{"id":24512,"date":"2026-04-09T03:43:48","date_gmt":"2026-04-09T01:43:48","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/04\/09\/faq-accordo-stato-regioni-2025-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro\/"},"modified":"2026-04-09T03:43:48","modified_gmt":"2026-04-09T01:43:48","slug":"faq-accordo-stato-regioni-2025-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2026\/04\/09\/faq-accordo-stato-regioni-2025-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro\/","title":{"rendered":"FAQ ACCORDO STATO REGIONI 2025: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Il 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito le prime <strong>FAQ ufficiali sull\u2019Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025<\/strong>, predisposte da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell\u2019INAIL, dell\u2019INL e delle Regioni, con l\u2019obiettivo di fornire chiarimenti applicativi e favorire un\u2019interpretazione uniforme delle nuove disposizioni in materia di formazione sulla <strong>salute e sicurezza sul lavoro<\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p>Le <strong>52 FAQ<\/strong> pubblicate forniscono senz\u2019altro indicazioni utili per soggetti formatori, aziende e professionisti su diversi ambiti applicativi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/nuovo-accordo-stato-regioni-formazione-p409.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Accordo 2025<\/a>, bench\u00e9 alcune di esse pecchino in chiarezza o sollevino ulteriori dubbi e perplessit\u00e0.<\/p>\n<p>Di seguito riportiamo una selezione dei quesiti affrontati nelle FAQ, raggruppati per macroaree tematiche, approfondendo i contenuti di quelle che a una prima lettura abbiamo ritenuto di maggior interesse.<\/p>\n<p>In fondo alla presente news, \u00e8 possibile scaricare gratuitamente le <strong><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/#allegati\">FAQ Accordo Stato Regioni 2025<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>ACCREDITAMENTO REGIONALE<\/strong>: il primo quesito presente nelle FAQ \u00e8 il seguente: \u201c<em>Esiste reciprocit\u00e0 di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potr\u00e0 un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Come si vede, la domanda \u00e8 composta da tre quesiti, ai quali le FAQ rispondono in questo modo: \u201c<em>L\u2019accreditamento regionale, ai sensi dell\u2019intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, \u00e8 valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso \u00e8 stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in pi\u00f9 regioni devono ottenere l\u2019accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all\u2019Accordo 59\/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale<\/em>\u201d<\/p>\n<p><strong>ATTESTATI E CLASSIFICAZIONE ATECO<\/strong>: le FAQ n. 5 ribadisce i requisiti minimi degli <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/attestati-falsi-i-rischi-della-falsificazione-p500.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">attestati di formazione<\/a>, ossia:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type:lower-alpha\" class=\"wp-block-list\">\n<li>denominazione del soggetto formatore;<\/li>\n<li>dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);<\/li>\n<li>tipologia di corso con rifermento normativo e durata;<\/li>\n<li>modalit\u00e0 di erogazione del corso;<\/li>\n<li>firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati<\/li>\n<li>preferibilmente in formato digitale;<\/li>\n<li>data e luogo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>confermando la possibilit\u00e0 di inserire elementi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. Viene inoltre precisato che il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/ateco-g281.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">codice ATECO<\/a> non costituisce un elemento obbligatorio dell\u2019attestato.<\/p>\n<p><strong>CORSI DI FORMAZIONE PER SETTORE<\/strong>: Il quesito n. 6 \u00e8 il seguente: \u201c<em>\u00c8 possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? \u00c8 ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all\u2019interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneit\u00e0 nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?<\/em>\u201d<\/p>\n<p>La risposta riportata nelle FAQ \u00e8 la seguente: \u201c<em>Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59\/2025, in materia di formazione specifica dei lavoratori, stabilisce che: il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali.<\/em><\/p>\n<p><em>Il soggetto formatore \u00e8 tenuto ad assicurare la massima omogeneit\u00e0 tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte. Pertanto, \u00e8 possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all\u2019interno della stessa classe di rischio, a condizione che:<\/em><\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>i partecipanti svolgano mansioni comparabili;<\/em><\/li>\n<li><em>siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali.\u201d<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La risposta, riprendendo concetti espressi dall\u2019art. 37 del D.Lgs. 81\/08 e dall\u2019Accordo Stato Regioni 2025, coerenti con quanto gi\u00e0 espresso nel precedente Accordo del 2011, conferma la possibilit\u00e0 di realizzare corsi \u201cinteraziendali\u201d che raggruppino partecipanti che svolgono mansioni comparabili presso aziende appartenenti a settori \u201cdiversi ma simili\u201d e rientranti nella stessa classe di rischio (ossia: basso, medio, alto, come identificate nell\u2019Allegato IV dell\u2019Accordo 2025).<\/p>\n<p><strong>CREDITO FORMATIVO<\/strong>: la FAQ n. 8 fornisce un chiarimento rilevante riguardo il mantenimento della validit\u00e0 del credito formativo per i corsi abilitanti entro un massimo di dieci anni.<\/p>\n<p>Il quesito \u00e8 il seguente: \u201c<em>Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validit\u00e0 dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L\u2019attestato \u00e8 del 2014. Attualmente pu\u00f2 ancora fare l\u2019aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?<\/em>\u201d<\/p>\n<p>La risposta chiarisce che: \u201c<em>Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante<\/em>\u201d, quindi non solo RSPP e ASPP. Inoltre, si chiarisce che entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto.<\/p>\n<p><strong>DECORRENZA DELLA FORMAZIONE<\/strong>: la FAQ n. 6 torna sul tema della tempestivit\u00e0 della formazione e ribadisce che la formazione deve essere erogata immediatamente al momento dell\u2019assunzione, nonch\u00e9 del cambio mansione o dell\u2019introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, in coerenza con quanto previsto dall\u2019articolo 37 del <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/h\/dlgs81-2008-h1.html\">D. Lgs. 81\/2008<\/a> ed escludendo inderogabilmente qualsiasi ritardo a tali termini.<\/p>\n<p><strong>EFFICACIA DELLA FORMAZIONE<\/strong>: nel quesito n. 10 si affronta il tema della \u201c<em>verifica dell\u2019efficacia formativa durante l\u2019esecuzione delle attivit\u00e0 lavorative<\/em>\u201d, con particolare riferimento alla seguente previsione dell\u2019Accordo Stato Regioni 2025: \u201c<em>Durante la riunione periodica, \u00e8 necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l\u2019efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione<\/em>\u201c. Il quesito, infatti, nello specifico si chiede \u201c<em>Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell\u2019efficacia formativa?\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Ecco la risposta: \u201cLa disposizione di cui sopra trover\u00e0 applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la riunione periodica \u00e8 obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potr\u00e0 utilizzare le modalit\u00e0 previste dal punto 7 della parte IV dell\u2019Accordo\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong>ENTRATA IN VIGORE<\/strong>: il quesito n. 11 \u00e8 rilevante, in quanto indica che <strong>l\u2019Accordo Stato Regioni 2025 \u00e8 entrato in vigore il 19 maggio<\/strong> <strong>e non il 24 maggio. <\/strong>Ecco di seguito la domanda e la relativa risposta riportate nelle FAQ.<\/p>\n<p><strong>Domanda:<\/strong> \u201c<em>Quando entra in vigore l\u2019Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?<\/em>\u201d<\/p>\n<p><strong>Risposta: <\/strong>\u201c<em>Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l\u2019articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l\u2019altro, che\u201d A far data dal 1\u00b0 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicit\u00e0 legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati<\/em>\u201d<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Questa risposta, oltre a introdurre un dubbio dove vi era certezza, solleva alcune perplessit\u00e0 giuridiche. Infatti, quanto affermato, risulta in contrasto con quanto esplicitamente indicato nell\u2019Accordo stesso, nella Parte VII, ossia che \u201c<em>Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana<\/em>\u201d. Siamo sicuri che su questo argomento i giuristi avranno da confrontarsi.<\/p>\n<p><strong>ATTREZZATURE DI LAVORO<\/strong>: ampio spazio riservato ai chiarimenti dedicati alla formazione finalizzata all\u2019uso di CMM (Caricatore Movimentazione Materiale, anche in gergo chiamato \u201cRagno\u201d), <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/carroponte-normativa-sicurezza-p232.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Carroponte<\/a>, CRF (Carro Raccogli Frutta), <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/patentini-muletto-carrello-elevatore-formazione-abilitazione-p167.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Carrelli Elevatori Semoventi<\/a> oltre che sui requisiti dei docenti, sui corsi di aggiornamento e sul test finale.<\/p>\n<p>In particolare, riportiamo il quesito 14 che entra nel merito del riconoscimento dei corsi per l\u2019uso del carroponte, CMM e CRF svolti prima dell\u2019entrata in vigore dell\u2019Accordo.<\/p>\n<p><strong>Domanda: \u201c<\/strong><em>A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell\u2019Accordo SR del 17\/4\/2025, gi\u00e0 erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong>Risposta: <\/strong>\u201cIcorsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell\u2019Accordo SR del 17 aprile 2025, se gi\u00e0 erogati prima dell\u2019entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59\/2025.<\/p>\n<p>Il riconoscimento non \u00e8 parziale.<\/p>\n<p>Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, \u00e8 valido.<\/p>\n<p>Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non \u00e8 prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.<\/p>\n<p>Sul tema della formazione sulle attrezzature di lavoro, segnaliamo anche il quesito n. 19, che affronta la possibilit\u00e0 di erogare i corsi di aggiornamento delle attrezzature in videoconferenza sincrona (VCS).<\/p>\n<p><strong>Domanda:<\/strong><em> \u201cGli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o \u00e8 obbligatoria la presenza<\/em>?\u201d<\/p>\n<p><strong>Risposta: <\/strong><em>\u201cSecondo quanto stabilito dall\u2019Accordo SR 59\/2025, sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica. Non \u00e8 consentito l\u2019utilizzo di modalit\u00e0 a distanza, come la videoconferenza sincrona, n\u00e9 l\u2019e-learning. Questa indicazione \u00e8 esplicitamente riportata nella tabella del punto 3.5 della Parte IV dell\u2019Accordo, che conferma l\u2019obbligo della presenza fisica per garantire l\u2019efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong>FORMAZIONE<\/strong>: su questo tema sono numerosi i quesiti posti per chiarire ulteriori dubbi sui percorsi formativi di lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formazione-addetti-spazi-confinati-sospetto-inquinamento-nuovo-accordo-2025-p558.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">addetti ai lavori in spazi confinati o con sospetto inquinamento<\/a>. Inoltre, vengono fornite ulteriori indicazioni circa la FORMAZIONE PREGRESSA delle diverse figure aziendali ed il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/modulo-integrativo-cantieri-obbligatorio-datore-dirigenti-p584.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MODULO AGGIUNTIVO \u201cCANTIERI\u201d<\/a>.<br \/>Vogliamo qui riportare il quesito n. 37 che chiarisce entro quando effettuare l\u2019<strong>Aggiornamento del Preposto, <\/strong>in particolare nel caso in cui l\u2019ultimo aggiornamento sia stato effettuato da meno di due anni dalla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo Stato Regioni 2025.<\/p>\n<p>Domanda: <em>\u201cEntro quale termine deve essere ottemperato l\u2019obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da pi\u00f9 di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo SR 59\/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)?<\/em><\/p>\n<p><em>Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da pi\u00f9 di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo SR dovr\u00e0 frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicit\u00e0 dell\u2019aggiornamento? La biennalit\u00e0 \u00e8 immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicit\u00e0 superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l\u2019aggiornamento \u00e8 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.<\/em><\/p>\n<p><em>Come funziona l\u2019aggiornamento per chi ha gi\u00e0 fatto il corso nelle seguenti ipotesi:<\/em><\/p>\n<p><em>a) prima del 19 maggio 2023?<\/em><\/p>\n<p><em>b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?\u201d<\/em><\/p>\n<p>Risposta: <em>\u201cL\u2019Accordo SR 59\/2025 stabilisce che: \u201cSono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell\u2019Accordo SR 2011, ai quali \u00e8 riconosciuto credito formativo totale\u201d. Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da pi\u00f9 di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo (19 maggio 2025), l\u2019aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.<\/em><\/p>\n<p><em>Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo si applica la nuova periodicit\u00e0 prevista dall\u2019art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81\/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell\u2019Accordo\u201d.<\/em><\/p>\n<div id=\"allegati\" style=\"color: white;\">Scarica i documenti allegati a questa news<\/div>\n<\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/faq-accordo-stato-regioni-2025-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro\/\">FAQ ACCORDO STATO REGIONI 2025: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO<\/a> proviene da <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/\">Vega Engineering<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/faq-accordo-stato-regioni-2025-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Vega Engineering<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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