La condotta di ognuno, ivi compresa quella di qualsiasi professionista, è
suscettibile di essere valutata dall’autorità giudiziaria sotto il profilo della
responsabilità, ivi compresa quella penale. Non si sottrae a questo principio, che con
sempre maggiore vigore si va affermando nella pratica forense, la figura dell’ingegnere, sia
esso un libero professionista o un dipendente (privato o pubblico), nei vari ruoli che esso
può ricoprire: progettista, direttore dei lavori, collaudatore, responsabile di uffici tecnici di
pubbliche amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza sul
luogo di lavoro, RSPP, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione o
esecuzione dei lavori, soggetto abilitato al rilascio di certificazioni, perito, consulente ecc..
L’articolo 32. Profili di responsabilità penale in ambito professionale. E-book. 07/2016 proviene da calcolostrutture.com – Società di ingegneria strutturale ed antisismica.
Autore: Giuseppe Albano
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