{"id":24669,"date":"2026-07-17T03:51:56","date_gmt":"2026-07-17T01:51:56","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/07\/17\/bonus-casa-nel-nuovo-tuir-dal-2027-cambiano-i-riferimenti-per-ristrutturazioni-ecobonus-e-sismabonus\/"},"modified":"2026-07-17T03:51:56","modified_gmt":"2026-07-17T01:51:56","slug":"bonus-casa-nel-nuovo-tuir-dal-2027-cambiano-i-riferimenti-per-ristrutturazioni-ecobonus-e-sismabonus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/07\/17\/bonus-casa-nel-nuovo-tuir-dal-2027-cambiano-i-riferimenti-per-ristrutturazioni-ecobonus-e-sismabonus\/","title":{"rendered":"Bonus casa nel nuovo Tuir: dal 2027 cambiano i riferimenti per ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le principali <strong>detrazioni fiscali per gli interventi sugli edifici<\/strong> trovano spazio nel nuovo <strong>Testo unico delle imposte sui redditi<\/strong>. Il <strong>bonus ristrutturazioni<\/strong>, l\u2019<strong>ecobonus<\/strong> e il <strong>sismabonus<\/strong> sono stati inseriti nel Tuir approvato con il <strong>decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117<\/strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026. Il decreto \u00e8 entrato formalmente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma le nuove disposizioni si applicheranno dal <strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dal 1\u00b0 gennaio 2027 le agevolazioni edilizie cambiano collocazione normativa: aliquote, massimali e scadenze confluiscono nel Testo unico senza nuovi benefici per i contribuenti italiani.<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diciamolo subito, non nasce un nuovo bonus casa. Non aumentano neppure le percentuali di detrazione gi\u00e0 previste. L\u2019operazione compiuta dal legislatore \u00e8 soprattutto di riordino: norme distribuite nel tempo tra il vecchio Tuir, le leggi di Bilancio, il <strong>decreto-legge 63\/2013<\/strong> e altri provvedimenti vengono raccolte in un unico testo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il risultato dovrebbe rendere pi\u00f9 semplice individuare la disposizione applicabile. Resta per\u00f2 necessario distinguere tra la disciplina strutturale delle agevolazioni e le misure temporanee previste per specifiche annualit\u00e0.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come vengono riorganizzati i bonus edilizi<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il riferimento generale diventa l\u2019<strong>articolo 17 del nuovo Tuir<\/strong>, dedicato alle spese sostenute per il <strong>recupero del patrimonio edilizio<\/strong> e la <strong>riqualificazione energetica degli edifici<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto a questa disposizione sono stati inseriti tre articoli che ricostruiscono le misure temporanee:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019<strong>articolo 371<\/strong> per il sismabonus;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 372<\/strong> per l\u2019ecobonus;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>articolo 373<\/strong> per il bonus ristrutturazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione \u00e8 importante. L\u2019articolo 17 contiene la base ordinaria dell\u2019agevolazione, mentre gli altri articoli stabiliscono percentuali, limiti di spesa e condizioni applicabili in determinati periodi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi sostiene una spesa, pertanto, non dovr\u00e0 guardare soltanto al tipo di intervento. Servir\u00e0 verificare anche l\u2019anno del pagamento, la destinazione dell\u2019immobile e il titolo in base al quale il contribuente lo possiede o lo utilizza.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa prevede l\u2019articolo 17 per le ristrutturazioni<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 17<\/strong> riprende la disciplina finora contenuta nell\u2019<strong>articolo 16-bis del Dpr 917\/1986<\/strong>, assegnandole una nuova numerazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regola strutturale riconosce una <strong>detrazione del 36%<\/strong>, da calcolare su una spesa massima di <strong>48.000 euro per unit\u00e0 immobiliare<\/strong>. Il beneficio riguarda i contribuenti che possiedono o detengono l\u2019immobile sulla base di un titolo considerato idoneo dalla normativa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si parla, quindi, soltanto dei proprietari. Possono accedere alla detrazione, quando ricorrono tutte le condizioni, anche usufruttuari, titolari di altri diritti reali, inquilini e comodatari.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra gli interventi ammessi figurano la <strong>manutenzione straordinaria<\/strong>, il <strong>restauro e risanamento conservativo<\/strong> e la <strong>ristrutturazione edilizia<\/strong> delle singole unit\u00e0 immobiliari residenziali.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le parti comuni degli edifici residenziali pu\u00f2 essere agevolata anche la manutenzione ordinaria. Restano comprese la costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l\u2019eliminazione delle <strong>barriere architettoniche<\/strong>, la bonifica dall\u2019amianto e le opere destinate a prevenire gli infortuni domestici.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il perimetro \u00e8 piuttosto ampio. Vi rientrano anche gli interventi per migliorare la sicurezza degli immobili, prevenire atti illeciti, contenere l\u2019inquinamento acustico o realizzare la cablatura degli edifici.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono agevolabili, alle condizioni previste, le opere destinate all\u2019impiego di <strong>fonti rinnovabili<\/strong> e al conseguimento di un effettivo <strong>risparmio energetico<\/strong>. La norma comprende inoltre la messa in sicurezza statica e gli interventi di riduzione del <strong>rischio sismico<\/strong>, purch\u00e9 riguardino le parti strutturali e rispettino gli obblighi tecnici e documentali.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Spese tecniche e modalit\u00e0 di utilizzo della detrazione<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel calcolo del bonus possono rientrare anche le spese di <strong>progettazione<\/strong>, gli onorari professionali collegati all\u2019esecuzione dei lavori, le perizie, le certificazioni e gli adempimenti necessari per mettere a norma l\u2019immobile.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Naturalmente deve esistere un collegamento diretto tra la spesa professionale e l\u2019intervento agevolato. Una consulenza generica o non riconducibile ai lavori non pu\u00f2 essere inserita automaticamente nella detrazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il beneficio viene recuperato attraverso <strong>dieci quote annuali di pari importo<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di vendita dell\u2019immobile, le rate ancora disponibili passano normalmente all\u2019acquirente. Venditore e compratore possono tuttavia stabilire una soluzione diversa, purch\u00e9 questa risulti dall\u2019atto di compravendita.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le successioni vale una regola pi\u00f9 rigida: le quote residue si trasferiscono soltanto all\u2019erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell\u2019immobile.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le aliquote del bonus ristrutturazioni nel 2025, 2026 e 2027<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La detrazione strutturale prevista dall\u2019articolo 17 non coincide sempre con quella effettivamente applicabile. Per le annualit\u00e0 pi\u00f9 vicine occorre consultare anche l\u2019<strong>articolo 373<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le spese sostenute nel <strong>2025 e nel 2026<\/strong>, il bonus ristrutturazioni \u00e8 pari al <strong>36%<\/strong>, su un importo massimo di <strong>96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La percentuale sale al <strong>50%<\/strong> quando i lavori riguardano l\u2019<strong>abitazione principale<\/strong> e la spesa \u00e8 sostenuta dal proprietario o da chi possiede un diritto reale di godimento sull\u2019immobile.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo dettaglio merita attenzione. Non basta che l\u2019abitazione sia utilizzata come prima casa: per ottenere l\u2019aliquota maggiorata, il contribuente deve anche essere proprietario o titolare di un diritto reale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal <strong>2027<\/strong> la detrazione scender\u00e0 al <strong>30%<\/strong> per gli immobili diversi dall\u2019abitazione principale. Per i lavori sulla prima casa, sostenuti dai soggetti ammessi alla maggiorazione, sar\u00e0 invece pari al <strong>36%<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tetto rester\u00e0 fissato a 96.000 euro. Saranno escluse le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con <strong>caldaie uniche alimentate a combustibili fossili<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019esclusione segue una direzione ormai evidente nelle politiche energetiche: ridurre gradualmente il sostegno fiscale alle tecnologie basate esclusivamente sui combustibili fossili, privilegiando soluzioni pi\u00f9 efficienti e meno inquinanti.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa potrebbe accadere dopo il 2027<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In assenza di nuove modifiche, dopo il 2027 torner\u00e0 ad assumere un ruolo centrale la disciplina contenuta nell\u2019articolo 17.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le spese sostenute fino al <strong>31 dicembre 2033<\/strong>, la norma prevede una detrazione ridotta al <strong>30%<\/strong>, da calcolare sul limite ordinario di <strong>48.000 euro per unit\u00e0 immobiliare<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 comunque difficile considerare definitivo questo quadro. Negli ultimi anni le regole sui <strong>bonus edilizi<\/strong> sono state modificate pi\u00f9 volte, spesso attraverso le leggi di Bilancio. Aliquote, scadenze, beneficiari e modalit\u00e0 di utilizzo potrebbero quindi essere ritoccati ancora.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sismabonus, il nuovo riferimento \u00e8 l\u2019articolo 371<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>sismabonus<\/strong> confluisce nell\u2019<strong>articolo 371 del nuovo Tuir<\/strong>. La disposizione non si limita a indicare le aliquote future, ma ricostruisce anche la disciplina applicata negli anni precedenti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A prima vista pu\u00f2 sembrare insolito trovare nel nuovo Testo unico percentuali riferite a spese ormai sostenute. In realt\u00e0 quelle norme continuano a produrre effetti, perch\u00e9 molte detrazioni vengono utilizzate nell\u2019arco di diversi anni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Serve quindi un riferimento chiaro anche per le quote ancora presenti nelle dichiarazioni dei redditi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli interventi realizzati tra il <strong>2017 e il 2024<\/strong>, l\u2019articolo 371 richiama le aliquote del <strong>50%, 70%, 80%, 75% e 85%<\/strong>, riconosciute in base alla tipologia dei lavori e alla riduzione del rischio ottenuta.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le percentuali pi\u00f9 alte riguardavano in particolare il passaggio a una o due classi di rischio inferiori e gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Il limite di spesa restava fissato a <strong>96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli anni <strong>2025 e 2026<\/strong>, anche il sismabonus viene ricondotto alle nuove aliquote uniformi: <strong>36%<\/strong> in via ordinaria e <strong>50%<\/strong> per l\u2019abitazione principale, quando la spesa \u00e8 sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel <strong>2027<\/strong> le percentuali diventeranno rispettivamente del <strong>30%<\/strong> e del <strong>36%<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le spese interessate dalle regole applicabili a partire dal periodo d\u2019imposta in corso al 29 maggio 2024 vengono recuperate attraverso <strong>dieci rate annuali<\/strong>. I benefici maturati non scompaiono: cambia, piuttosto, il riferimento normativo da utilizzare per gestire le quote residue.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ecobonus e interventi per l\u2019efficienza energetica<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>ecobonus<\/strong> viene collocato nell\u2019<strong>articolo 372<\/strong>, che riunisce disposizioni nate in momenti diversi, a partire dalla legge finanziaria del 2007 e dal decreto-legge 63\/2013.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel nuovo articolo sono ricompresi gli interventi sull\u2019involucro degli edifici, la sostituzione degli infissi, la coibentazione, l\u2019installazione di pannelli solari, le <strong>pompe di calore<\/strong>, gli apparecchi ibridi e gli impianti destinati a migliorare le prestazioni energetiche.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possono essere agevolati anche alcuni dispositivi per il controllo a distanza degli impianti. Devono per\u00f2 consentire non soltanto l\u2019accensione o lo spegnimento da remoto, ma anche la visualizzazione dei consumi e la programmazione del funzionamento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel <strong>2025 e nel 2026<\/strong>, l\u2019ecobonus \u00e8 riconosciuto nella misura ordinaria del <strong>36%<\/strong>. La percentuale sale al <strong>50%<\/strong> per i lavori sull\u2019abitazione principale sostenuti dal proprietario o dal titolare di un diritto reale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal <strong>2027<\/strong>, anche in questo caso, le aliquote scenderanno al <strong>30%<\/strong> e al <strong>36%<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restano fuori dall\u2019agevolazione le caldaie uniche alimentate esclusivamente da combustibili fossili. Possono invece continuare a rientrare, nel rispetto dei requisiti tecnici, le pompe di calore e i sistemi ibridi progettati per integrare pi\u00f9 tecnologie.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Condomini, asseverazioni e verifiche ENEA<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 372 raccoglie inoltre le disposizioni relative agli <strong>interventi condominiali<\/strong> e ai lavori che uniscono la <strong>riqualificazione energetica<\/strong> alla riduzione del rischio sismico.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in questo caso restano nel nuovo Tuir aliquote riferite a periodi precedenti. La loro presenza \u00e8 necessaria per stabilire come utilizzare le rate ancora disponibili e gestire correttamente eventuali controlli.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ruolo centrale continua a essere svolto dalle <strong>asseverazioni dei tecnici abilitati<\/strong>, dalle certificazioni energetiche e dalle comunicazioni richieste dalla legge.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>ENEA<\/strong> pu\u00f2 verificare la documentazione trasmessa e controllare il rispetto dei requisiti tecnici. Attestazioni non veritiere possono determinare la perdita dell\u2019agevolazione, oltre alle eventuali responsabilit\u00e0 del professionista.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo il contribuente deve conservare con attenzione fatture, ricevute dei pagamenti, relazioni tecniche, asseverazioni e comunicazioni. Non si tratta di un adempimento formale secondario: in caso di controllo, quella documentazione \u00e8 essenziale.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dal 2027 cambieranno i riferimenti da indicare<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019effetto pi\u00f9 visibile del riordino sar\u00e0 l\u2019aggiornamento dei riferimenti utilizzati nelle dichiarazioni fiscali, nei contratti, nelle guide, nelle asseverazioni e nei documenti predisposti da imprese e professionisti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal <strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, il tradizionale richiamo all\u2019<strong>articolo 16-bis del vecchio Tuir<\/strong> dovr\u00e0 essere sostituito con quello all\u2019<strong>articolo 17 del nuovo Testo unico<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Commercialisti, amministratori di condominio, tecnici e contribuenti dovranno quindi familiarizzare con la nuova numerazione. Durante la fase iniziale non sono da escludere errori o sovrapposizioni tra vecchi e nuovi richiami.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto prova comunque a evitare vuoti normativi. L\u2019<strong>articolo 376<\/strong> stabilisce che, quando una legge o un provvedimento richiama una disposizione abrogata, quel riferimento deve essere inteso come rivolto alla corrispondente norma del nuovo Tuir.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal 1\u00b0 gennaio 2027 verranno abrogati il precedente Testo unico e numerosi commi contenuti nelle norme che avevano regolato i bonus edilizi. Questo passaggio non cancella i diritti gi\u00e0 acquisiti e non fa perdere le rate delle detrazioni maturate negli anni precedenti.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un Testo unico pi\u00f9 ordinato, ma regole ancora instabili<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La novit\u00e0 introdotta dal <strong>decreto legislativo 117\/2026<\/strong> \u00e8 soprattutto sistematica. Le principali agevolazioni per gli immobili vengono raccolte in una struttura pi\u00f9 coerente, con riferimenti normativi aggiornati e una distinzione pi\u00f9 chiara tra disciplina ordinaria e misure temporanee.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La complessit\u00e0, per\u00f2, non scompare.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus<\/strong> continuano a dipendere dall\u2019anno della spesa, dalla destinazione dell\u2019immobile, dal titolo posseduto dal contribuente e dalla natura dei lavori.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo Tuir rende pi\u00f9 semplice trovare le norme. Non mette fine, almeno per ora, ai continui cambiamenti che da tempo caratterizzano la politica dei <strong>bonus casa<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sei un architetto? 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