{"id":24702,"date":"2026-08-12T03:13:36","date_gmt":"2026-08-12T01:13:36","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/08\/12\/pergotenda-con-vetrate-di-quasi-25-mq-ma-per-il-tar-lazio-non-e-edilizia-libera\/"},"modified":"2026-08-12T03:13:36","modified_gmt":"2026-08-12T01:13:36","slug":"pergotenda-con-vetrate-di-quasi-25-mq-ma-per-il-tar-lazio-non-e-edilizia-libera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/08\/12\/pergotenda-con-vetrate-di-quasi-25-mq-ma-per-il-tar-lazio-non-e-edilizia-libera\/","title":{"rendered":"Pergotenda con vetrate di quasi 25 mq ma per il TAR Lazio non \u00e8 edilizia libera"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una <strong>pergotenda<\/strong> con copertura retrattile e vetrate apribili non rientra necessariamente nell\u2019<strong>edilizia libera<\/strong>. A stabilire quale titolo sia necessario non \u00e8 infatti il nome attribuito alla struttura, ma il risultato concreto dell\u2019intervento, valutato nel suo insieme: dimensioni, sistemi di chiusura, caratteristiche costruttive e trasformazione prodotta sugli spazi dell\u2019immobile.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 14077\/2026 del TAR Lazio<\/strong>, pubblicata il 4 agosto 2026, con la quale i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso contro un\u2019ingiunzione di <strong>Roma Capitale<\/strong> che imponeva la demolizione di alcune opere realizzate senza il necessario titolo edilizio.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pergotenda con vetrate, il TAR Lazio chiarisce i limiti dell\u2019edilizia libera e conferma la demolizione di una struttura di quasi 25 mq considerata abusiva.<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso riguarda un\u2019abitazione al piano terra nel Comune di Roma, dove era stata installata sul terrazzo di pertinenza una struttura indicata dai proprietari come pergotenda. Secondo il Comune, invece, l\u2019intervento aveva assunto caratteristiche tali da configurare una <strong>ristrutturazione edilizia abusiva<\/strong>. L\u2019ordine di demolizione riguardava anche un secondo manufatto, utilizzato come deposito.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La struttura principale misurava 4,45 per 5,45 metri, con un\u2019altezza compresa tra circa 4,43 e 2,46 metri. I tre lati liberi erano delimitati da <strong>vetrate completamente apribili a pacchetto<\/strong>, mentre la copertura era costituita da un telo in PVC scorrevole su binari. Le chiusure vetrate proseguivano inoltre per circa 1,15 metri nella parte sottostante il balcone dell\u2019abitazione al primo piano. Nella stessa corte era presente anche un manufatto in muratura di circa <strong>11,50 metri quadrati<\/strong>, alto 2,38 metri e adibito a deposito.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pergotenda ed edilizia libera. La tesi dei proprietari<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I proprietari avevano impugnato sia il provvedimento di sospensione dei lavori, adottato il 9 gennaio 2024, sia la successiva ingiunzione di demolizione del 30 marzo. A loro avviso, la struttura rientrava in un pi\u00f9 ampio intervento di recupero della corte per il quale era stata presentata una <strong>CILA nell\u2019aprile 2022<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa sosteneva inoltre che si trattasse, nella sostanza, di una <strong>tenda retrattile in materiale leggero<\/strong>, sorretta da elementi fissati alle pareti e al pavimento senza strutture murate in acciaio, plinti o ancoraggi tali da trasformarla in un vero organismo edilizio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da qui la richiesta di ricondurre l\u2019opera all\u2019<strong>attivit\u00e0 edilizia libera<\/strong> prevista dall\u2019articolo 6 del <strong>DPR 380\/2001<\/strong>, il Testo Unico dell\u2019Edilizia.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel ricorso veniva richiamata anche la disciplina delle <strong>vetrate panoramiche amovibili<\/strong>, le cosiddette <strong>VEPA<\/strong>, introdotta nel 2022. La normativa consente, a determinate condizioni, l\u2019installazione di vetrate amovibili e totalmente trasparenti senza uno specifico titolo edilizio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La previsione, tuttavia, non opera senza limiti. Le vetrate non devono determinare la creazione di spazi stabilmente chiusi, nuova volumetria, variazioni delle superfici o un cambiamento della destinazione d\u2019uso dell\u2019immobile.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quando una pergotenda rientra nell\u2019edilizia libera<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 proprio su questo punto che il TAR concentra una parte significativa della decisione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i giudici, non si pu\u00f2 valutare separatamente ogni singolo componente dell\u2019intervento \u2013 la tenda, l\u2019intelaiatura, le vetrate o le altre chiusure \u2013 per verificare se ciascuno sia astrattamente compatibile con l\u2019edilizia libera. L\u2019opera deve essere considerata <strong>nel suo complesso<\/strong>, verificando quale trasformazione abbia effettivamente prodotto.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La giurisprudenza amministrativa richiamata nella decisione considera infatti <strong>pergotenda<\/strong> quella struttura nella quale la tenda resta l\u2019elemento principale, con funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. L\u2019intelaiatura, in questo caso, ha un ruolo accessorio: serve sostanzialmente a sostenere e consentire il movimento della copertura.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La situazione cambia quando l\u2019insieme degli elementi costruttivi finisce per creare uno <strong>spazio chiuso e stabile<\/strong>, utilizzabile in maniera continuativa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR richiama a questo proposito anche alcuni recenti orientamenti del <strong>Consiglio di Stato<\/strong>, secondo i quali una struttura pu\u00f2 perdere la qualificazione di pergotenda anche quando \u00e8 composta da elementi singolarmente leggeri.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 che conta \u00e8 il risultato dell\u2019intervento: tende, pedane, separ\u00e9, coperture e chiusure, considerate insieme, possono determinare la creazione di un ambiente stabile e assumere quindi un rilievo edilizio differente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per rimanere nel regime dell\u2019edilizia libera, la pergotenda deve mantenere caratteristiche di leggerezza, essere destinata principalmente alla protezione dagli agenti atmosferici e non trasformarsi in un ambiente delimitato in maniera permanente.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pergotenda con VEPA<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso ragionamento vale per le <strong>VEPA<\/strong>. Il fatto che le vetrate siano amovibili e completamente apribili non consente, da solo, di ricondurre qualsiasi intervento all\u2019edilizia libera.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>vetrate panoramiche amovibili<\/strong> possono essere installate senza titolo nei casi previsti dalla legge, ma non possono diventare lo strumento attraverso il quale uno spazio esterno viene trasformato, nella sostanza, in un nuovo ambiente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il TAR, quindi, la presenza di vetrate apribili non basta quando l\u2019ampiezza dell\u2019intervento e le caratteristiche della struttura producono una trasformazione stabile dell\u2019edificio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante alla luce della crescente diffusione di <strong>pergotende, pergole bioclimatiche e sistemi di chiusura vetrati<\/strong> utilizzati per rendere maggiormente fruibili terrazzi, balconi e spazi esterni.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pergotenda di quasi 25 mq, ma serve il titolo edilizio<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato assume particolare importanza anche la superficie occupata. La struttura sviluppava infatti <strong>quasi 25 metri quadrati<\/strong>, molto pi\u00f9 degli 11 metri quadrati inizialmente considerati nella fase cautelare del giudizio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A questo si aggiungeva la configurazione dell\u2019opera, che arrivava ad aderire alle pareti perimetrali dell\u2019edificio e risultava parzialmente coperta dalla porzione sottostante del balcone del piano superiore.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il Collegio, questi elementi dovevano essere valutati insieme alle chiusure e alle modalit\u00e0 con cui la struttura si inseriva nell\u2019edificio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il risultato era un intervento che non poteva pi\u00f9 essere considerato una semplice opera realizzabile <strong>senza titolo abilitativo<\/strong>, ma assumeva le caratteristiche di una vera <strong>ristrutturazione edilizia<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR ha inoltre escluso che il caso potesse essere assimilato a un precedente del Consiglio di Stato richiamato dalla difesa. In quella vicenda, infatti, la struttura aveva una superficie poco superiore ai 13 metri quadrati, sensibilmente inferiore rispetto ai quasi 25 metri quadrati dell\u2019opera romana.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quando serve un titolo edilizio per una pergotenda<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza chiarisce cos\u00ec un aspetto particolarmente rilevante per chi installa <strong>pergotende, pergole e chiusure vetrate<\/strong>: la qualificazione edilizia non dipende dal nome commerciale del prodotto e neppure dalla sola possibilit\u00e0 di aprire o ritrarre alcuni dei suoi componenti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la tenda rimane l\u2019elemento principale e la struttura svolge esclusivamente una funzione di sostegno, senza creare nuovi spazi stabilmente delimitati, l\u2019opera pu\u00f2 conservare le caratteristiche della pergotenda.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando invece copertura, struttura portante e chiusure perimetrali concorrono a creare un ambiente stabile, la situazione cambia e pu\u00f2 rendersi necessario un <strong>titolo edilizio<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verifica deve quindi riguardare l\u2019effetto complessivo dell\u2019intervento e non soltanto la natura dei singoli elementi utilizzati.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Volume tecnico o deposito? Il TAR esclude la pertinenza<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La stessa sentenza affronta anche il secondo manufatto realizzato nella corte, un locale di oltre <strong>11 metri quadrati<\/strong> che i proprietari ritenevano potesse essere qualificato come <strong>volume tecnico<\/strong> o pertinenza urbanistica.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche su questo punto il TAR non ha accolto le argomentazioni del ricorso.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il volume tecnico, secondo la giurisprudenza richiamata nella decisione, deve essere un\u2019opera di dimensioni contenute, priva di autonomia funzionale e destinata esclusivamente a ospitare <strong>impianti indispensabili al funzionamento dell\u2019edificio principale<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato, la documentazione fotografica depositata da Roma Capitale mostrava invece un manufatto utilizzato come <strong>dispensa o deposito<\/strong>, senza la presenza di impianti tecnologici che potessero giustificarne la qualificazione come volume tecnico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presenza di un frigorifero non \u00e8 stata ritenuta sufficiente. Secondo il TAR, il locale costituiva piuttosto <strong>ulteriore superficie utile a fini residenziali<\/strong>, realizzata senza il necessario titolo abilitativo.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sospensione dei lavori e ordine di demolizione<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ulteriore passaggio della decisione riguarda l\u2019<strong>ordinanza di sospensione dei lavori<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su questo punto il ricorso \u00e8 stato dichiarato inammissibile. La sospensione prevista dall\u2019articolo 27 del Testo Unico dell\u2019Edilizia ha infatti natura temporanea e cautelare: serve a bloccare l\u2019attivit\u00e0 edilizia in attesa che l\u2019amministrazione adotti i provvedimenti definitivi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando i proprietari hanno impugnato l\u2019atto, il periodo di efficacia della sospensione era gi\u00e0 trascorso. Secondo i giudici non esisteva quindi pi\u00f9 un interesse concreto a ottenere l\u2019annullamento di un provvedimento che aveva ormai cessato di produrre effetti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diverso il giudizio sull\u2019<strong>ingiunzione di demolizione<\/strong>, esaminata nel merito e ritenuta legittima.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La controversia era gi\u00e0 arrivata davanti ai giudici nella fase cautelare. Il TAR aveva respinto la richiesta di sospendere gli effetti dei provvedimenti comunali e la decisione era stata successivamente confermata dal <strong>Consiglio di Stato<\/strong>. Il ricorso \u00e8 stato poi discusso nell\u2019udienza pubblica del 20 luglio 2026.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pergotenda abusiva. Il TAR Lazio conferma la demolizione<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la decisione definitiva, il <strong>TAR Lazio \u2013 Sezione Seconda Bis<\/strong> ha respinto il ricorso e confermato, nella sostanza, l\u2019operato di Roma Capitale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I proprietari sono stati inoltre condannati al pagamento di <strong>3.000 euro di spese di giudizio<\/strong>, oltre agli accessori di legge.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha cercato di definire con maggiore precisione il confine tra <strong>pergotende, verande, pergolati, VEPA ed edilizia libera<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un confine che non pu\u00f2 essere tracciato guardando esclusivamente alla presenza di elementi mobili o retrattili. Nel valutare l\u2019opera assumono rilievo anche le <strong>dimensioni, la stabilit\u00e0 della struttura, le modalit\u00e0 di chiusura e l\u2019eventuale creazione di una nuova superficie utilizzabile<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato dal TAR Lazio, l\u2019insieme di questi elementi ha portato i giudici a escludere che la struttura di quasi <strong>25 metri quadrati<\/strong>, chiusa con vetrate, potesse essere considerata una semplice pergotenda realizzata in edilizia libera.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sei un architetto? 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