{"id":24758,"date":"2026-09-17T20:31:35","date_gmt":"2026-09-17T18:31:35","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/09\/17\/condominio-e-compenso-del-tecnico-quando-la-nomina-non-basta\/"},"modified":"2026-09-17T20:31:35","modified_gmt":"2026-09-17T18:31:35","slug":"condominio-e-compenso-del-tecnico-quando-la-nomina-non-basta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/09\/17\/condominio-e-compenso-del-tecnico-quando-la-nomina-non-basta\/","title":{"rendered":"Condominio e compenso del tecnico\u2026 quando la nomina non basta!"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>nomina di un tecnico da parte dell\u2019assemblea condominiale<\/strong> non determina automaticamente la nascita di un <strong>diritto al compenso professionale<\/strong>. Se l\u2019incarico \u00e8 collegato a lavori che il condominio non ha ancora deciso definitivamente di realizzare, occorre verificare il contenuto concreto della delibera, le condizioni previste e le attivit\u00e0 effettivamente svolte dal professionista.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 uno dei principi che emergono dalla <strong>sentenza del Tribunale di Trani del 13 luglio 2026<\/strong>, pronunciata nell\u2019ambito di una controversia tra un condominio e un geometra incaricato, tra le altre attivit\u00e0, della <strong>direzione dei lavori<\/strong> e del <strong>coordinamento della sicurezza<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Compenso del tecnico in condominio: quando la nomina non basta. Il Tribunale di Trani spiega quando matura il compenso e quali prove servono per ottenerlo.<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione offre indicazioni importanti non soltanto per i professionisti tecnici, ma anche per <strong>amministratori di condominio e condomini<\/strong>, perch\u00e9 affronta alcuni problemi frequenti: quando nasce effettivamente l\u2019incarico, cosa accade se i lavori non vengono pi\u00f9 realizzati, quando pu\u00f2 essere richiesto il compenso e quale valore assumono le prove dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando un incarico professionale in condominio d\u00e0 diritto al compenso?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perch\u00e9 un professionista possa pretendere il pagamento non \u00e8 sufficiente, in ogni situazione, che il suo nome compaia in una <strong>delibera assembleare<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre stabilire se quella deliberazione esprima una volont\u00e0 definitiva del condominio di affidargli una determinata prestazione oppure se rappresenti soltanto un passaggio preliminare, subordinato ad altre decisioni dell\u2019assemblea.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ed \u00e8 esattamente ci\u00f2 che il Tribunale di Trani ha dovuto verificare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La vicenda era iniziata nel 2015, quando l\u2019assemblea aveva affidato a un geometra la <strong>redazione di una perizia e del capitolato dei lavori<\/strong> necessari per la manutenzione straordinaria dei balconi e delle facciate dell\u2019edificio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su questa prima attivit\u00e0 non esisteva una vera contestazione: il Tribunale ha accertato che il condominio aveva corrisposto al professionista <strong>2.334,22 euro<\/strong>, adempiendo all\u2019obbligazione relativa alle prestazioni svolte.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Direzione lavori e coordinamento della sicurezza: il secondo incarico<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel settembre 2016 l\u2019assemblea condominiale aveva esaminato diversi preventivi, individuando un\u2019impresa ritenuta economicamente conveniente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella stessa occasione era stata disposta la nomina del geometra come <strong>direttore dei lavori<\/strong> e come <strong>coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione<\/strong>. Per l\u2019incarico era stato previsto un compenso pari all\u2019<strong>8% dell\u2019importo complessivo dei lavori<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A prima vista potrebbe sembrare un normale conferimento di incarico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura dell\u2019intero verbale assembleare, per\u00f2, raccontava una situazione differente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I condomini non avevano ancora stabilito definitivamente se eseguire tutte le opere ipotizzate oppure soltanto una parte. La decisione era stata rinviata a una successiva assemblea, dopo la predisposizione del prospetto di riparto preventivo da parte dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il verbale precisava infatti che i condomini si riservavano di scegliere tra <strong>esecuzione totale o parziale dei lavori<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo elemento \u00e8 diventato centrale nella controversia.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La nomina del tecnico non equivale sempre a un contratto definitivo<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il Tribunale di Trani, la deliberazione assembleare doveva essere interpretata nel suo complesso.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da una parte veniva individuato il professionista destinato a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Dall\u2019altra, per\u00f2, il condominio non aveva ancora deciso definitivamente <strong>se eseguire gli interventi, quali opere realizzare e con quale estensione<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il giudice, dunque, la nomina non poteva essere considerata automaticamente come definitiva assunzione di un <strong>vincolo contrattuale immediatamente efficace<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La deliberazione esprimeva piuttosto una volont\u00e0 di carattere <strong>programmatico e preparatorio<\/strong>, destinata a diventare concretamente operativa soltanto in seguito alla definitiva approvazione degli interventi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 un passaggio rilevante anche sul piano pratico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando un\u2019assemblea individua preventivamente un tecnico in vista di opere ancora da approvare, la semplice indicazione del professionista non consente necessariamente di concludere che sia sorto un <strong>contratto d\u2019opera professionale pienamente efficace<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre leggere attentamente il verbale e ricostruire la reale volont\u00e0 espressa dall\u2019assemblea.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Compenso del tecnico<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ulteriore elemento ha rafforzato il ragionamento del Tribunale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il compenso del geometra era stato determinato in misura pari all\u2019<strong>8% dell\u2019importo dei lavori<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma il valore definitivo dell\u2019intervento non era ancora stato stabilito.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l\u2019assemblea doveva ancora decidere quali lavorazioni effettuare e se realizzarle integralmente o soltanto in parte, mancava anche il parametro economico necessario per determinare il compenso del tecnico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la sentenza, la prestazione professionale risultava quindi necessariamente collegata alla successiva decisione dell\u2019assemblea sugli interventi da eseguire.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il punto \u00e8 importante: quando il <strong>compenso professionale viene determinato in percentuale sull\u2019importo dei lavori<\/strong>, la definizione concreta delle opere pu\u00f2 assumere un ruolo decisivo per stabilire se e in quale misura il corrispettivo sia maturato.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa succede se il condominio decide di non eseguire pi\u00f9 i lavori?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato dal Tribunale, il cantiere non venne mai avviato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel luglio 2017 l\u2019amministratore comunic\u00f2 al professionista che l\u2019assemblea aveva deciso di <strong>rinviare a data da destinarsi l\u2019esecuzione dei lavori<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Successivamente, nel 2019, arriv\u00f2 anche una comunicazione relativa alla revoca dell\u2019incarico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale non ha per\u00f2 interpretato queste comunicazioni come un vero <strong>recesso da un contratto professionale gi\u00e0 perfezionato<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il giudice rappresentavano, piuttosto, ulteriori manifestazioni della decisione del condominio di non proseguire un procedimento negoziale che non aveva raggiunto una definitiva conclusione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il professionista aveva invece richiesto il pagamento di <strong>4.806,32 euro<\/strong> oppure, in via subordinata, di <strong>3.429,32 euro<\/strong>, richiamando anche la disciplina prevista dall\u2019<strong>articolo 2237 del Codice civile<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il problema, tuttavia, viene prima ancora della disciplina del recesso.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perch\u00e9 vi sia un recesso deve infatti esistere un rapporto contrattuale dal quale recedere.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ed \u00e8 proprio l\u2019effettiva conclusione di quel rapporto che il Tribunale non ha ravvisato nel caso concreto.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il professionista ha diritto al compenso se i lavori non iniziano?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La risposta non pu\u00f2 essere generalizzata.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fatto che i lavori non vengano materialmente eseguiti <strong>non esclude automaticamente il diritto del professionista al compenso<\/strong>. Bisogna verificare se il contratto sia stato validamente concluso e quali prestazioni siano state effettivamente commissionate ed eseguite.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale di Trani ha affrontato anche questa ipotesi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pur ammettendo, per ragionamento, che tra le parti fosse sorto un valido contratto professionale, il giudice ha escluso che potesse spettare al tecnico l\u2019intero compenso richiesto.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A parte la contestata predisposizione del <strong>Piano di sicurezza e coordinamento<\/strong>, infatti, non risultavano svolte ulteriori prestazioni relative alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, il corrispettivo dell\u20198% sarebbe comunque risultato problematico da quantificare, perch\u00e9 l\u2019importo complessivo delle opere non era mai stato definitivamente individuato.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 il PSC diventa decisivo<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una parte significativa della sentenza riguarda il <strong>Piano di sicurezza e coordinamento<\/strong>, comunemente indicato con l\u2019acronimo <strong>PSC<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il professionista sosteneva di averlo predisposto prima che il condominio decidesse di non procedere con l\u2019intervento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale si \u00e8 per\u00f2 interrogato sulla concreta utilit\u00e0 e correttezza di un PSC redatto quando l\u2019assemblea non aveva ancora individuato definitivamente n\u00e9 la tipologia n\u00e9 l\u2019estensione delle opere.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il piano di sicurezza deve infatti essere collegato alle caratteristiche concrete del cantiere, alle lavorazioni previste e ai relativi rischi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il giudice, in assenza di una definizione degli interventi, il professionista avrebbe potuto predisporre soltanto un documento fondato su ipotesi e su un <strong>capitolato mai definitivamente approvato dall\u2019assemblea<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza richiama, a questo proposito, l\u2019<strong>articolo 100 del D.Lgs. 81\/2008<\/strong> e l\u2019Allegato XV dello stesso decreto, sottolineando come il PSC debba essere strettamente correlato alle specifiche opere da realizzare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il PSC deve riferirsi ai lavori effettivamente progettati<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso concreto emergeva anche un elemento particolarmente significativo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel documento predisposto dal geometra era prevista, tra le lavorazioni, la <strong>sostituzione delle pavimentazioni dei balconi<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019assemblea, tuttavia, non aveva ancora stabilito se procedere effettivamente alla sostituzione delle piastrelle o se limitarsi al recupero della situazione esistente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso mostra perch\u00e9 il <strong>Piano di sicurezza e coordinamento<\/strong> non possa essere considerato un documento astratto o standardizzato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sua redazione deve partire dalle lavorazioni realmente previste, dalle caratteristiche del cantiere e dai rischi concretamente presenti.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mancata consegna del PSC<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La controversia presenta poi un secondo aspetto particolarmente utile per i professionisti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non era stata dimostrata la <strong>consegna del Piano di sicurezza e coordinamento<\/strong> n\u00e9 al condominio n\u00e9 all\u2019impresa individuata per realizzare i lavori.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante il giudizio, alcuni testimoni riconducibili alla societ\u00e0 prescelta avevano dichiarato di non aver ricevuto il documento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il Tribunale spettava quindi al professionista fornire la prova del proprio adempimento, dimostrando che il piano fosse stato effettivamente trasmesso prima che il condominio comunicasse la volont\u00e0 di non dare seguito all\u2019intervento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prova non \u00e8 stata raggiunta.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nemmeno il fatto che il geometra e l\u2019amministratore condividessero lo stesso studio professionale \u00e8 stato ritenuto sufficiente per presumere la consegna del documento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La semplice condivisione dello spazio di lavoro, osserva in sostanza il Tribunale, non dimostra che un determinato elaborato sia stato realmente trasmesso.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 documentare la consegna degli elaborati \u00e8 fondamentale<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza contiene quindi un\u2019indicazione pratica importante per <strong>geometri, architetti, ingegneri e altri professionisti tecnici<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non basta svolgere una prestazione. In caso di contestazione pu\u00f2 diventare necessario dimostrare:<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>quando \u00e8 stata eseguita<\/strong>, <strong>quale documento \u00e8 stato prodotto<\/strong>, <strong>quando \u00e8 stato consegnato<\/strong>, <strong>a chi \u00e8 stato trasmesso<\/strong> e, quando necessario, <strong>se il committente lo ha effettivamente ricevuto<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questo punto di vista, strumenti come <strong>PEC, protocolli di consegna, ricevute, lettere accompagnatorie e sistemi documentali tracciabili<\/strong> possono assumere una rilevanza determinante.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La documentazione dell\u2019attivit\u00e0 professionale non dovrebbe quindi essere considerata soltanto un adempimento amministrativo: pu\u00f2 diventare la principale prova dell\u2019<strong>esatto adempimento dell\u2019incarico<\/strong>.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Appello respinto<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al termine dell\u2019esame della controversia, il <strong>Tribunale di Trani ha respinto integralmente l\u2019appello presentato dal geometra<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione conferma cos\u00ec, per il caso concreto, il mancato riconoscimento del compenso richiesto per l\u2019incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia, per\u00f2, non si ferma al rapporto tra condominio e tecnico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un secondo capitolo riguarda infatti le <strong>spese processuali<\/strong>.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Spese di giudizio<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel giudizio di primo grado il Giudice di Pace, pur avendo respinto la domanda del professionista, aveva disposto la <strong>compensazione delle spese di lite<\/strong>, facendo riferimento alle motivazioni della decisione e alla particolarit\u00e0 delle questioni affrontate.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale di Trani ha ritenuto insufficiente questa motivazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza richiama il principio secondo il quale la compensazione delle spese rappresenta un\u2019eccezione rispetto alla regola della <strong>soccombenza<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sono quindi sufficienti formule generiche come la \u201cparticolarit\u00e0 della questione\u201d per giustificare la decisione di lasciare a ciascuna parte le proprie spese.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudice deve individuare circostanze concrete capaci di giustificare la deroga alla regola ordinaria.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quanto \u00e8 stato condannato a pagare il professionista?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su questo punto il Tribunale ha accolto l\u2019impugnazione proposta dal condominio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il professionista \u00e8 stato condannato al pagamento delle <strong>spese del giudizio di primo grado<\/strong>, liquidate in <strong>1.205 euro<\/strong>, oltre agli accessori previsti dalla legge.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il giudizio di appello sono stati inoltre liquidati <strong>174 euro per spese vive<\/strong> e <strong>2.127 euro per compensi professionali<\/strong>, sempre oltre agli accessori.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione dispone anche l\u2019ulteriore importo dovuto a titolo di <strong>contributo unificato<\/strong> in conseguenza del rigetto dell\u2019impugnazione.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa insegna la sentenza del Tribunale di Trani a condomini e professionisti<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione non introduce una regola secondo la quale il tecnico perde automaticamente il compenso quando il condominio rinuncia ai lavori.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio \u00e8 pi\u00f9 articolato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre verificare innanzitutto se sia stato concluso un <strong>contratto professionale effettivamente vincolante<\/strong>. Successivamente bisogna stabilire quali prestazioni siano state affidate, quali siano state concretamente eseguite e quali possano essere provate.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli <strong>amministratori di condominio<\/strong> diventa quindi fondamentale redigere delibere sufficientemente chiare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il verbale dovrebbe precisare se il conferimento dell\u2019incarico \u00e8 immediatamente efficace oppure se \u00e8 subordinato alla futura approvazione dei lavori, indicando per quanto possibile <strong>prestazioni richieste, compenso, condizioni e decorrenza dell\u2019incarico<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i professionisti, invece, emerge ancora una volta l\u2019importanza della <strong>formalizzazione dell\u2019incarico<\/strong> e della tracciabilit\u00e0 di ogni attivit\u00e0 eseguita.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Una delibera condominiale basta per incaricare definitivamente un tecnico?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Non necessariamente.<\/strong><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come mostra la sentenza del Tribunale di Trani, occorre esaminare l\u2019intero contenuto della deliberazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l\u2019assemblea deve ancora decidere se effettuare i lavori oppure definirne tipologia, estensione e importo, la nomina del professionista pu\u00f2 avere soltanto carattere preparatorio e non tradursi immediatamente in un contratto pienamente efficace.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il tecnico viene pagato se il condominio annulla i lavori?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dipende dal <strong>contratto stipulato e dalle attivit\u00e0 effettivamente svolte<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se esiste un valido rapporto professionale, il mancato avvio del cantiere non elimina automaticamente qualsiasi diritto economico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se, invece, l\u2019incarico era subordinato a una decisione futura mai adottata oppure il professionista non riesce a dimostrare l\u2019esecuzione delle prestazioni per le quali richiede il pagamento, la situazione cambia radicalmente.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il professionista deve provare di aver consegnato i documenti?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In presenza di una contestazione sull\u2019adempimento, la prova della <strong>consegna degli elaborati professionali<\/strong> pu\u00f2 diventare decisiva.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La vicenda esaminata dal Tribunale di Trani mostra quanto sia rischioso affidarsi a consegne informali o a circostanze dalle quali si presume semplicemente che il documento sia arrivato al destinatario.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La possibilit\u00e0 di dimostrare documentalmente la trasmissione pu\u00f2 fare la differenza in un eventuale contenzioso.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Condominio e incarico professionale<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza del <strong>Tribunale di Trani del 13 luglio 2026<\/strong> riporta l\u2019attenzione su un momento spesso sottovalutato nella gestione dei lavori condominiali: quello che precede l\u2019apertura del cantiere.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 proprio in questa fase che devono essere definiti con precisione <strong>incarichi, attivit\u00e0 richieste, compensi, condizioni, responsabilit\u00e0 e modalit\u00e0 di consegna degli elaborati<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perch\u00e9 tra l\u2019individuazione di un professionista e la conclusione di un vero <strong>contratto d\u2019opera professionale<\/strong> pu\u00f2 esserci una distanza giuridicamente rilevante.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E quando quella distanza non viene chiarita nei documenti, il rischio \u00e8 che una decisione apparentemente semplice dell\u2019assemblea si trasformi, anni dopo, in un contenzioso sul <strong>diritto al compenso del tecnico<\/strong>, sulla corretta esecuzione dell\u2019incarico e persino sulle <strong>spese processuali<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sei un geometra? 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