{"id":24727,"date":"2026-09-05T07:48:52","date_gmt":"2026-09-05T05:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/09\/05\/requisiti-progettisti-negli-appalti-per-il-tar-lazio-il-concorso-di-progettazione-non-basta\/"},"modified":"2026-09-05T07:48:52","modified_gmt":"2026-09-05T05:48:52","slug":"requisiti-progettisti-negli-appalti-per-il-tar-lazio-il-concorso-di-progettazione-non-basta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/09\/05\/requisiti-progettisti-negli-appalti-per-il-tar-lazio-il-concorso-di-progettazione-non-basta\/","title":{"rendered":"Requisiti progettisti negli appalti. Per il TAR Lazio il concorso di progettazione non basta"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una partecipazione premiata a un <strong>concorso di progettazione<\/strong> non pu\u00f2 essere considerata automaticamente un <strong>servizio di ingegneria e architettura effettivamente svolto<\/strong> quando il disciplinare di gara richiede l\u2019esecuzione concreta di precedenti incarichi professionali. Il principio emerge dalla <strong>sentenza n. 13747\/2026 del TAR Lazio \u2013 Sezione Seconda Bis<\/strong>, pubblicata il <strong>28 luglio 2026<\/strong>, con la quale i giudici amministrativi hanno affrontato una questione di particolare interesse per imprese, progettisti e <strong>stazioni appaltanti<\/strong>: quali esperienze possono essere utilizzate per dimostrare i <strong>requisiti tecnico-professionali dei progettisti negli appalti pubblici<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La risposta del TAR deve essere letta alla luce della specifica <strong>lex specialis<\/strong> della procedura. Nel caso esaminato, il disciplinare richiedeva infatti servizi di ingegneria e architettura concretamente <strong>eseguiti<\/strong> ed <strong>espletati<\/strong>. La semplice partecipazione a un concorso, anche se conclusa con un piazzamento e un premio, non soddisfaceva quindi il requisito richiesto.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il TAR Lazio chiarisce quando un concorso di progettazione non pu\u00f2 dimostrare i requisiti tecnico-professionali richiesti negli appalti pubblici.<\/strong><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio pu\u00f2 essere sintetizzato cos\u00ec: <strong>se il disciplinare richiede servizi professionali effettivamente eseguiti, una proposta presentata nell\u2019ambito di un concorso di progettazione non \u00e8 sufficiente, da sola, a dimostrare quel requisito<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR non mette quindi in discussione il valore professionale o curriculare di un progetto premiato. Il punto \u00e8 un altro: occorre verificare se l\u2019esperienza dichiarata corrisponda esattamente alla tipologia di attivit\u00e0 richiesta dalla <strong>documentazione di gara<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato che alcune referenze utilizzate dai progettisti dell\u2019aggiudicataria derivavano dalla partecipazione a concorsi conclusi con il <strong>secondo posto e l\u2019attribuzione di un premio<\/strong>, ma non dall\u2019affidamento e dalla successiva esecuzione di un vero e proprio incarico professionale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da qui la conclusione: quelle esperienze non potevano essere utilizzate per dimostrare i requisiti richiesti dal punto 6.2 del disciplinare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il caso<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La controversia nasce da una <strong>procedura negoziata per un appalto integrato<\/strong> relativo all\u2019adeguamento sismico di un edificio scolastico nel comune di<strong> Antrodoco<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra le contestazioni sollevate dalla ricorrente figurava proprio il possesso dei <strong>requisiti tecnico-professionali dei progettisti<\/strong> indicati dall\u2019aggiudicataria. La sentenza pubblicata conferma le parti coinvolte, l\u2019oggetto della gara e il risultato della graduatoria.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distanza tra le due offerte era minima, ma il ricorso poneva un problema che prescindeva dal punteggio: stabilire se alcune esperienze dichiarate potessero essere legittimamente conteggiate per raggiungere le soglie previste dal disciplinare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Concorso di progettazione e servizio professionale non sono la stessa cosa<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nodo centrale della decisione riguarda la differenza tra <strong>partecipare a un concorso di progettazione<\/strong> ed <strong>eseguire un servizio professionale di progettazione<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel primo caso il professionista elabora e presenta una proposta nell\u2019ambito di una procedura competitiva. Nel secondo esiste un incarico attraverso il quale viene concretamente svolta una prestazione professionale per il committente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione diventa determinante quando il bando richiede espressamente precedenti <strong>servizi di ingegneria e architettura espletati<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso deciso dal TAR Lazio, i certificati presentati dimostravano che i professionisti avevano partecipato alle procedure concorsuali, predisposto gli elaborati richiesti e ottenuto un riconoscimento premiale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non dimostravano, per\u00f2, il successivo <strong>affidamento di un incarico<\/strong> n\u00e9 l\u2019esecuzione di una prestazione professionale nell\u2019ambito di un rapporto contrattuale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 questo passaggio, pi\u00f9 che il semplice fatto di aver partecipato a un concorso, a determinare la decisione dei giudici.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa sono i servizi di ingegneria e architettura richiesti nelle gare<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il disciplinare oggetto della controversia richiedeva ai soggetti incaricati della progettazione precedenti <strong>servizi di ingegneria e architettura<\/strong> relativi alla progettazione preliminare o di fattibilit\u00e0 tecnico-economica, definitiva o esecutiva oppure alla <strong>direzione dei lavori<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una parte dei requisiti riguardava i servizi svolti nel periodo indicato dalla gara; un\u2019altra riguardava i cosiddetti <strong>servizi di punta<\/strong>, riferiti alle categorie e agli importi stabiliti dalla documentazione della procedura.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tema si collega pi\u00f9 in generale ai <strong>requisiti di capacit\u00e0 tecnica e professionale<\/strong> previsti dal Codice dei contratti pubblici.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 100 del D.Lgs. 36\/2023<\/strong> stabilisce infatti che tra i requisiti di ordine speciale rientrano le capacit\u00e0 tecniche e professionali e che le stazioni appaltanti devono richiedere requisiti <strong>proporzionati e attinenti all\u2019oggetto dell\u2019appalto<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo motivo la verifica non pu\u00f2 limitarsi al nome attribuito a una determinata esperienza professionale: occorre accertare che quella prestazione corrisponda effettivamente al requisito previsto dalla gara.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa sono i servizi di punta<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I <strong>servizi di punta<\/strong> servono, in estrema sintesi, a documentare una qualificata esperienza pregressa dell\u2019operatore economico o dei professionisti indicati, secondo categorie, caratteristiche e importi definiti dalla specifica procedura.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato dal TAR, il punto 6.2 del disciplinare distingueva l\u2019elenco dei servizi di ingegneria e architettura dai servizi cosiddetti <strong>\u201cdi punta\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma per entrambe le categorie, osservano i giudici, esisteva un presupposto comune: doveva trattarsi di <strong>servizi effettivamente conferiti ed espletati<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche la documentazione ANAC predisposta sul tema dei servizi di architettura e ingegneria utilizza espressioni come servizi \u201cespletati\u201d ed \u201ceseguiti\u201d nel disciplinare tipo dedicato ai requisiti di capacit\u00e0 tecnica e professionale.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un progetto premiato pu\u00f2 essere utilizzato come requisito di gara?<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dipende da ci\u00f2 che prevede la specifica lex specialis.<\/strong><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 probabilmente il punto pi\u00f9 importante della sentenza anche per evitare interpretazioni eccessivamente generali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR Lazio non afferma che i risultati ottenuti nei <strong>concorsi di progettazione<\/strong> siano sempre inutilizzabili nelle gare pubbliche. Stabilisce, invece, che la loro utilizzabilit\u00e0 deve essere verificata alla luce delle condizioni previste dal disciplinare della gara alla quale si partecipa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella vicenda esaminata, la lex specialis non chiedeva genericamente esperienze progettuali o elementi curriculari, ma <strong>servizi professionali concretamente espletati<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio per questo i certificati presentati non sono stati ritenuti sufficienti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esistono, peraltro, procedure nelle quali il disciplinare disciplina espressamente anche la possibilit\u00e0 di valorizzare determinate partecipazioni a concorsi di progettazione. Questo conferma quanto sia essenziale leggere la <strong>clausola della singola gara<\/strong>, anzich\u00e9 applicare automaticamente una regola valida per ogni procedura.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La lex specialis \u00e8 decisiva nella verifica dei requisiti<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR dedica particolare attenzione proprio al ruolo della <strong>lex specialis di gara<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il Collegio, la possibilit\u00e0 di utilizzare un\u2019esperienza professionale in una procedura di affidamento non pu\u00f2 dipendere esclusivamente dalla qualificazione attribuita a quell\u2019attivit\u00e0 dall\u2019ente che ha rilasciato il certificato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 che deve essere verificato \u00e8 se l\u2019esperienza possieda le caratteristiche richieste dal <strong>disciplinare della nuova gara<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato, alcuni enti avevano certificato le esperienze come utilizzabili curricularmente oppure avevano previsto forme di assimilazione delle proposte premiate ai servizi di progettazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il TAR, ci\u00f2 non bastava a trasformare la natura dell\u2019attivit\u00e0 concretamente svolta.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I professionisti avevano partecipato a un concorso ed erano stati premiati, ma non avevano eseguito, nell\u2019ambito di quelle esperienze, l\u2019incarico professionale richiesto dalla successiva gara.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quali verifiche deve effettuare la stazione appaltante<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia contiene un\u2019indicazione significativa anche per le <strong>stazioni appaltanti<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando vengono verificati i requisiti dei progettisti non \u00e8 sufficiente controllare esclusivamente importi, categorie delle opere, percentuali di partecipazione o presenza formale delle certificazioni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima ancora occorre verificare la <strong>natura effettiva del servizio dichiarato<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In altre parole, la domanda da porsi non \u00e8 soltanto \u201cquanto vale questa esperienza?\u201d, ma innanzitutto <strong>\u201cquesta esperienza corrisponde al servizio richiesto dalla gara?\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso deciso dal TAR, una determinazione successiva della stazione appaltante aveva verificato la corrispondenza tra lavori, percentuali di partecipazione, categorie e importi. Secondo i giudici, per\u00f2, non era stata affrontata la questione preliminare: stabilire se quelle esperienze potessero realmente essere qualificate come <strong>servizi di ingegneria e architettura<\/strong> ai sensi del disciplinare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mancanza dei requisiti<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta escluse dal conteggio le esperienze maturate attraverso i concorsi di progettazione contestati, i progettisti indicati dall\u2019aggiudicataria non raggiungevano pi\u00f9 il <strong>requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conseguenza \u00e8 stata particolarmente rilevante.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR ha ritenuto illegittima l\u2019ammissione dell\u2019operatore economico alla procedura e, di riflesso, la successiva <strong>aggiudicazione dell\u2019appalto<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 questa la <em>ratio decidendi<\/em> della sentenza e anche l\u2019elemento da tenere distinto dalle altre contestazioni formulate nel ricorso.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Avvalimento, illeciti professionali e costo della manodopera: gli altri motivi non vengono esaminati<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La societ\u00e0 ricorrente aveva sollevato anche ulteriori questioni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra queste figuravano la verifica dei requisiti delle <strong>imprese ausiliarie<\/strong>, il ricorso all\u2019<strong>avvalimento<\/strong>, alcuni precedenti presenti nel <strong>Casellario informatico ANAC<\/strong>, la valutazione dei presunti gravi illeciti professionali e la mancata verifica dell\u2019anomalia con riferimento al <strong>costo della manodopera<\/strong>.<br \/>Su questi temi, tuttavia, il TAR <strong>non si \u00e8 pronunciato nel merito<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accoglimento del primo motivo era gi\u00e0 sufficiente a determinare l\u2019esclusione dell\u2019aggiudicataria e l\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione. Le altre censure sono state quindi dichiarate assorbite.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La precisazione \u00e8 importante: non sarebbe corretto utilizzare questa sentenza come precedente per sostenere che il TAR abbia accolto anche le contestazioni relative ad avvalimento, illeciti professionali o manodopera.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il contratto di appalto diventa inefficace<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al momento della decisione il <strong>contratto di appalto era gi\u00e0 stato stipulato<\/strong>, il 17 dicembre 2025.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione ha portato il TAR a dichiarare anche l\u2019<strong>inefficacia del contratto<\/strong>, richiamando gli articoli 121 e 122 del Codice del processo amministrativo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ragione \u00e8 direttamente collegata alla mancanza del requisito: l\u2019aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La stazione appaltante dovr\u00e0 quindi riesercitare i propri poteri conformandosi alle indicazioni contenute nella sentenza ed effettuare le conseguenti verifiche previste dalla legge.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perch\u00e9 il TAR ha respinto la richiesta di risarcimento<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accoglimento del ricorso non ha invece determinato il riconoscimento automatico di un <strong>risarcimento del danno<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ricorrente aveva prospettato danno emergente, lucro cessante, danno curriculare e perdita di chance, chiedendo una liquidazione collegata all\u2019importo dell\u2019appalto.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il TAR, per\u00f2, la domanda non era accompagnata da allegazioni e dimostrazioni sufficientemente specifiche per accertare l\u2019esistenza e l\u2019effettiva consistenza del pregiudizio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La richiesta risarcitoria \u00e8 stata quindi respinta.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa cambia per imprese e progettisti che partecipano agli appalti pubblici<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza offre soprattutto un\u2019indicazione operativa: quando si utilizzano precedenti esperienze per dimostrare i <strong>requisiti tecnico-professionali in una gara pubblica<\/strong>, non basta verificare che il progetto sia prestigioso, premiato o certificato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre confrontare puntualmente l\u2019esperienza con quanto richiesto dalla <strong>lex specialis<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un concorso di progettazione pu\u00f2 rappresentare un\u2019importante esperienza professionale, ma la sua spendibilit\u00e0 come requisito in un\u2019altra procedura dipende dalla disciplina della gara e dalla natura concreta dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso deciso dal <strong>TAR Lazio con la sentenza n. 13747\/2026<\/strong>, il disciplinare richiedeva servizi di ingegneria e architettura effettivamente conferiti ed eseguiti. Le partecipazioni premiate ai concorsi non presentavano queste caratteristiche e, una volta eliminate dal computo, \u00e8 venuto meno un requisito richiesto a pena di esclusione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio da ricordare \u00e8 quindi preciso: <strong>nei requisiti dei progettisti conta la corrispondenza sostanziale tra l\u2019esperienza realmente svolta e ci\u00f2 che il disciplinare di gara richiede<\/strong>.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>La partecipazione a un concorso di progettazione vale come servizio di ingegneria e architettura?<\/strong><\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non automaticamente. Occorre verificare cosa prevede la <strong>lex specialis della gara<\/strong> e se l\u2019attivit\u00e0 svolta possiede le caratteristiche del servizio professionale richiesto.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un progetto premiato pu\u00f2 essere utilizzato per dimostrare i requisiti tecnico-professionali?<\/strong><\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pu\u00f2 esserlo soltanto quando le condizioni della procedura ne consentono la valorizzazione. Nella gara esaminata dal TAR Lazio non era sufficiente, perch\u00e9 venivano richiesti servizi concretamente eseguiti.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa sono i servizi di punta negli appalti di progettazione?<\/strong><\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono precedenti servizi professionali utilizzati per dimostrare una qualificata esperienza tecnico-professionale nelle categorie, negli importi e secondo le condizioni stabilite dalla gara.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa succede se il progettista indicato non possiede i requisiti richiesti dal disciplinare?<\/strong><\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se si tratta di un requisito richiesto a pena di esclusione, la sua mancanza pu\u00f2 determinare l\u2019<strong>esclusione dell\u2019operatore economico<\/strong> e l\u2019annullamento dell\u2019eventuale aggiudicazione.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Una certificazione dell\u2019ente \u00e8 sufficiente per rendere utilizzabile un servizio in un\u2019altra gara?<\/strong><\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non necessariamente. La certificazione deve essere valutata insieme alla <strong>natura concreta dell\u2019attivit\u00e0 svolta<\/strong> e alle prescrizioni della nuova procedura.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qual \u00e8 la sentenza di riferimento?<\/strong><\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 la <strong>sentenza TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 13747 del 28 luglio 2026<\/strong>, relativa al ricorso n. 693\/2026.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sei un architetto? 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Per il TAR Lazio il concorso di progettazione non basta - CFD FEA\/FEM Service<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/09\/05\/requisiti-progettisti-negli-appalti-per-il-tar-lazio-il-concorso-di-progettazione-non-basta\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Requisiti progettisti negli appalti. Per il TAR Lazio il concorso di progettazione non basta - CFD FEA\/FEM Service\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Una partecipazione premiata a un concorso di progettazione non pu\u00f2 essere considerata automaticamente un servizio di ingegneria e architettura effettivamente svolto quando il disciplinare di gara richiede l\u2019esecuzione concreta di precedenti incarichi professionali. 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