{"id":24642,"date":"2026-07-02T03:05:56","date_gmt":"2026-07-02T01:05:56","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/07\/02\/antiriciclaggio-in-condominio-nuove-istruzioni-uif-dal-1-luglio-piu-attenzione-a-pagamenti-fornitori-e-sos\/"},"modified":"2026-07-02T03:05:56","modified_gmt":"2026-07-02T01:05:56","slug":"antiriciclaggio-in-condominio-nuove-istruzioni-uif-dal-1-luglio-piu-attenzione-a-pagamenti-fornitori-e-sos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/07\/02\/antiriciclaggio-in-condominio-nuove-istruzioni-uif-dal-1-luglio-piu-attenzione-a-pagamenti-fornitori-e-sos\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio in condominio, nuove istruzioni UIF: dal 1\u00b0 luglio pi\u00f9 attenzione a pagamenti, fornitori e SOS"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal <strong>1\u00b0 luglio 2026<\/strong> entra in una fase nuova la gestione delle <strong>segnalazioni di operazioni sospette<\/strong>. Le istruzioni adottate dall\u2019<strong>Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l\u2019Italia<\/strong> con provvedimento del <strong>18 dicembre 2025<\/strong>, pubblicato nella <strong>Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2025<\/strong>, sostituiscono il precedente provvedimento UIF del <strong>4 maggio 2011<\/strong> e aggiornano le regole operative per la rilevazione e l\u2019invio delle <strong>SOS<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dal 1\u00b0 luglio 2026 gli amministratori devono valutare con metodo operazioni anomale, rapporti economici e fornitori, documentando controlli e decisioni interne.<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli <strong>amministratori di condominio<\/strong> la novit\u00e0 non va letta come un nuovo obbligo generalizzato di controllo finanziario su ogni movimento. Il punto \u00e8 diverso: quando un pagamento, un appalto, un fornitore o una richiesta economica presenta elementi fuori linea, lo studio deve poter dimostrare di aver svolto una valutazione ragionevole, proporzionata e documentata.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gestione condominiale, infatti, movimenta denaro, contratti, fornitori, quote, lavori straordinari e rapporti con soggetti diversi. In questo contesto l\u2019<strong>antiriciclaggio<\/strong> non riguarda solo la banca che esegue il bonifico o il professionista che assiste un\u2019operazione complessa. Pu\u00f2 incidere anche sulle attivit\u00e0 quotidiane di chi amministra condom\u00ecni, soprattutto quando emergono pagamenti non coerenti, documenti incompleti o rapporti economici difficili da ricostruire.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D.Lgs. 231\/2007 e ruolo della UIF<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina di riferimento resta il <strong>D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231<\/strong>, che regola la prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario per finalit\u00e0 di <strong>riciclaggio<\/strong> e <strong>finanziamento del terrorismo<\/strong>. L\u2019articolo 35 stabilisce che i <strong>soggetti obbligati<\/strong> devono inviare senza ritardo alla <strong>UIF<\/strong> una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che fondi, indipendentemente dalla loro entit\u00e0, provengano da attivit\u00e0 criminosa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-antiricic\/documenti\/2025\/Istruzioni-UIF-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette.pdf\" type=\"link\" id=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/normativa\/norm-antiricic\/documenti\/2025\/Istruzioni-UIF-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nuove istruzioni UIF del 2025<\/a> intervengono proprio su questa fase: come intercettare l\u2019anomalia, come valutarla, quali informazioni raccogliere, quando procedere con la <strong>SOS<\/strong>, come garantire la riservatezza e come organizzare internamente il processo di segnalazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il provvedimento non cambia la natura della segnalazione. La <strong>segnalazione di operazione sospetta<\/strong> non \u00e8 una denuncia penale, non richiede la prova dell\u2019illecito e non impone all\u2019amministratore di accertare un reato. \u00c8 uno strumento di collaborazione attiva che nasce da un sospetto qualificato, fondato su elementi concreti e non su impressioni generiche.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perch\u00e9 il tema interessa gli studi condominiali<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella gestione ordinaria di un condominio transitano somme spesso rilevanti: <strong><a href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/come-calcolare-millesimi-appartamento\/\" type=\"post\" id=\"43427\">quote condominiali<\/a><\/strong>, compensi professionali, pagamenti a imprese di pulizia, manutenzioni, lavori su ascensori, impianti, facciate, coperture, assicurazioni, incarichi tecnici e appalti straordinari.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In queste operazioni possono emergere situazioni che meritano attenzione. Un bonifico effettuato da un soggetto diverso dal condomino, una richiesta di pagamento su un conto non intestato al fornitore, una modifica improvvisa dell\u2019IBAN, una fattura generica, un preventivo poco trasparente o un\u2019impresa difficile da identificare non sono automaticamente segnali di <strong>riciclaggio<\/strong>. Sono per\u00f2 elementi che lo studio deve saper leggere.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La differenza, <strong>dal 1\u00b0 luglio 2026<\/strong>, sta nel metodo. L\u2019amministratore non pu\u00f2 limitarsi a dire che una situazione \u201csembrava normale\u201d o che \u201c\u00e8 sempre stato fatto cos\u00ec\u201d. Deve poter ricostruire il percorso seguito: quali verifiche sono state svolte, quali chiarimenti sono stati richiesti, quali documenti sono stati acquisiti e perch\u00e9, alla fine, si \u00e8 deciso di segnalare oppure di non segnalare.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dall\u2019anomalia al sospetto<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno dei punti pi\u00f9 importanti delle istruzioni UIF \u00e8 il superamento degli automatismi. Un\u2019<strong>anomalia<\/strong> non coincide necessariamente con un <strong>sospetto antiriciclaggio<\/strong>. La UIF chiede ai soggetti obbligati di evitare sia le segnalazioni meccaniche sia quelle meramente difensive, inviate solo per prudenza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per uno studio condominiale questo principio \u00e8 fondamentale. Se un condomino fa pagare una quota da un familiare, il fatto pu\u00f2 essere perfettamente spiegabile. Se un\u2019impresa cambia conto corrente, pu\u00f2 esserci una ragione amministrativa legittima. Se un pagamento \u00e8 frazionato, pu\u00f2 dipendere da accordi leciti o da esigenze di cassa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La valutazione cambia quando le spiegazioni non arrivano, sono contraddittorie o non trovano riscontro nei documenti. In quel caso l\u2019anomalia diventa pi\u00f9 significativa. Il problema non \u00e8 pi\u00f9 il singolo dato isolato, ma l\u2019insieme degli elementi: soggetti coinvolti, importi, modalit\u00e0 di pagamento, documentazione, comportamento delle parti e coerenza economica dell\u2019operazione.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I riferimenti agli articoli 3, 17, 18, 31, 35 e 39 del D.Lgs. 231\/2007<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per inquadrare correttamente gli obblighi \u00e8 utile richiamare alcuni articoli del <strong>D.Lgs. 231\/2007<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 3<\/strong> individua il perimetro dei <strong>soggetti obbligati<\/strong>. \u00c8 la norma che definisce la platea dei destinatari della disciplina antiriciclaggio, comprendendo intermediari, professionisti e operatori non finanziari, secondo le categorie e i limiti previsti dalla legge.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli <strong>articoli 17 e 18<\/strong> riguardano gli obblighi di <strong>adeguata verifica della clientela<\/strong>, cio\u00e8 l\u2019insieme delle attivit\u00e0 di identificazione, verifica dell\u2019identit\u00e0, comprensione del rapporto e controllo costante. Nel contesto condominiale questi principi vanno letti con criterio e proporzionalit\u00e0, ma restano utili per comprendere l\u2019approccio richiesto: conoscere i soggetti con cui si opera e valutare la coerenza dei rapporti economici.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 31<\/strong> disciplina la <strong>conservazione<\/strong> dei documenti, dei dati e delle informazioni rilevanti. Per gli amministratori questo tema \u00e8 centrale: la tracciabilit\u00e0 delle verifiche svolte pu\u00f2 diventare una protezione importante in caso di contestazioni o richieste successive.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 35<\/strong> \u00e8 la norma chiave sulla <strong>segnalazione di operazione sospetta<\/strong>. Stabilisce quando nasce l\u2019obbligo di inviare la comunicazione alla UIF e chiarisce che il sospetto pu\u00f2 riguardare operazioni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o fondi provenienti da attivit\u00e0 criminosa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 39<\/strong>, infine, tutela la <strong>riservatezza<\/strong> del segnalante e del contenuto della segnalazione. Questo aspetto \u00e8 molto delicato nel condominio, dove il diritto dei condomini alla trasparenza gestionale deve convivere con il divieto di divulgare informazioni riservate relative a eventuali SOS.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pagamenti condominiali<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prima area da presidiare \u00e8 quella dei <strong>pagamenti condominiali<\/strong>. Gli amministratori dovrebbero prestare attenzione soprattutto ai movimenti che non sono coerenti con il rapporto amministrato o che rendono difficile identificare il reale soggetto economico dell\u2019operazione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i casi da valutare con maggiore cautela rientrano i versamenti effettuati da soggetti terzi senza una spiegazione documentata, i pagamenti richiesti su conti correnti diversi da quelli indicati nel contratto, le modifiche improvvise delle coordinate bancarie, le causali generiche, gli importi frazionati senza ragione apparente, le fatture incomplete o i movimenti sproporzionati rispetto all\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Appalti, lavori straordinari e fornitori<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I <strong>lavori straordinari<\/strong> sono uno dei terreni pi\u00f9 sensibili. Ristrutturazioni, facciate, impianti, tetti, ascensori ed efficientamento energetico comportano spesso importi elevati e coinvolgono imprese, tecnici, consulenti, banche e assicurazioni.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In queste situazioni l\u2019amministratore dovrebbe conservare con particolare cura preventivi, contratti, verbali assembleari, fatture, DURC quando rilevante, comunicazioni con l\u2019impresa, variazioni di prezzo e richieste di pagamento. Non \u00e8 solo una questione di corretta gestione condominiale. \u00c8 anche un presidio utile in chiave <strong>antiriciclaggio<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019impresa appena costituita che propone condizioni fuori mercato, un preventivo privo di dettaglio, un fornitore che cambia pi\u00f9 volte conto corrente o un soggetto che chiede pagamenti anticipati non coerenti con l\u2019avanzamento dei lavori sono elementi da non archiviare con superficialit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ancora una volta, nessuno di questi casi dimostra da solo un illecito. Ma l\u2019amministratore deve domandarsi se l\u2019operazione sia coerente, spiegabile e documentabile.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La procedura interna<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le nuove istruzioni UIF insistono anche sull\u2019organizzazione interna. Per gli studi condominiali non serve necessariamente un apparato complesso, ma serve una procedura reale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una procedura efficace dovrebbe indicare almeno chi rileva le anomalie, chi raccoglie i documenti, chi valuta i casi dubbi, come si conservano le verifiche, quando si coinvolge il titolare dello studio o il <strong>referente SOS<\/strong>, e come viene motivata la decisione finale.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Negli studi associati, nelle societ\u00e0 tra professionisti e nelle strutture pi\u00f9 organizzate, l\u2019individuazione di una figura responsabile del processo \u00e8 particolarmente importante. Le nuove istruzioni disciplinano infatti anche gli adempimenti organizzativi e le modalit\u00e0 di interlocuzione con la UIF, comprese la registrazione e la trasmissione tramite il portale <strong>Infostat-UIF<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli studi di dimensioni ridotte vale il principio di proporzionalit\u00e0: le misure devono essere adeguate alla struttura, al volume di attivit\u00e0 e alla complessit\u00e0 dei rapporti gestiti. Ma proporzionalit\u00e0 non significa assenza di metodo. Anche un piccolo studio dovrebbe avere una traccia scritta delle verifiche pi\u00f9 delicate.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La decisione di non segnalare va motivata<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il passaggio pi\u00f9 sottovalutato riguarda i casi in cui lo studio decide di non inviare una <strong>SOS<\/strong>. La mancata segnalazione non \u00e8 di per s\u00e9 un problema, se l\u2019anomalia \u00e8 stata chiarita. Diventa invece fragile quando non esiste alcuna traccia della valutazione svolta.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo \u00e8 opportuno conservare una nota interna, anche sintetica, con l\u2019indicazione dell\u2019anomalia rilevata, dei chiarimenti richiesti, dei documenti acquisiti e della ragione per cui il sospetto \u00e8 stato escluso.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa impostazione riduce il rischio di contestazioni e aiuta lo studio a dimostrare di aver seguito un percorso logico. Nella pratica, pu\u00f2 bastare una scheda interna o una registrazione nel fascicolo del condominio. L\u2019importante \u00e8 che la decisione non resti affidata solo alla memoria dell\u2019amministratore.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Riservatezza antiriciclaggio e diritto di accesso dei condomini<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel condominio il tema della trasparenza \u00e8 sempre centrale. I condomini hanno diritto di controllare la gestione, consultare i documenti contabili e verificare spese, pagamenti e rapporti con i fornitori.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La materia <strong>antiriciclaggio<\/strong>, per\u00f2, ha regole proprie. La riservatezza della segnalazione e del segnalante \u00e8 un principio essenziale del sistema. Per questo, eventuali valutazioni interne su una <strong>operazione sospetta<\/strong> non possono essere gestite come normali documenti condominiali da mettere liberamente a disposizione di tutti.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019amministratore deve quindi distinguere due piani. Da una parte ci sono i documenti della gestione condominiale, che devono essere accessibili secondo le regole ordinarie. Dall\u2019altra ci sono le valutazioni riservate connesse a un eventuale sospetto antiriciclaggio, che richiedono cautela e protezione.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rischio, in caso contrario, \u00e8 duplice: violare la riservatezza prevista dalla normativa e compromettere l\u2019efficacia del processo di segnalazione.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il ruolo dell\u2019assemblea e i limiti dell\u2019informazione ai condomini<\/strong><\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un altro aspetto pratico riguarda l\u2019assemblea. L\u2019amministratore pu\u00f2 e deve informare i condomini su spese, preventivi, fornitori, stati di avanzamento e pagamenti. Ma non deve trasformare l\u2019assemblea in un luogo di discussione su sospetti antiriciclaggio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se un pagamento \u00e8 stato bloccato per verifiche, si potr\u00e0 comunicare che sono in corso approfondimenti amministrativi o documentali. Se un fornitore non ha fornito documenti adeguati, si potr\u00e0 segnalare il problema in termini gestionali. Diverso \u00e8 riferire ipotesi, sospetti o valutazioni riservate riconducibili alla normativa <strong>antiriciclaggio<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prudenza comunicativa, in questi casi, non \u00e8 opacit\u00e0. \u00c8 rispetto della legge e tutela del condominio.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa deve fare concretamente un amministratore di condominio dal 1\u00b0 luglio?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal <strong>1\u00b0 luglio 2026<\/strong> ogni studio dovrebbe rivedere almeno quattro aspetti della propria organizzazione.<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il primo riguarda la gestione dei <strong>fornitori<\/strong>: anagrafiche aggiornate, contratti chiari, coordinate bancarie verificabili, documentazione fiscale ordinata.<\/li>\n<li>Il secondo riguarda i <strong>pagamenti<\/strong>: causali precise, coerenza tra fattura e bonifico, attenzione a conti terzi, frazionamenti e richieste non abituali.<\/li>\n<li>Il terzo riguarda gli <strong>appalti condominiali<\/strong>: preventivi dettagliati, verbali assembleari completi, tracciabilit\u00e0 delle decisioni, controllo delle variazioni economiche.<\/li>\n<li>Il quarto riguarda l\u2019archivio: ogni verifica rilevante dovrebbe lasciare una traccia, soprattutto quando l\u2019operazione \u00e8 stata ritenuta anomala ma non meritevole di segnalazione.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sei un geometra? 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