{"id":24694,"date":"2026-08-05T05:48:53","date_gmt":"2026-08-05T03:48:53","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/08\/05\/amianto-nei-lavori-in-appalto-per-la-cassazione-la-nomina-dellrspp-non-libera-i-vertici-aziendali-dalle-responsabilita\/"},"modified":"2026-08-05T05:48:53","modified_gmt":"2026-08-05T03:48:53","slug":"amianto-nei-lavori-in-appalto-per-la-cassazione-la-nomina-dellrspp-non-libera-i-vertici-aziendali-dalle-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/08\/05\/amianto-nei-lavori-in-appalto-per-la-cassazione-la-nomina-dellrspp-non-libera-i-vertici-aziendali-dalle-responsabilita\/","title":{"rendered":"Amianto nei lavori in appalto, per la Cassazione la nomina dell\u2019RSPP non libera i vertici aziendali dalle responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La semplice designazione del <strong>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione<\/strong> non equivale a una <strong>delega di funzioni<\/strong> e, da sola, non consente al <strong>datore di lavoro<\/strong> o ai <strong>dirigenti aziendali<\/strong> di sottrarsi agli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. \u00c8 il principio riaffermato dalla <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, Terza Sezione penale, con la sentenza <strong>n. 5757 del 12 febbraio 2026<\/strong>, pronunciata nell\u2019ambito di un procedimento relativo alla mancata comunicazione dei rischi connessi alla presenza di <strong>amianto<\/strong> durante alcuni lavori affidati a un\u2019impresa esterna.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sentenza Cassazione 5757\/2026 \u2013 il RSPP non esonera datore di lavoro e dirigenti dalle responsabilit\u00e0 sui rischi da amianto nei lavori affidati in appalto.<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al centro del caso vi erano gli interventi effettuati all\u2019interno della sede operativa di una societ\u00e0 irpina. Al direttore generale dell\u2019azienda era stato contestato di non aver fornito alla ditta incaricata delle attivit\u00e0 di pulizia dell\u2019immobile e del parco rotabile informazioni sufficientemente precise sui pericoli presenti nell\u2019ambiente di lavoro.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, le lavorazioni comprendevano la rimozione di alcuni <strong>pannelli in eternit contenenti amianto<\/strong>, materiale che richiede cautele particolarmente rigorose per evitare la dispersione delle fibre e la conseguente esposizione dei lavoratori.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gli obblighi del datore di lavoro committente negli appalti<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La contestazione era stata formulata sulla base dell\u2019<strong>articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 81\/2008<\/strong>, disposizione che disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d\u2019opera e di somministrazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma stabilisce che, quando vengono affidati lavori o servizi a un\u2019impresa appaltatrice all\u2019interno della propria azienda, il <strong>datore di lavoro committente<\/strong> deve verificare l\u2019idoneit\u00e0 tecnico-professionale dell\u2019impresa e trasmettere informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nei luoghi interessati.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il committente deve inoltre comunicare le misure di prevenzione e le procedure di emergenza adottate in relazione all\u2019attivit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si tratta di un adempimento esclusivamente documentale. Le informazioni devono essere complete, aggiornate e coerenti con le condizioni reali nelle quali l\u2019impresa appaltatrice sar\u00e0 chiamata a operare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il procedimento davanti al Tribunale di Avellino<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il procedimento era arrivato davanti al <strong>Tribunale di Avellino<\/strong>, che con la sentenza del 18 ottobre 2018 aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell\u2019imputato perch\u00e9 il reato, risalente al settembre 2011, risultava ormai estinto per <strong>prescrizione<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudice di primo grado, tuttavia, non aveva pronunciato un\u2019assoluzione nel merito.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione \u00e8 rilevante, perch\u00e9 la dichiarazione di prescrizione chiude il procedimento per effetto del decorso del tempo, senza stabilire necessariamente l\u2019estraneit\u00e0 dell\u2019imputato rispetto alla condotta contestata.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il direttore generale aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, chiedendo che venisse riconosciuta direttamente l\u2019insussistenza del reato attraverso una formula assolutoria piena, ai sensi dell\u2019<strong>articolo 129, comma 2, del Codice di procedura penale<\/strong>.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gli obblighi spettavano al responsabile della sicurezza<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la difesa, dagli atti del processo sarebbe emerso chiaramente che il ricorrente non ricopriva una posizione di garanzia rispetto ai rischi derivanti dalle lavorazioni edili.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019interno della societ\u00e0 era infatti gi\u00e0 stato nominato un <strong>responsabile della sicurezza<\/strong> dotato, secondo la ricostruzione difensiva, delle competenze tecniche necessarie per valutare i pericoli relativi alle attivit\u00e0 affidate all\u2019appaltatore.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La difesa aveva inoltre evidenziato che il responsabile incaricato aveva provveduto a predisporre il <strong>Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze<\/strong>, conosciuto come <strong>DUVRI<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa circostanza, secondo il ricorrente, sarebbe derivato il trasferimento degli obblighi informativi in capo al tecnico della sicurezza e al datore di lavoro committente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il direttore generale aveva anche sottolineato di non essere l\u2019amministratore della societ\u00e0 e di non poter essere considerato, per questa ragione, il destinatario degli obblighi contestati.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quando la prescrizione pu\u00f2 essere accompagnata dall\u2019assoluzione<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di Cassazione non ha accolto questa impostazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I giudici hanno innanzitutto ricordato che, quando il reato \u00e8 gi\u00e0 estinto per <strong>prescrizione<\/strong>, l\u2019assoluzione nel merito pu\u00f2 essere pronunciata soltanto in presenza di elementi talmente chiari e incontestabili da rendere immediatamente evidente che il fatto non esiste, che l\u2019imputato non lo ha commesso oppure che la condotta non ha rilevanza penale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 sufficiente che dagli atti possa emergere una diversa interpretazione delle responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le condizioni per l\u2019assoluzione devono risultare in maniera immediata, senza bisogno di ulteriori valutazioni, approfondimenti o accertamenti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questi casi, la verifica del giudice deve assumere le caratteristiche di una vera e propria constatazione, basata su circostanze evidenti e non controverse.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I poteri effettivi del direttore generale<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato, questa evidenza non era presente.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Tribunale aveva ricostruito i poteri del direttore generale attraverso lo statuto della societ\u00e0, rilevando che l\u2019imputato disponeva di una concreta <strong>responsabilit\u00e0 operativa ed esecutiva<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra le sue attribuzioni rientravano anche la direzione del personale e l\u2019esercizio del potere disciplinare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Funzioni che, secondo i giudici, non consentivano di escludere automaticamente l\u2019esistenza di obblighi di <strong>controllo<\/strong>, <strong>vigilanza<\/strong> e organizzazione della sicurezza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni rispetto alla ricostruzione dei poteri aziendali effettuata dal Tribunale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qualifica formale rivestita all\u2019interno dell\u2019impresa, infatti, non costituisce l\u2019unico elemento da prendere in considerazione. Per individuare le responsabilit\u00e0 occorre verificare quali poteri decisionali, gestionali e organizzativi siano stati concretamente esercitati.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perch\u00e9 l\u2019RSPP non sostituisce il datore di lavoro<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da qui il richiamo al principio ormai consolidato secondo il quale la presenza di un <strong>RSPP<\/strong> non determina di per s\u00e9 la scomparsa delle responsabilit\u00e0 attribuite dalla legge agli altri soggetti della struttura aziendale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione<\/strong> svolge prevalentemente una funzione tecnica, consultiva e di supporto.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Collabora all\u2019individuazione dei fattori di rischio, all\u2019elaborazione delle misure preventive e alla predisposizione delle procedure di sicurezza, ma normalmente non dispone di autonomi poteri decisionali, organizzativi o di spesa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio per questa ragione, la sua designazione non pu\u00f2 essere confusa con una vera <strong>delega di funzioni<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il datore di lavoro si avvale delle competenze dell\u2019RSPP per organizzare il sistema di prevenzione, ma resta titolare degli obblighi che la legge gli attribuisce, salvo che questi possano essere validamente delegati secondo le condizioni previste dal Testo unico.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I requisiti necessari per una delega di funzioni valida<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una delega valida, secondo l\u2019<strong>articolo 16 del decreto legislativo 81\/2008<\/strong>, deve risultare da un atto scritto con data certa e deve essere accettata per iscritto dal soggetto delegato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il delegato deve inoltre possedere tutti i requisiti di professionalit\u00e0 ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni trasferite.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019atto deve attribuirgli reali poteri di organizzazione, gestione e controllo, accompagnati dall\u2019autonomia di spesa necessaria per esercitare concretamente gli incarichi ricevuti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non basta quindi assegnare genericamente a un lavoratore o a un professionista la responsabilit\u00e0 della sicurezza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 necessario che il trasferimento delle funzioni sia esplicito, documentato e accompagnato dagli strumenti indispensabili per assumere decisioni e adottare le misure di prevenzione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in presenza di una delega correttamente formalizzata, il datore di lavoro conserva comunque un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti affidati al delegato.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le eventuali responsabilit\u00e0 del Responsabile del Servizio di Prevenzione<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mera nomina dell\u2019RSPP risponde a una logica differente rispetto alla delega.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di un adempimento obbligatorio attraverso il quale il datore di lavoro si dota di una figura specializzata che lo assiste nella gestione della prevenzione, senza trasferirle automaticamente la propria posizione di garanzia.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cassazione aveva gi\u00e0 espresso questo principio con la sentenza <strong>n. 24958 del 2017<\/strong>, richiamata anche nella decisione del 2026.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In quell\u2019occasione la Suprema Corte aveva chiarito che l\u2019RSPP opera come consulente del datore di lavoro e non pu\u00f2 essere considerato il destinatario esclusivo degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La designazione del responsabile del servizio non permette quindi di trasferire automaticamente su quest\u2019ultimo la responsabilit\u00e0 di adottare le misure necessarie a neutralizzare le situazioni di pericolo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 non significa che l\u2019RSPP sia sempre privo di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tecnico pu\u00f2 essere chiamato a rispondere quando un evento dannoso derivi da una valutazione gravemente errata, dalla mancata segnalazione di un rischio conosciuto o conoscibile oppure da indicazioni tecniche inadeguate.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sua eventuale responsabilit\u00e0, per\u00f2, pu\u00f2 concorrere con quella del datore di lavoro o dei dirigenti. Non determina automaticamente l\u2019esclusione delle responsabilit\u00e0 degli altri garanti della sicurezza.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rischi interferenziali e obblighi di cooperazione<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio assume un\u2019importanza particolare nelle attivit\u00e0 affidate in <strong>appalto<\/strong>, dove i rischi derivano spesso dall\u2019interazione tra l\u2019organizzazione del committente e quella dell\u2019impresa esterna.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 26 del Testo unico sulla sicurezza impone ai datori di lavoro coinvolti di cooperare nell\u2019attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi destinati a proteggere i lavoratori.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le informazioni devono essere scambiate anche per individuare ed eliminare i cosiddetti <strong>rischi interferenziali<\/strong>, cio\u00e8 i pericoli generati dalla sovrapposizione tra attivit\u00e0, lavorazioni e personale appartenenti a imprese differenti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il committente non deve limitarsi a consegnare un documento all\u2019appaltatore, ma deve assicurarsi che i rischi siano stati effettivamente compresi e che le misure organizzative previste vengano applicate.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cooperazione deve riguardare sia la fase preliminare dell\u2019appalto sia lo svolgimento concreto delle lavorazioni.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il DUVRI non pu\u00f2 essere un documento soltanto formale<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>DUVRI<\/strong> costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il committente organizza questa cooperazione, indicando i rischi da interferenza e le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sua predisposizione, tuttavia, non deve essere considerata un adempimento puramente formale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presenza del documento non esaurisce automaticamente gli obblighi di informazione, verifica e vigilanza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indicazioni devono essere coerenti con i rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro, devono essere aggiornate in relazione all\u2019evoluzione delle attivit\u00e0 e devono essere concretamente portate a conoscenza delle imprese coinvolte.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un DUVRI generico, incompleto o non rispondente alle reali condizioni dell\u2019ambiente lavorativo non \u00e8 sufficiente a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il rischio amianto richiede cautele rafforzate<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo aspetto diventa ancora pi\u00f9 rilevante quando le lavorazioni possono determinare un\u2019esposizione ad <strong>amianto<\/strong>, sostanza classificata tra gli agenti cancerogeni e collegata a patologie che possono manifestarsi anche dopo molti anni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rimozione di manufatti contenenti amianto deve essere effettuata adottando procedure specifiche, con personale formato, dispositivi di protezione adeguati e misure idonee a impedire la dispersione delle fibre.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel quadro normativo vigente, la presenza di amianto rientra espressamente tra le situazioni di rischio particolare per le quali non operano alcune semplificazioni previste per gli appalti di breve durata.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legislazione richiede quindi una valutazione puntuale, un coordinamento effettivo e procedure adeguate alla natura del pericolo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il committente deve fornire all\u2019impresa esterna tutte le informazioni disponibili sulla presenza di materiali contenenti amianto e sui rischi collegati alle attivit\u00e0 da eseguire.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il ricorso dichiarato inammissibile<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso esaminato, la Cassazione non ha pronunciato una condanna nel merito per la violazione contestata.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha invece stabilito che dagli atti non emergevano elementi immediati e indiscutibili tali da escludere la responsabilit\u00e0 del direttore generale e da giustificare un\u2019assoluzione piena, nonostante l\u2019intervenuta prescrizione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ricorso \u00e8 stato quindi dichiarato <strong>inammissibile<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ricorrente \u00e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di <strong>3.000 euro in favore della Cassa delle ammende<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione era stata assunta a Roma il 9 dicembre 2025 ed \u00e8 stata depositata in cancelleria il <strong>12 febbraio 2026<\/strong>.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa cambia per datori di lavoro e dirigenti<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza offre un\u2019indicazione rilevante per tutte le aziende che ricorrono ad appaltatori, manutentori, imprese di pulizia o lavoratori autonomi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Affidare la gestione tecnica della prevenzione a un professionista non significa trasferire automaticamente le responsabilit\u00e0 previste dalla legge.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ottenere un\u2019effettiva redistribuzione delle funzioni \u00e8 necessaria una delega formalmente valida, accompagnata da poteri reali, risorse economiche e autonomia decisionale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in quel caso, il vertice aziendale non pu\u00f2 disinteressarsi completamente dell\u2019organizzazione della sicurezza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rimane necessario verificare che le funzioni delegate vengano esercitate correttamente e che le misure previste non restino confinate nei documenti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il messaggio della Cassazione \u00e8 quindi netto: in materia di <strong>salute e sicurezza sul lavoro<\/strong>, le nomine formali non bastano.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A contare sono i poteri concretamente esercitati, l\u2019organizzazione aziendale, la conoscenza dei rischi e l\u2019effettivo adempimento degli obblighi di <strong>informazione<\/strong>, <strong>coordinamento<\/strong>, <strong>controllo<\/strong> e <strong>vigilanza<\/strong>.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/amianto-lavori-appalto\/\">Amianto nei lavori in appalto, per la Cassazione la nomina dell\u2019RSPP non libera i vertici aziendali dalle responsabilit\u00e0<\/a> proviene da <a href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/\">Unione Geometri<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/amianto-lavori-appalto\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Mauro Melis<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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