{"id":24685,"date":"2026-07-29T04:51:12","date_gmt":"2026-07-29T02:51:12","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/07\/29\/fotovoltaico-a-terra-nei-campi-la-consulta-conferma-i-limiti-tutela-del-suolo-compatibile-con-la-transizione-energetica\/"},"modified":"2026-07-29T04:51:12","modified_gmt":"2026-07-29T02:51:12","slug":"fotovoltaico-a-terra-nei-campi-la-consulta-conferma-i-limiti-tutela-del-suolo-compatibile-con-la-transizione-energetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/07\/29\/fotovoltaico-a-terra-nei-campi-la-consulta-conferma-i-limiti-tutela-del-suolo-compatibile-con-la-transizione-energetica\/","title":{"rendered":"Fotovoltaico a terra nei campi, la Consulta conferma i limiti: tutela del suolo compatibile con la transizione energetica"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La transizione energetica non comporta automaticamente la prevalenza degli impianti da fonti rinnovabili su ogni altro interesse tutelato dalla Costituzione. Anche il suolo agricolo, il paesaggio rurale, la biodiversit\u00e0 e la continuit\u00e0 delle coltivazioni rappresentano valori che il legislatore pu\u00f2 proteggere introducendo limiti alla diffusione del fotovoltaico. \u00c8 questo il principio che emerge dalla sentenza numero 127 del 2026, con la quale la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dal TAR del Lazio contro le norme che limitavano l\u2019installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Corte costituzionale conferma i limiti al fotovoltaico a terra nei campi, tutelando suolo agricolo, paesaggio e agrivoltaico avanzato.<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I giudici costituzionali hanno dichiarato non fondate tutte le censure formulate in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117 della Costituzione. Sono quindi rimaste indenni dal giudizio della Consulta le disposizioni contenute nell\u2019articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 63 del 2024, convertito nella legge 101 dello stesso anno, e nell\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 190 del 2024.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il ricorso delle aziende attive nelle energie rinnovabili<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La controversia nasce da quattro procedimenti promossi davanti al TAR Lazio da alcune societ\u00e0 attive nella produzione di energia da fonte solare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le imprese avevano contestato il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 relativo all\u2019individuazione delle aree idonee agli impianti rinnovabili, sostenendo che la disciplina avrebbe impedito la realizzazione di alcuni progetti di agrivoltaico non avanzato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa tipologia di impianto prevede la presenza di pannelli collocati direttamente o prevalentemente al livello del terreno. Secondo il TAR, tali progetti rientravano nel divieto previsto dalla legge, diversamente dagli impianti agrivoltaici avanzati dotati di moduli sopraelevati.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo il giudice amministrativo, il divieto introdotto nel 2024 avrebbe potuto sottrarre una parte molto ampia del territorio nazionale allo sviluppo del fotovoltaico, ostacolando il conseguimento degli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni e sulla crescita delle fonti energetiche rinnovabili.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR riteneva inoltre che la norma attribuisse alla protezione dei terreni agricoli una prevalenza eccessiva, senza distinguere tra fondi realmente coltivati, superfici abbandonate, aree degradate o terreni destinati a produzioni di particolare pregio.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il divieto riguarda soltanto i pannelli collocati a terra<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte costituzionale ha ricostruito la questione da una prospettiva differente. La normativa contestata, hanno sottolineato i giudici, non introduceva un divieto generalizzato di produrre energia solare nelle campagne.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La limitazione riguardava esclusivamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, considerati maggiormente incidenti sulla disponibilit\u00e0 e sulla funzionalit\u00e0 del terreno agricolo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Continuavano invece a essere consentiti gli impianti agrivoltaici dotati di pannelli non collocati direttamente sul suolo e installati a un\u2019altezza compatibile con lo svolgimento delle attivit\u00e0 colturali e pastorali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione decisiva non riguarda quindi la semplice presenza di un impianto fotovoltaico in una zona agricola, ma le sue caratteristiche tecniche e la possibilit\u00e0 di mantenere concretamente la produzione agricola.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Agrivoltaico avanzato consentito nelle aree agricole<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Consulta, gli impianti agrivoltaici avanzati possono essere realizzati sui terreni agricoli quando i pannelli sono collocati in posizione elevata e le strutture permettono di continuare le coltivazioni, il pascolo e le altre attivit\u00e0 produttive.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge non fornisce una definizione estremamente dettagliata dell\u2019espressione \u201cmoduli collocati a terra\u201d. Questa indeterminatezza, tuttavia, non rende incostituzionale la disposizione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il significato della norma pu\u00f2 essere ricostruito a partire dalla sua finalit\u00e0: limitare il consumo del suolo agricolo e impedire che l\u2019installazione dei pannelli comprometta la prosecuzione delle coltivazioni o delle attivit\u00e0 pastorali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spetter\u00e0 quindi alle amministrazioni e, in caso di controversia, ai giudici verificare le caratteristiche dei singoli progetti, interpretando la disposizione secondo il significato comune delle parole e tenendo conto della funzione agricola che deve essere preservata.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le eccezioni previste per cave, discariche e aree industriali<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza ricorda inoltre che il regime esaminato non era privo di eccezioni. La normativa consentiva l\u2019installazione di pannelli a terra in alcune aree gi\u00e0 trasformate, degradate o infrastrutturate.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra queste rientravano cave e miniere cessate, discariche chiuse o ripristinate, siti industriali e aree vicine agli stabilimenti, spazi appartenenti alle infrastrutture ferroviarie, sedimi aeroportuali, aree adiacenti alla rete autostradale e zone nelle quali erano gi\u00e0 presenti impianti della stessa fonte.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erano previste deroghe anche per determinati interventi sugli impianti esistenti, per le comunit\u00e0 energetiche rinnovabili e per i progetti collegati al PNRR o al Piano nazionale complementare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restavano inoltre tutelate le procedure amministrative gi\u00e0 avviate prima dell\u2019entrata in vigore del divieto.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nessuna prova del rischio per gli obiettivi europei<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proprio l\u2019esistenza di questo sistema articolato di deroghe ha impedito, secondo la Corte, di considerare la disciplina come una preclusione assoluta.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR Lazio non avrebbe dimostrato in maniera concreta che le aree ancora disponibili, insieme alla possibilit\u00e0 di realizzare impianti agrivoltaici sopraelevati, fossero insufficienti per rispettare gli impegni europei in materia di energie rinnovabili.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La semplice affermazione secondo cui circa la met\u00e0 del territorio italiano \u00e8 classificata come agricola non \u00e8 stata ritenuta sufficiente. Per sostenere l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma sarebbe stato necessario documentare un rapporto diretto tra il divieto e l\u2019impossibilit\u00e0 di raggiungere gli obiettivi energetici nazionali ed europei.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Consulta non ha individuato argomentazioni capaci di dimostrare che le possibilit\u00e0 residue di utilizzo dei terreni agricoli fossero cos\u00ec limitate da compromettere il conseguimento dei traguardi europei sulle rinnovabili.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Transizione energetica e protezione del territorio<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione affronta uno dei nodi centrali delle politiche ambientali contemporanee: il rapporto fra decarbonizzazione e protezione del territorio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diffusione delle rinnovabili rappresenta certamente uno degli strumenti fondamentali per ridurre le emissioni di gas serra, ma non costituisce un interesse privo di limiti. La stessa tutela dell\u2019ambiente comprende valori differenti, che possono entrare in tensione tra loro.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da una parte vi sono la produzione di energia pulita e il contrasto al cambiamento climatico. Dall\u2019altra si collocano la salvaguardia del paesaggio agrario, delle colture, degli ecosistemi, della fertilit\u00e0 dei terreni e della sicurezza alimentare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Costituzione non impone che uno di questi interessi prevalga sempre sugli altri. Richiede, piuttosto, una valutazione complessiva e un bilanciamento ragionevole.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il suolo agricolo \u00e8 una risorsa limitata e non rinnovabile<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte richiama in questo quadro la direttiva europea 2025\/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo, che considera il terreno una risorsa vitale, limitata e non rinnovabile su scala umana.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa europea mira a migliorare la salute dei suoli e a prevenirne il degrado, con l\u2019obiettivo di raggiungere condizioni di maggiore salubrit\u00e0 e resilienza entro il 2050.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i dati riportati nella sentenza, una quota compresa tra il 60 e il 70 per cento dei suoli europei risulta deteriorata o interessata da processi di progressivo degrado.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il richiamo \u00e8 significativo perch\u00e9 dimostra come le politiche europee non siano orientate soltanto ad aumentare la produzione energetica da fonti rinnovabili.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto a questa priorit\u00e0 esiste anche l\u2019esigenza di ridurre il consumo di suolo, proteggere la biodiversit\u00e0, conservare la capacit\u00e0 produttiva dei terreni e rafforzare la sicurezza alimentare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il bilanciamento del legislatore supera il giudizio di ragionevolezza<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la Consulta, il legislatore italiano ha operato un bilanciamento non manifestamente irragionevole.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scelta di favorire nelle campagne le tecnologie che consentono la convivenza tra agricoltura ed energia risponde alla necessit\u00e0 di evitare trasformazioni difficilmente reversibili.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un impianto con pannelli sistemati direttamente sul terreno pu\u00f2 infatti sottrarre superficie alle coltivazioni, modificare il paesaggio, ridurre la biodiversit\u00e0 e frammentare gli spazi rurali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019interesse alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili non pu\u00f2 essere considerato automaticamente prevalente sulla tutela del paesaggio e delle coltivazioni. Il concetto costituzionale di paesaggio comprende infatti anche il paesaggio agrario.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La norma supera anche il test di proporzionalit\u00e0<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina ha superato anche il test di proporzionalit\u00e0, basato sulla verifica dell\u2019idoneit\u00e0, della necessit\u00e0 e dell\u2019adeguatezza della misura adottata.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La limitazione \u00e8 stata considerata idonea perch\u00e9 interviene sulla tutela di una risorsa scarsa, rappresentata dal terreno agricolo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 stata giudicata necessaria perch\u00e9 la protezione delle coltivazioni sarebbe difficilmente compatibile con una diffusione indiscriminata dei pannelli direttamente sul suolo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine, il sacrificio imposto agli operatori economici non \u00e8 stato ritenuto eccessivo, poich\u00e9 le imprese possono orientare gli investimenti verso sistemi agrivoltaici con moduli sopraelevati.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Corte, il divieto non determina quindi una preclusione assoluta alla produzione di energia solare, ma esclude soltanto una tecnologia particolarmente gravosa sotto il profilo del consumo di suolo.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La classificazione agricola vale anche per i terreni non coltivati<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda la classificazione urbanistica dei terreni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il TAR riteneva irragionevole applicare il divieto sulla base della semplice destinazione agricola prevista dai piani comunali, senza verificare se il fondo fosse effettivamente coltivato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche questa censura \u00e8 stata respinta. Secondo la Corte, la legge deve fondarsi su criteri giuridici sufficientemente certi e non su condizioni contingenti, difficili da accertare e suscettibili di cambiare nel tempo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un terreno momentaneamente incolto, abbandonato o degradato potrebbe tornare a essere utilizzato per finalit\u00e0 agricole. La pianificazione urbanistica esprime pertanto non soltanto l\u2019uso attuale dell\u2019area, ma anche la sua potenzialit\u00e0 futura.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La classificazione come zona agricola svolge inoltre una funzione di governo del territorio: serve a contenere l\u2019espansione di opere residenziali o produttive non collegate all\u2019agricoltura e a preservare l\u2019assetto complessivo dei luoghi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 quindi indispensabile che ogni terreno classificato come agricolo ospiti gi\u00e0 coltivazioni attive. \u00c8 sufficiente che conservi un\u2019astratta e concreta possibilit\u00e0 di impiego agricolo.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La tutela non riguarda soltanto le colture di pregio<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protezione del suolo non pu\u00f2 essere limitata ai soli terreni interessati da produzioni DOP, IGP, biologiche o tradizionali di particolare pregio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche le colture ordinarie, i pascoli e gli utilizzi agricoli meno redditizi contribuiscono alla tutela del paesaggio, alla produzione alimentare e alla conservazione delle risorse territoriali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un fondo oggi destinato a una coltivazione comune potrebbe inoltre essere impiegato in futuro per produzioni di maggiore qualit\u00e0. La sua trasformazione stabile attraverso impianti collocati a terra potrebbe compromettere questa possibilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il valore agricolo protetto dalla normativa riguarda quindi non soltanto le eccellenze agroalimentari, ma anche le colture comuni e gli utilizzi tradizionali del territorio.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le nuove regole per gli impianti agrivoltaici<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel frattempo, il quadro normativo \u00e8 cambiato. Il precedente articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021 \u00e8 stato sostituito dalla disciplina contenuta nell\u2019articolo 11-bis del decreto legislativo 190 del 2024, introdotto dal decreto-legge 175 del 2025 e modificato durante la conversione nella legge 4 del 2026.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa attualmente vigente conferma il limite per gli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, ma stabilisce espressamente che \u00e8 sempre consentita l\u2019installazione di impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente elevati dal terreno.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il proponente deve inoltre presentare una dichiarazione asseverata, sottoscritta da un professionista abilitato, che attesti la capacit\u00e0 del progetto di conservare almeno l\u201980 per cento della produzione lorda vendibile dell\u2019attivit\u00e0 agricola.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le conseguenze per imprese, progettisti e amministrazioni<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte non ha trasferito automaticamente il giudizio di costituzionalit\u00e0 sulla nuova disciplina, perch\u00e9 le modifiche introdotte dal legislatore sono state considerate rilevanti e non puramente formali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza riguarda quindi direttamente il regime applicabile ai procedimenti originari. Le sue argomentazioni, tuttavia, rafforzano l\u2019impostazione seguita dalla normativa pi\u00f9 recente: nelle aree agricole il fotovoltaico non \u00e8 escluso, ma deve essere progettato in modo da evitare la sostanziale espulsione delle coltivazioni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per imprese, tecnici e amministrazioni diventa ancora pi\u00f9 centrale la qualit\u00e0 progettuale degli interventi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sar\u00e0 sufficiente qualificare formalmente un impianto come agrivoltaico. Occorrer\u00e0 dimostrare che l\u2019altezza dei moduli, le distanze, la disposizione delle strutture e l\u2019organizzazione delle attivit\u00e0 permettano una reale continuit\u00e0 agricola.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rimangono pertanto aperte alcune questioni applicative, soprattutto nella definizione concreta del concetto di pannelli \u201cadeguatamente elevati\u201d e nella valutazione della produttivit\u00e0 agricola conservata.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La direzione indicata dalla Consulta<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza 127 del 2026 non arresta lo sviluppo dell\u2019energia solare, ma indica la direzione lungo la quale dovr\u00e0 procedere.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La crescita delle rinnovabili resta un obiettivo prioritario, purch\u00e9 non venga perseguita attraverso il consumo indiscriminato delle superfici agricole.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il modello favorito \u00e8 quello dell\u2019agrivoltaico avanzato, capace almeno in linea teorica di integrare produzione energetica, coltivazioni, allevamento e tecnologie di precisione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia consegna quindi al legislatore e agli operatori un principio preciso: la transizione ecologica non coincide soltanto con la costruzione di nuovi impianti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Significa anche proteggere le risorse naturali sulle quali si fondano l\u2019agricoltura, il paesaggio e la sicurezza alimentare. Nel confronto tra pannelli e campi non deve necessariamente esserci un vincitore e un perdente, ma una soluzione tecnologica e normativa in grado di far convivere entrambe le esigenze.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sei un architetto? 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