazione delle procedure non può tradursi in approssimazione.
Anche nell’affidamento diretto, se l’amministrazione stabilisce regole, criteri e requisiti, deve rispettarli. Se prevede requisiti minimi, questi non possono essere valutati “a maggioranza”. Se annuncia una comparazione tra offerte, deve svolgerla davvero. Se adotta un verbale, questo deve documentare in modo credibile e coerente le operazioni compiute.
Per gli operatori economici, la decisione conferma l’importanza di verificare non solo l’esito dell’aggiudicazione, ma anche il percorso istruttorio seguito dall’amministrazione. Un prezzo competitivo o una proposta apparentemente vantaggiosa non bastano se l’offerta non supera la soglia tecnica minima fissata dagli atti di gara.
La qualità dell’offerta, nei contratti pubblici, non è una formula generica: è un parametro che deve essere accertato, comparato e motivato.
Sei un ingegnere? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNI.
L’articolo Appalti pubblici, il TAR Lombardia annulla l’affidamento: i requisiti minimi non si rispettano “a maggioranza” proviene da Unione Geometri.
Autore: Mauro Melis
Powered by WPeMatico
_________________________________
CFD FEA Service SRL è una società di servizi che offre consulenza e formazione in ambito ingegneria e IT. Se questo post/prodotto ti è piaciuto ti invitiamo a:
- visionare il nostro blog
- visionare i software disponibili - anche per la formazione
- iscriverti alla nostra newsletter
- entrare in contatto con noi attraverso la pagina contatti
Saremo lieti di seguire le tue richieste e fornire risposte alle tue domande.