{"id":23410,"date":"2024-08-08T08:53:08","date_gmt":"2024-08-08T06:53:08","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2024\/08\/08\/ecco-alcune-faq-sul-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione\/"},"modified":"2024-08-08T08:53:08","modified_gmt":"2024-08-08T06:53:08","slug":"ecco-alcune-faq-sul-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2024\/08\/08\/ecco-alcune-faq-sul-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione\/","title":{"rendered":"ECCO (ALCUNE) FAQ SUL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>A fronte di una grandissima richiesta, Vega Formazione ha organizzato 5 edizioni del seminario <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/seminario-nuovo-accordo-stato-regioni-formazione-sicurezza-sid1292.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201c<strong>Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza: tutte le novit\u00e0<\/strong>\u201d<\/a> per approfondire e commentare le <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-sicurezza-la-bozza-definitiva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">novit\u00e0 introdotte dalla \u201cbozza definitiva\u201d del nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/a>.<\/p>\n<p>Il seminario ha gi\u00e0 visto 3 edizioni a luglio 2024, con oltre 3000 partecipanti, altre 2 edizioni sono in programma nel mese di settembre e ottobre. In tutti questi eventi sono presenti come relatori l\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/docente\/377\/lorenzo-fantini\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Avv. Lorenzo Fantini<\/a><\/strong> \u2013 Giuslavorista e consulente aziendale, gi\u00e0 dirigente presso il Ministero del Lavoro e Presidente del Casellario Centrale Infortuni INAIL, l\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/docente\/381\/rolando-dubini\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Avv. Rolando Dubini<\/a><\/strong> \u2013 Avvocato del foro di Milano, penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l\u2019<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/federico-maritan-b03a642b\/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.vegaformazione.it%2F\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Ing. Federico Maritan<\/strong><\/a>, Direttore Tecnico di Vega Formazione e Vega Engineering.<\/p>\n<p>Nel corso del seminario, gli oltre 3000 partecipanti hanno sottoposto numerosissime domande, a cui i relatori stanno dando riscontro. Raccogliamo in questa news, prima di una serie, una parte delle domande e relative risposte, auspicando possano essere utili a tutti coloro che sono interessati all\u2019argomento.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>DOMANDA<\/strong><\/td>\n<td><strong>RISPOSTA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Quando entrer\u00e0 in vigore<\/strong> il nuovo Accordo stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?<\/td>\n<td>Al momento <strong>non \u00e8 nota una data<\/strong> in cui l\u2019Accordo verr\u00e0 pubblicato ed entrer\u00e0 in vigore: \u00e8 prevedibile tuttavia che la sua pubblicazione avverr\u00e0 <strong>tra settembre e ottobre<\/strong>.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Come garantire che un <strong>corso \u201cinteraziendale\u201d sulla sicurezza<\/strong>, come sono spesso quelli organizzati da enti di formazione, fornisca anche una <strong>formazione dedicata e specifica<\/strong> per il lavoratore e l\u2019azienda in cui svolge la sua attivit\u00e0?<\/td>\n<td>In effetti, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza non modifica quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019Accordo del 21\/12\/11 (ma ancor prima dal <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/D-Lgs-81-2008-e-smi.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">D.Lgs. 81\/08<\/a>) relativamente alla specificit\u00e0 della formazione dei lavoratori, che deve sempre essere adattata alla realt\u00e0 aziendale, ai rischi effettivi e alle misure di sicurezza che i <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/lavoratore-g49.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavoratori<\/a> dovranno mettere in atto durante il lavoro presso la propria azienda. Pertanto, i corsi \u201cinteraziendali\u201d, esattamente come accade ora, potranno essere svolti ma avranno, in genere, la <strong>necessit\u00e0 di essere integrati con una formazione specifica <\/strong>in cui verranno illustrate i rischi e le misure di sicurezza previste dall\u2019azienda.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Il soggetto formatore e il docente<\/strong> possono coincidere?<\/td>\n<td>No, <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/i-soggetti-formatori-dei-corsi-di-sicurezza-novita-e-conferme-nel-nuovo-accordo-stato-regioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">l\u2019ente che organizza il corso (cio\u00e8 il soggetto formatore)<\/a> non coincider\u00e0 mai con il docente, salvo nel caso in cui sia il datore di lavoro a organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti ed, essendo in possesso dei requisiti del formatore, svolga anche direttamente la docenza.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Un <strong>formatore-docente<\/strong> qualificato ai sensi del D.I. 06\/03\/2013 pu\u00f2 svolgere docenze per <strong>lavoratori, preposti e dirigenti, direttamente all\u2019interno di un\u2019azienda<\/strong>, senza il supporto di un soggetto formatore?<\/td>\n<td>In questo caso il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formatore-sicurezza-lavoro-requisiti-qualifica-p75.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">formatore-docente, avendo i requisiti previsti dal D.I. 6\/3\/13<\/a>, potr\u00e0 svolgere la funzione di \u201cdocente\u201d ma non potr\u00e0 invece organizzare il corso, ossia svolgere la funzione di \u201csoggetto formatore\u201d: quest\u2019ultima potr\u00e0 essere svolta dal datore di lavoro (solo ed esclusivamente verso i propri lavoratori, preposti e dirigenti) o da uno dei soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Per poter erogare la <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/la-formazione-dei-lavoratori-preposti-e-dirigenti-secondo-la-bozza-definitiva-del-nuovo-accordo-stato-regioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">formazione a <strong>lavoratori, preposti e dirigenti<\/strong><\/a>, con il nuovo Accordo occorrer\u00e0 essere <strong>soggetto formatore accreditato<\/strong>?<\/td>\n<td>Il nuovo Accordo sulla sicurezza prevede che i corsi normati dallo stesso vengano erogati da soggetti formatori che rientrano nelle categorie dei soggetti \u201cistituzionali\u201d o \u201caccreditati\u201d o \u201caltri soggetti\u201d. Per ogni categoria sono indicate precisamente le caratteristiche. Escludendo gli enti \u201cistituzionali\u201d e gli \u201caltri soggetti\u201d, un privato che intende erogare formazione deve essere un ente di formazione accreditato a livello regionale. Quindi, con il nuovo Accordo, a differenza dell\u2019Accordo del 21\/12\/11, la formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti non potr\u00e0 essere organizzata da \u201cchiunque\u201d, ma solo da soggetti rientrati nelle categorie sopra indicate. Rimane la possibilit\u00e0 per il datore di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso Accordo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Se il corso per <strong>lavoratori, preposti e dirigenti<\/strong> \u00e8 organizzato <strong>direttamente dal Datore di lavoro<\/strong>, la docenza deve essere fatta da lui stesso o pu\u00f2 affidarsi ad un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06\/03\/2013?<\/td>\n<td>Se il datore di lavoro \u00e8 in possesso dei <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formatore-sicurezza-lavoro-qualifica-requisiti-risposte-domande-p78.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">requisiti del formatore sulla sicurezza previsti dal D.I. 6\/3\/13<\/a> pu\u00f2 svolgere direttamente la docenza. In caso contrario dovr\u00e0 far erogare la formazione da docenti qualificati ai sensi del suddetto decreto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il <strong>RSPP<\/strong>, interno o esterno, pu\u00f2 svolgere direttamente i corsi di formazione per i <strong>lavoratori, preposti e dirigenti<\/strong> dell\u2019azienda per la quale ricopre il ruolo di RSPP?<\/td>\n<td>Se il RSPP dell\u2019azienda possiede i requisiti del docente previsti dal D.I. 6\/3\/13 potr\u00e0 svolgere tale funzione nei corsi organizzati dal datore di lavoro per i propri lavoratori, preposti e dirigenti.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00c8 previsto il <strong>mutuo riconoscimento<\/strong> tra enti di formazione accreditati?<\/td>\n<td>Il nuovo Accordo chiarisce che l\u2019attestato emesso da un ente accreditato \u00e8 valido su tutto il territorio nazionale.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il <strong>datore di lavoro<\/strong>, in qualit\u00e0 di persona esperta che utilizza <strong>specifiche attrezzature<\/strong> (es. carrello elevatore), pu\u00f2 erogare la formazione per l\u2019abilitazione al loro uso, sempre in riferimento ai propri lavoratori interni?<\/td>\n<td>Il datore di lavoro non pu\u00f2 organizzare la formazione all\u2019uso delle attrezzature elencate nell\u2019Accordo, nemmeno nei confronti dei propri lavoratori (tale possibilit\u00e0 \u00e8 concessa solo per la formazione sulla sicurezza per lavoratori, <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/preposto-sicurezza-nomina-responsabilita-ruolo-obblighi-p183.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">preposti<\/a> e dirigenti).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Entro quando va erogata la formazione ai lavoratori <\/strong>con il nuovo Accordo? Il precedente Accordo del 21\/12\/11 indicava 60 giorni dalla data di assunzione.<\/td>\n<td>Nella bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza <strong>non si fa alcun riferimento al termine di 60 giorni<\/strong> entro il quale deve essere erogata la formazione ai lavoratori. Va precisato che anche l\u2019Accordo Stato Regioni del 21\/12\/11, con tale indicazione, non vuole (n\u00e9 potrebbe) derogare al termine di svolgimento della formazione prima dell\u2019inizio delle attivit\u00e0 previste dalla mansione del lavoratore, come previsto dal D.Lgs. 81\/08 (e ribadito in molte sentenze e pacificamente confermato dalla giurisprudenza), ma tale termine di 60 giorni va inteso come il tempo entro il quale pu\u00f2 essere conclusa la formazione svolta secondo le regole (modalit\u00e0, durate, etc.) previste dallo stesso Accordo. Probabilmente il legislatore, accortosi della confusione derivante da un\u2019errata lettura di tale indicazione legislativa, ha deciso di non riproporla nel nuovo Accordo. Di conseguenza, secondo la bozza del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, la formazione dei lavoratori dovr\u00e0 essere svolta secondo le indicazioni dello stesso Accordo <strong>prima di adibire il lavoratore alle attivit\u00e0 previste dalla sua mansione<\/strong>.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Un\u2019azienda con un <strong>datore di lavoro<\/strong> e un <strong>delegato<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 16 del D.Lgs. 81\/08, quali corsi di formazione deve prevedere per queste figure?<\/td>\n<td>Il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/datore-di-lavoro-dl-g35.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">datore di lavoro<\/a> dovr\u00e0 essere formato come datore di lavoro, il delegato dovr\u00e0 essere formato in base al ruolo determinato dalla sua delega (<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/dirigente-sicurezza-lavoro-nomina-obblighi-formazione-p96.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">dirigente<\/a> o preposto). Ricordiamo che il datore di lavoro non pu\u00f2 delegare alcuni suoi obblighi, pertanto un delegato non potr\u00e0 mai essere delegato come \u201cdatore di lavoro\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Se il <strong>datore di lavoro<\/strong> ha gi\u00e0 partecipato a <strong>corsi di formazione<\/strong>, questi possono essere considerati validi <strong>dopo l\u2019entrata in vigore<\/strong> del nuovo Accordo? Oppure dovr\u00e0 effettuare l\u2019aggiornamento di 6 ore o integrare le ore fino a raggiungere le 16 ore?<\/td>\n<td>Salvo modifiche, la bozza definitiva prevede che il datore di lavoro sia esonerato dalla partecipazione al corso per datore di lavoro previsto nel nuovo Accordo nel caso abbia svolto formazione per RSPP, ASPP, Coordinatore per la Sicurezza, DL SPP o dirigente secondo gli Accordi attualmente in vigore.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Se il datore di lavoro \u00e8 anche RSPP deve fare comunque il corso da 16 ore per datore di lavoro o basta la formazione da datore di lavoro-RSPP (<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/incarico-rspp-datore-lavoro-dlspp-formazione-elearning-p70.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DLSPP<\/a>)?<\/td>\n<td>La formazione per datore di lavoro \u00e8 obbligatoria per tutti i datori di lavoro. Se il datore di lavoro vuole svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (<a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/la-formazione-del-datore-di-lavoro-rspp-secondo-la-bozza-nuovo-accordo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DL SPP o Datore di Lavoro RSPP<\/a>) dovr\u00e0 svolgere <strong>anche<\/strong> la formazione specifica prevista dal nuovo Accordo per questo ruolo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il Datore di lavoro pu\u00f2 essere formato internamente dal proprio RSPP che ha le qualifiche da formatore? Oppure deve formarsi presso un ente accreditato?<\/td>\n<td>I <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/la-formazione-del-datore-di-lavoro-le-indicazioni-contenute-nella-bozza-definitiva-del-nuovo-accordo-stato-regioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">corsi di formazione per datore di lavoro<\/a> non possono essere organizzati in azienda, ma solo dai \u201csoggetti formatori\u201d individuati dal nuovo Accordo. Il datore di lavoro pu\u00f2 organizzare solo i corsi per lavoratori, preposti e <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/dirigente-g43.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">dirigenti<\/a> della propria azienda, non gli altri corsi previsti dal nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Se il <strong>datore di lavoro coincide con il CDA<\/strong> di un\u2019azienda, tutto il CDA dovr\u00e0 fare la formazione?<\/td>\n<td>Se l\u2019assetto aziendale prevede pi\u00f9 datori di lavoro, <strong>tutti i datori di lavoro devono svolgere la formazione<\/strong> per loro obbligatoria.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>I corsi base attuali per i preposti di 8 ore continueranno a valere?<\/td>\n<td>S\u00ec, il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede che i corsi svolti secondo i precedenti Accordi rimarranno validi.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La formazione Preposto non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile in E-learning ma solo in modalit\u00e0 videoconferenza sincrona?<\/td>\n<td>S\u00ec. Il nuovo Accordo conferma l\u2019equiparazione della formazione in videoconferenza sincrona alla formazione in aula fisica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il nuovo Accordo contiene informazioni in merito alla formazione dei <strong>RLS<\/strong>?<\/td>\n<td>Il <strong>nuovo Accordo non d\u00e0 indicazioni<\/strong> in merito alla formazione del RLS. Al momento pertanto il riferimento per la formazione del RLS \u00e8 il solo art. 37 del D.Lgs. 81\/08, che rimanda alla contrattazione collettiva per l\u2019eventuale ulteriore definizione dei contenuti e modalit\u00e0 di svolgimento della formazione del RLS. Quindi, il RLS potr\u00e0 essere formato e aggiornato mediante corsi in modalit\u00e0 elearning solo se il CCNL applicato nella sua azienda lo consente.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chi ha <strong>gi\u00e0 frequentato il corso per spazi confinati <\/strong>deve aggiornarsi dopo 5 anni o deve fare aggiornamento entro un certo limite di tempo dall\u2019entrata in vigore del nuovo Accordo?<\/td>\n<td>La bozza del nuovo Accordo prevede che siano considerati validi i corsi per addetti ai <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/Spazi-confinati-normativa-Dpr-177-2011-sospetto-inquinamento-p204.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavori in spazi confinati<\/a> con un programma conforme a quello indicato nel nuovo Accordo. Qualora tale formazione non possa essere ritenuta valida, i lavoratori dovranno effettuare nuovamente il corso di formazione <strong>entro 1 anno<\/strong> dall\u2019entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il <strong>test <\/strong>finale di un corso deve essere fatto <strong>durante le ore di formazione o in aggiunta<\/strong> alla durata minima?<\/td>\n<td>Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza prevede esplicitamente i casi in cui le verifiche di apprendimento devono essere svolte oltre l\u2019orario minimo previsto per i corsi: in particolare, dovranno essere svolte oltre l\u2019orario del corso le verifiche di apprendimento dei moduli A, B, moduli di specializzazione SP e C, nonch\u00e9 per i corsi per l\u2019abilitazione all\u2019uso delle attrezzature di lavoro.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il <strong>non superamento di un test<\/strong> (ad esempio risposte esatte a meno del 70% delle domande da parte di un lavoratore), cosa comporta?<\/td>\n<td>Il nuovo Accordo prevede obbligatoriamente una verifica di apprendimento per tutti i corsi di formazione. Nel caso dei corsi per lavoratori, il nuovo Accordo prevede una verifica di apprendimento svolta mediante test a risposta multipla che viene considerato superato quando il partecipante ha risposto correttamente ad almeno il 70% delle domande. Ovviamente, la verifica non \u00e8 considerata superata quando il partecipante non risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande e pertanto, in tal caso, <strong>non potr\u00e0 essere emesso alcun attestato di frequenza al corso svolto<\/strong>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>L&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/ecco-alcune-faq-sul-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione\/\">ECCO (ALCUNE) FAQ SUL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE<\/a> proviene da <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/\">Vega Engineering<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/ecco-alcune-faq-sul-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Vega Engineering<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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