{"id":22730,"date":"2023-10-05T04:37:21","date_gmt":"2023-10-05T02:37:21","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/10\/05\/bozza-nuovo-accordo-per-la-formazione-dei-lavoratori-cosa-ci-aspetta\/"},"modified":"2023-10-05T04:37:21","modified_gmt":"2023-10-05T02:37:21","slug":"bozza-nuovo-accordo-per-la-formazione-dei-lavoratori-cosa-ci-aspetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/10\/05\/bozza-nuovo-accordo-per-la-formazione-dei-lavoratori-cosa-ci-aspetta\/","title":{"rendered":"BOZZA NUOVO ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI: COSA CI ASPETTA?"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La\u00a0Legge 215\/2021\u00a0ha apportato diverse modifiche al\u00a0D. Lgs. 81\/2008, tra le quali la previsione dell\u2019emanazione di un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione entro il 30 giugno 2022.<\/p>\n<p>La pubblicazione di questo nuovo accordo, ad oggi, non \u00e8 ancora avvenuta pertanto rimangono in vigore le indicazioni in termini di contenuti minimi, durate e periodicit\u00e0 della formazione previste dai precedenti Accordi Stato Regioni.<\/p>\n<p>In questi giorni \u00e8 \u201cin circolazione\u201d una bozza di questo nuovo accordo in materia di formazione che, come previsto dal comma 2 dell\u2019art. 37 del D.Lgs. 81\/08 prevede \u201call\u2019accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione\u201d e quindi riunisce:<\/p>\n<ul>\n<li>i due Accordi del 21\/12\/2011 relativi alla formazione dei <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/pdf\/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavoratori<\/a> e del <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/pdf\/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_datori_di_lavoro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dei rischi<\/a>;<\/li>\n<li>l\u2019<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/pdf\/Accordo_Stato_Regioni_22-02-2012_formazione_atrezzature_lavoro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Accordo del 22\/02\/2012<\/a> relativo alle attrezzature di lavoro;<\/li>\n<li>l\u2019<a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Accordo_Stato_Regioni_formazione_RSPP_7-7-16.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Accordo del 07\/07\/2016<\/a> relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ulteriori novit\u00e0 presenti nella bozza del nuovo accordo sono la definizione della formazione per:<\/p>\n<ul>\n<li>gli addetti ai lavori in spazi confinati, prevista dal <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/ambienti-confinati-approfondimento-sul-d-p-r-n-177-del-14-09-2011-sulla-qualificazione-delle-imprese\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DPR 177\/11<\/a><\/li>\n<li>gli utilizzatori del carroponte<\/li>\n<li>gli utilizzatori delle macchine agricole raccoglifrutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da una prima lettura della bozza di accordo, questo accorpamento sembra essere stato contemplato ma sono molte le criticit\u00e0 che stanno emergendo e i punti da chiarire.<\/p>\n<p>Cerchiamo di analizzare i contenuti della bozza del nuovo accordo, tenendo presente che si tratta di un testo ufficioso che potr\u00e0 essere soggetto a modifiche, eliminazioni e integrazioni.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>I SOGGETTI FORMATORI<\/strong><\/h2>\n<p>La bozza del nuovo accordo individua i soggetti formatori dei corsi di <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formazione-lavoratori-salute-sicurezza-lavoro-p73.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">formazione<\/a> e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:<\/p>\n<ul>\n<li>istituzionali<\/li>\n<li>accreditati<\/li>\n<li>Organismi Paritetici\/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I soggetti <strong>formatori \u201cAccreditati\u201d, <\/strong>oltre che in possesso dell\u2019accreditamento regionale per la formazione, devono aver <strong>maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza<\/strong>.<\/p>\n<p>In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti \u00e8 sufficiente il solo requisito dell\u2019accreditamento regionale.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 una novit\u00e0 rispetto alle indicazioni presenti nell\u2019Accordo Stato Regioni del 21\/12\/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non \u00e8 richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, oggi, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti pu\u00f2 essere organizzata da chiunque, purch\u00e9 svolta da docenti qualificati ai sensi del D.I. 6\/3\/13.<\/p>\n<p>A parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.<\/p>\n<p>Altra novit\u00e0 che interessa <strong>gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali <\/strong>dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di \u201c<strong>strutture formative di loro diretta emanazione<\/strong>\u201d tramite le quali effettuare le attivit\u00e0 di formazione: si tratta di strutture di propriet\u00e0 esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell\u2019associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>ORGANIZZAZIONE DEI CORSI<\/strong><\/h2>\n<p>Rispetto alle disposizioni attuali, il <strong>numero massimo di partecipanti<\/strong> ad ogni corso \u00e8 diminuito da 35 a <strong>30<\/strong> e nelle <strong>attivit\u00e0 pratiche il rapporto istruttore\/allievi deve essere di 1:5<\/strong> (1 docente per 5 allievi), era invece di 1:6 quello indicato nell\u2019Accordo del 22\/02\/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.<\/p>\n<p>In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovr\u00e0 <strong>frequentare almeno il 90% delle ore<\/strong> per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l\u2019attestato del corso.<\/p>\n<p>In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un \u201cVerbale delle verifiche finali\u201d, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l\u2019accordo indica gli elementi minimi.<\/p>\n<p>Per tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato il \u201cFascicolo del corso\u201d, su supporto cartaceo o elettronico,<\/p>\n<p>\u00c8 esplicitamente indicato che <strong>gli attestati rilasciati hanno validit\u00e0 su tutto il territorio nazionale<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI<\/strong><\/h2>\n<p>La formazione generale del <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/obblighi-del-lavoratore-p265.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavoratore<\/a>, in termini di contenuti e durata, rimane invariata rispetto a quanto indicato nell\u2019accordo del 21\/12\/2011.<\/p>\n<p>Varia invece la <strong>formazione specifica<\/strong> che deve aver durata minima di <strong>6 ore, senza differenziazione in base alla classe di rischio dell\u2019attivit\u00e0<\/strong>, e contenuti e argomenti devono essere adeguati all\u2019effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.<\/p>\n<p>I corsi di 16 ore definiti da\u00a0<strong>Formedil<\/strong>, l\u2019Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell\u2019edilizia, ed erogati dalle Scuole edili\/Enti unificati territoriali vengono riconosciuti corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI<\/strong><\/h2>\n<p>Al corso per <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/preposto-significato-ruolo-e-responsabilita-g106.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">preposti<\/a> si accede dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori e dovr\u00e0 sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attivit\u00e0, Comunicazione e informazione) per una durata minima di <strong>12 ore<\/strong> (nell\u2019accordo attualmente in vigore erano 8).<\/p>\n<p>Il corso \u00e8 <strong>valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell\u2019art. 97<\/strong> \u201cObblighi del datore di lavoro dell\u2019impresa affidataria\u201d, comma 3-ter, del D.Lgs. 81\/2008 per la figura del preposto.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI<\/strong><\/h2>\n<p>Il corso di formazione per <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/dirigente-g43.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">dirigenti<\/a> si riduce da 16 a <strong>12 ore<\/strong> e prevede un <strong>modulo aggiuntivo \u201ccantieri\u201d di 6 ore<\/strong> per i <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/dirigente-sicurezza-lavoro-nomina-obblighi-formazione-p96.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">dirigenti<\/a> delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall\u2019art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81\/08.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO<\/strong><\/h2>\n<p>Il nuovo accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro: avr\u00e0 una durata di <strong>16 ore<\/strong> e sar\u00e0 suddiviso in <strong>due moduli<\/strong>: uno di carattere giuridico normativo, l\u2019altro di organizzazione e gestione della SSL.<\/p>\n<p>Si aggiunge il <strong>modulo aggiuntivo <\/strong><strong>\u201ccantieri\u201d di 6 ore<\/strong> per i datori di lavoro dell\u2019impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili. \u00a0Tale modulo \u201ccantieri\u201d \u00e8 uguale per contenuti e durata a quello previsto per i dirigenti.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)<\/strong><\/h2>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/datore-di-lavoro-dl-g35.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">datore di lavoro<\/a>, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione (<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/incarico-rspp-datore-lavoro-dlspp-formazione-elearning-p70.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DL SPP<\/a>) e protezione deve seguire:<\/p>\n<ul>\n<li>un <strong>modulo comune di 8 ore<\/strong> (che prevede anche un\u2019esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l\u2019azienda<\/li>\n<li>ulteriori <strong>moduli tecnici-integrativi<\/strong> specifici per alcuni settori:<\/li>\n<li>Modulo integrativo 1: A \u2013 Agricoltura \u2013 Silvicoltura \u2013 Zootecnia (16 ore)<\/li>\n<li>Modulo integrativo 2: A \u2013 Pesca (12 ore)<\/li>\n<li>Modulo integrativo 3: F \u2013 Costruzioni (16 ore)<\/li>\n<li>Modulo integrativo 4: C \u2013 Chimico \u2013 Petrolchimico (16 ore)<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI<\/strong><\/h2>\n<p>Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell\u2019accordo del 07\/07\/2016 per gli <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/rspp-aspp-compiti-responsabile-addetto-servizio-prevenzione-protezione-formazione--p201.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">RSPP<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/come-diventare-rspp-aspp-p308.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ASPP<\/a>. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unit\u00e0 didattiche.<\/p>\n<p>Sono modificati i <strong>moduli B di specializzazione che da 4 passano a 5<\/strong>: la pesca \u00e8 stata infatti scorporata dall\u2019agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B \u2013 Estrazione di minerali da cave e miniere \u00e8 stato tolto dal modulo delle costruzioni.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>LA <\/strong><strong>FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L\u2019ESECUZIONE DEI LAVORI<\/strong><\/h2>\n<p>La bozza dell\u2019accordo prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, da una prima lettura la durata minima e i contenuti del percorso formativo rispondono ai requisiti dell\u2019art. 98 e dell\u2019allegato XIV del D.Lgs. 81\/08.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CORSO PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI<\/strong><\/h2>\n<p>Il nuovo accordo unico introduce durata e contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/Spazi-confinati-normativa-Dpr-177-2011-sospetto-inquinamento-p204.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">confinati<\/a> di cui al <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/pdf\/DPR-n177-Regolamento_qualificazione_lavoratori_imprese_operanti_in_spazi_confinati.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DPR 177\/2011<\/a>. Il corso ha durata minima di <strong>12 ore<\/strong> e si compone di un <strong>modulo giuridico-tecnico e una parte pratica<\/strong>, per ciascuna parte vengono indicati i requisiti che devono avere i docenti.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CORSI PER L\u2019ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL\u2019ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81\/2008<\/strong><\/h2>\n<p>Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali \u00e8 richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell\u2019art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81\/2008 non ci sono grandi variazioni rispetto ai contenuti dell\u2019accordo del 22\/02\/2012.<\/p>\n<p>Nel caso di <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/centro_addestramento_safety_training_center_stc-p30.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">parte pratica<\/a> su pi\u00f9 attrezzature, viene specificato che dovranno essere presenti tutte le tipologie di attrezzatura e che ogni operatore, nel corso del modulo pratico, deve utilizzarle tutte direttamente.<\/p>\n<p>Sono previsti ora anche i corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>macchina agricola raccoglifrutta<\/strong> (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)<\/li>\n<li><strong>caricatori per la movimentazione di materiali<\/strong> (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/carroponte-normativa-sicurezza-p232.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">carriponte<\/a><\/strong>: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte\/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte\/gru a cavalletto con comando pensile\/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte\/gru a cavalletto con comando pensile\/radiocomando e\/o con comando in cabina.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>Lavoratori: periodicit\u00e0 quinquennale e con durata minima di 6 ore<\/li>\n<li><strong>Preposti<\/strong>: cadenza <strong>biennale<\/strong> e con durata minima di 6 ore<\/li>\n<li>Dirigenti: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore<\/li>\n<li><strong>Datore di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore<\/strong><\/li>\n<li><strong>DL SPP<\/strong>: cadenza quinquennale e con durata minima di <strong>8 ore<\/strong><\/li>\n<li>RSPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore<\/li>\n<li>ASPP: cadenza quinquennale e con durata minima di 20 ore<\/li>\n<li>Coordinatore per la sicurezza: cadenza quinquennale e con durata minima di 40 ore<\/li>\n<li><strong>Lavoratori in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica<\/strong><\/li>\n<li>Lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore per la parte pratica<\/li>\n<\/ul>\n<p>La bozza del nuovo accordo precisa che, qualora la formazione sia un titolo abilitativo all\u2019esercizio della funzione esercitata (ad esempio: RSPP\/<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/aspp-g12.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ASPP<\/a>, CSP\/CSE, addetti all\u2019uso delle attrezzature per le quali \u00e8 richiesta una specifica abilitazione, ecc), la funzione non \u00e8 esercitabile se non viene completato l\u2019aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.<\/p>\n<p>L\u2019assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell\u2019aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.<\/p>\n<p>RSPP, ASPP e CSP\/CSE, per poter esercitare la propria funzione, devono poter <strong>dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento<\/strong> <strong>per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE<\/strong><\/h2>\n<p>Il riferimento metodologico e concettuale proposto per la gestione dei processi di produzione della formazione \u00e8 quello basato sul <strong>ciclo PDCA di Deming<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>MODALIT\u00c0 DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<\/strong><\/h2>\n<p>Il nuovo accordo unico riporta le <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/differenza-videoconferenza-elearning-p301.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modalit\u00e0<\/a> con cui \u00e8 possibile usufruire dei vari corsi di formazione\/aggiornamento. In linea generale:<\/p>\n<ul>\n<li>Tutti i corsi di formazione\/aggiornamento possono ovviamente essere erogati in presenza<\/li>\n<li><strong>Non \u00e8 consentita l\u2019erogazione in <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formazione-videoconferenza-sicurezza-indicazioni-operative-p211.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Videoconferenza<\/a> sincrona dei seguenti corsi<\/strong>: parte pratica del corso iniziale e i corsi di aggiornamento per lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro<\/li>\n<li><strong>Non \u00e8 consentita l\u2019erogazione in <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/corsi-sicurezza-online-p191.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">e-learning<\/a> dei seguenti corsi iniziali<\/strong>: preposti, DL SPP, moduli B e C per RSPP\/<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/aspp-compiti-responsabilita-p369.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ASPP<\/a>, Coordinatori, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro<\/li>\n<li><strong>Non \u00e8 consentita l\u2019erogazione in <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/piattaforma-elearning-p249.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">e-learning<\/a> dei seguenti corsi di aggiornamento<\/strong>: preposti, lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e che utilizzano le attrezzature di lavoro<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI<\/strong><\/h2>\n<p>Previsto di somministrare <strong>test finali con almeno 30 domande<\/strong> con almeno tre risposte alternative e il partecipante deve dare almeno il 70% delle risposte corrette.<\/p>\n<p><strong>Per i corsi di aggiornamento<\/strong>, il test finale dovr\u00e0 comprendere almeno <strong>10 domande<\/strong>.<\/p>\n<p>In alcuni casi, in alternativa al test a domande, \u00e8 possibile sottoporre il discente a un colloquio.<\/p>\n<p>Alla valutazione complessiva concorrono verifiche intermedie, ove previste, e quella finale. In sede di progettazione del corso devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>ATTIVIT\u00c0 DI MONITORAGGIO E CONTROLLO<\/strong><\/h2>\n<p>Il soggetto formatore deve <strong>comunicare in via telematica agli Organi di Vigilanza l\u2019attivazione dei corsi di formazione<\/strong>, ad esclusione dei corsi di aggiornamento e secondo le disposizioni operanti in ciascuna regione e provincia autonoma, almeno per i corsi sulle attrezzature di lavoro e sugli ambienti confinati.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>DISPOSIZIONI TRANSITORIE<\/strong><\/h2>\n<p>Per un anno dall\u2019entrata in vigore del nuovo accordo potranno essere avviati corsi secondo le indicazioni previgenti.<\/p>\n<p>I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 1 anno dall\u2019entrata in vigore dell\u2019accordo.<\/p>\n<p>I corsi per lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati gi\u00e0 svolti rimangono validi.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/h2>\n<p>\u00c8 chiaro, siamo di fronte ad una bozza ufficiosa che potr\u00e0 essere modificata anche sostanzialmente. Si colgono per\u00f2 alcuni elementi che, molto probabilmente, saranno mantenuti anche nella versione definitiva, tra i quali una stretta sui soggetti organizzatori della formazione in materia di salute e sicurezza, la definizione delle caratteristiche della formazione per gli addetti alle attivit\u00e0 in spazi confinati e per l\u2019uso del carroponte.<\/p>\n<p>Dalla lettura per\u00f2 si colgono anche degli elementi che sembrano andare in una direzione opposta rispetto a quella che ci si aspetterebbe dal legislatore: sorprende infatti la riduzione della durata minima della formazione dei lavoratori e dei dirigenti.<\/p>\n<p>Staremo a vedere e seguiremo lo sviluppo di questo nuovo accordo.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/bozza-nuovo-accordo-per-la-formazione-dei-lavoratori-cosa-ci-aspetta\/\">BOZZA NUOVO ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI: COSA CI ASPETTA?<\/a> proviene da <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/\">Vega Engineering<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/bozza-nuovo-accordo-per-la-formazione-dei-lavoratori-cosa-ci-aspetta\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Vega Engineering<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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