{"id":22633,"date":"2023-08-12T06:37:26","date_gmt":"2023-08-12T04:37:26","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/08\/12\/risposte-ai-principali-dubbi-sugli-obblighi-di-formazione-sui-diisocianati\/"},"modified":"2023-08-12T06:37:26","modified_gmt":"2023-08-12T04:37:26","slug":"risposte-ai-principali-dubbi-sugli-obblighi-di-formazione-sui-diisocianati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/08\/12\/risposte-ai-principali-dubbi-sugli-obblighi-di-formazione-sui-diisocianati\/","title":{"rendered":"RISPOSTE AI PRINCIPALI DUBBI SUGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE SUI DIISOCIANATI"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Visto l\u2019approssimarsi della data entro la quale scatta l\u2019obbligo di formazione per i lavoratori che utilizzano sostanze contenenti <strong><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/diisocianati-g238.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">diisocianati<\/a><\/strong> in concentrazione superiore a 0,1% in peso, che ricordiamo essere il <strong>24 agosto 2023<\/strong>, Vega Engineering e Vega Formazione hanno svolto il 20\/7\/2023 un seminario dal titolo \u201cDIISOCIANATI: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI?\u201d con l\u2019obiettivo di approfondire gli aspetti applicativi del <strong>Regolamento UE 2020\/1149<\/strong> che norma l\u2019uso e la formazione dei lavoratori sui diisocianati.<\/p>\n<p>Tale incontro \u00e8 stato preparato anche in considerazione del fatto che i lavoratori soggetti all\u2019obbligo di formazione sono davvero numerosi essendo i diisocianati presenti in un vasto numero di settori di attivit\u00e0 e, forse, a volte gli stessi lavoratori non sono consapevoli della presenza di tale sostanza nei prodotti che utilizzano.<\/p>\n<p>I partecipanti al seminario hanno potuto relazionarsi con i relatori e sono emersi molti dubbi di cui vogliamo dare qui evidenza in modo da fare un po\u2019 di chiarezza sugli aspetti di carattere pi\u00f9 comune. Per coloro che non hanno avuto la possibilit\u00e0 di partecipare al seminario del 20\/7\/23, \u00e8 possibile seguirlo in \u201cdifferita\u201d, in modalit\u00e0 e-learning, gratuitamente cliccando sul seguente titolo: <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/elearning\/seminario-e-learning-diisocianati-quali-sono-i-nuovi-obblighi-di-formazione-per-i-lavoratori-887.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SEMINARIO E-LEARNING \u201cDIISOCIANATI: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI?\u201d<\/a><\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>DOMANDE E RISPOSTE SUGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO UE 2020\/1149<\/strong><\/h2>\n<p>Riportiamo di seguito le principali domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Domanda<\/strong><\/td>\n<td><strong>Risposta<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Come posso riconoscere la presenza di diisocianati nelle schede di sicurezza?<\/td>\n<td>Per i prodotti contenenti diisocianati oltre lo 0,1% in peso, il Regolamento 2020\/1149 prevede a partire dal 24 febbraio 2022, \u201cche sull\u2019imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull\u2019etichetta: \u00abA partire dal 24 agosto 2023 l\u2019uso industriale o professionale \u00e8 consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata\u00bb\u201d. Ne consegue, posto che la scheda di sicurezza inviata sia effettivamente aggiornata, nella sua sezione 2.2 (elementi dell\u2019etichetta) si dovr\u00e0 trovare la medesima indicazione. Oltre a tale indicazione, il fornitore potrebbe anche indicare esplicitamente il contenuto in diisocianati \u201creattivi\u201d di una eventuale miscela nella sezione 3 della scheda di sicurezza.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Esiste una lista dei codici CAS dei diisocianati o altri codici che permettano di identificarli sulle schede di sicurezza?<\/td>\n<td>Nella stesura della restrizione il legislatore ha volutamente evitato di indicare i codici CAS soggetti a restrizione, considerato che la stesura di un elenco esaustivo costringerebbe a continua revisione e ad un\u2019applicabilit\u00e0 non facile del Regolamento. In ogni caso, <a href=\"https:\/\/echa.europa.eu\/it\/substance-information\/-\/substanceinfo\/100.251.385\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ECHA<\/a> (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) rende disponibile un elenco indicativo e non esaustivo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La formazione riguardante l\u2019uso dei diisocianati pu\u00f2 essere riconosciuta come aggiornamento lavoratori (rif. D.Lgs. 81\/2008 \u2013 Accordo Stato Regioni del 21\/12\/11)?<\/td>\n<td>L\u2019Accordo Stato Regioni del 21\/12\/11 prevede esplicitamente che la formazione in esso prevista \u00e8 distinta da quella imposta da altre norme: in tal senso si ritiene che la formazione sui diisocianati prevista dal Regolamento Europeo UE 2020\/1149 non possa rientrare in quella imposta dall\u2019Accordo Stato Regioni del 21\/12\/11 e, pertanto, non possa essere considerata come formazione di aggiornamento ai sensi del suddetto Accordo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La formazione deve essere fatta da ogni lavoratore che utilizza diisocianati?<\/td>\n<td>La <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formazione-uso-diisocianti-p360.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">formazione prevista dal Regolamento<\/a> \u00e8 obbligatoria per tutti gli \u201cutilizzatori professionali\u201d: lavoratori, <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/preposto-sicurezza-nomina-responsabilita-ruolo-obblighi-p183.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">preposti<\/a> e lavoratori autonomi \u201cche manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il magazziniere che prende in mano sacchi contenenti un collante con diisocianati per caricarli sul camion del cliente deve fare la formazione?<\/td>\n<td>Il Regolamento Europeo 1149\/2020 si applica a tutti gli \u201cutilizzatori industriali e professionali\u201d. Con il termine \u201cutilizzatore industriale e professionale\u201d, secondo il punto 3 del Regolamento stesso, \u201csi intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti\u201d. Nel Regolamento Reach si distinguono i termini \u201cmanipolazione\u201d e \u201cimmagazzinamento\u201d, pur non dandone la definizione. Tuttavia, poich\u00e9 solo una vera e propria manipolazione del prodotto pu\u00f2 comportare un\u2019esposizione che giustifichi una formazione secondo i criteri e gli argomenti indicati nel Regolamento 1149\/2020, si possono ritenere esclusi dall\u2019applicazione dello stesso coloro che svolgono attivit\u00e0 che si limitano all\u2019immagazzinamento di contenitori chiusi e sigillati. In ogni caso, anche per i lavoratori che svolgono attivit\u00e0 di immagazzinamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al Titolo IX del D.Lgs. 81\/08, il quale impone un obbligo di informazione e formazione per tutti i lavoratori sugli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, sugli esiti della valutazione dei rischi e sulle precauzioni e azioni da intraprendere per proteggersi, anche in caso di emergenza dovuto, ad esempio, a spanto, sversamento, rottura di contenitori.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sono previsti tempi di adeguamento della formazione oppure occorre adeguarsi entro il 24 agosto 2023?<\/td>\n<td>La scadenza entro cui adeguarsi alla formazione obbligatoria sui diisocianati secondo le indicazioni del Regolamento Europeo \u00e8 il 24\/8\/2023.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Esiste una corrispondenza tra codici ATECO di un\u2019impresa e i livelli della formazione previsti dal Regolamento Europeo UE 2020\/1149?<\/td>\n<td>Non c\u2019\u00e8 alcuna corrispondenza tra codici ATECO e livelli di formazione sui diisocianati. La formazione sui diisocianati si distingue in <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/corsi\/54\/corsi-formazione-diisocianati\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">livello basso, intermedio e avanzato<\/a> in base alle attivit\u00e0 effettivamente svolte dal lavoratore.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quali requisiti deve avere il docente per poter svolgere il corso sull\u2019utilizzo corretto dei diisocianati?<\/td>\n<td>Il docente deve essere un formatore ai sensi del <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/pdf\/Decreto_Interministeriale_6-3-2013.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">D.I. 6\/3\/2013<\/a>. Il Regolamento Europeo UE 2020\/1149 prevede infatti che la formazione sia \u201cconforme alle disposizione stabilite dallo Stato membro in cui opera l\u2019utilizzatore industriale o professionale\u201d, pertanto, trattandosi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dalla legislazione vigente italiana e nello specifico dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/Nuovo_Accordo_Stato_Regioni_Formazione_RSPP_ASPP_7-7-2016-p17.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Accordo Stato Regioni del 7\/7\/2016<\/a>, essa deve essere svolta da un formatore qualificato ai sensi del D.I. 6\/3\/2013.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00c8 necessario che la formazione sia erogata da un ente di formazione accreditato?<\/td>\n<td>Il Regolamento UE 2020\/1149 non d\u00e0 indicazioni sui requisiti del soggetto formatore, n\u00e9 indicazioni su accreditamenti o altri requisiti da rispettare per organizzare i corsi di formazione sui diisocianati.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Qual \u00e8 la durata in ore dei corsi in base al livello di formazione base-intermedio-avanzato?<\/td>\n<td>Il Regolamento Europeo 2020\/1149 non specifica la durata dei <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/corsi-diisocianati-utilizzo-sicurezza-formazione-cid1169.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">corsi sui diisocianati<\/a> ma solo gli argomenti che devono essere trattati: la durata pertanto pu\u00f2 essere definita dal soggetto che progetta la formazione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Qual \u00e8 la durata in ore dei corsi di aggiornamento?<\/td>\n<td>Il Regolamento Europeo 2020\/1149 definisce la frequenza degli aggiornamenti sui diisocianati che deve essere almeno quinquennale. Non specifica invece la durata dei corsi, sia iniziale che di aggiornamento, ma indica solo gli argomenti che devono essere trattati: la durata pertanto pu\u00f2 essere scelta dal soggetto che progetta la formazione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quali sono i criteri per capire il livello di formazione da effettuare (generale \u2013 intermedio \u2013 avanzata)?<\/td>\n<td>Il livello della <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/formazione-lavoratori-salute-sicurezza-lavoro-p73.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">formazione<\/a> sui diisocianati va scelto sulla base delle attivit\u00e0 effettivamente svolte dal lavoratore.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il fornitore di sostanze contenenti diisocianati deve verificare che l\u2019acquirente del prodotto abbia fatto la formazione? Deve richiedere gli attestati di partecipazione al corso a chi compra o \u00e8 sufficiente un\u2019autodichiarazione?<\/td>\n<td>Il Regolamento Europeo 2020\/1149 indica precisamente che: \u201cIl fornitore [\u2026] deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione [\u2026] nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele\u201d. La dizione \u201cabbia accesso\u201d pu\u00f2 presentare difficolt\u00e0 in ordine alla sua applicazione pratica: una possibile soluzione per il fornitore \u00e8 quella di accertarsi che i lavoratori siano gi\u00e0 formati per l\u2019uso dei diisocianati (ad esempio per mezzo di una dichiarazione del datore di lavoro o mediante esibizione degli attestati di formazione). Diversamente il fornitore dovrebbe indicare la disponibilit\u00e0 di corsi di formazione sui diisocianati, ad esempio indicando i riferimenti di enti di formazione che erogano tale formazione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il venditore\/fornitore di prodotti contenenti diisocianati (schiume, sigillanti, ecc) deve essere formato? E il magazziniere che movimenta prodotti contenenti diisocianati?<\/td>\n<td>La formazione risulta obbligatoria solo per i <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/lavoratore-g49.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavoratori<\/a> che sono \u201cutilizzatori industriali e professionali\u201d, tra i quali per la definizione di cui al punto 3 della restrizione non risultano i fornitori\/venditori\/magazzinieri.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quali sono gli obblighi di un\u2019azienda che fornisce di prodotti contenenti diisocianati ad una ditta terza che svolge il lavoro all\u2019interno della stessa realt\u00e0?<\/td>\n<td>Gli obblighi sono i medesimi stabiliti per il fornitore di un agente chimico, dunque quelli ai punti 2 e 7 della restrizione: corretta etichettatura del prodotto, garanzia che il destinatario disponga delle informazioni circa la formazione necessaria per gli utilizzatori, garanzia di disponibilit\u00e0 di materiale didattico e accessibilit\u00e0 ai corsi di formazione previsti per i destinatari.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nel caso di utilizzo di prodotti quali sigillanti e primer applicati con pennello e con pistola ad estrusione come quella per il silicone, a quale livello di formazione si deve far riferimento?<\/td>\n<td>Il caso di \u201capplicazione con pennello\u201d rientra tra le attivit\u00e0 per le quali il Regolamento richiede esplicitamente una formazione di livello intermedio.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Per un\u2019azienda che lavora su turni, ci deve essere formazione ed un preposto per ciascun turno?<\/td>\n<td>Secondo il Regolamento la formazione \u00e8 obbligatoria per \u201ci lavoratori [\u2026] che manipolano diisocianati [\u2026] per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti\u201d. Ci\u00f2 si traduce nella necessit\u00e0 che tutti i <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/preposto-sicurezza-obblighi-formazione-ruolo-compiti-p61.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">preposti<\/a> a cui \u00e8 stato affidato il compito di sovrintendere a tali attivit\u00e0 siano in possesso della formazione obbligatoria.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u2019uso sporadico di prodotti contenenti diisocianati comporta l\u2019obbligo di formazione?<\/td>\n<td>L\u2019applicabilit\u00e0 del Regolamento UE 2020\/1149 non \u00e8 definita in base all\u2019entit\u00e0 dell\u2019esposizione ordinaria a diisocianati da parte dei lavoratori, ma solo all\u2019uso professionale ed alla presenza nei prodotti utilizzati professionalmente di diisocianati per oltre lo 0,1% in peso. Per questa ragione, laddove il contenuto di diisocianati superi tale soglia, \u00e8 richiesta la formazione dei lavoratori.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Il Regolamento UE 2020\/1149 si rivolge anche ai lavoratori che utilizzano prodotti finiti contenenti diisocianati?<\/td>\n<td>No, il Regolamento si applica esclusivamente a sostanze e miscele contenenti diisocianati \u201creattivi\u201d. I prodotti per il cui processo produttivo si sia fatto impiego di diisocianati non ne contengono pi\u00f9 in tale forma poich\u00e9, dopo il completamento delle reazioni, questi si trasformano in materiale stabile.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Come deve essere affrontato l\u2019argomento diisocianati nel Documento di Valutazione dei Rischi? Deve essere aggiornata la sezione relativa al rischio chimico?<\/td>\n<td>Il rischio chimico derivante dall\u2019uso dei diisocianati doveva essere gi\u00e0 valutato nel <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/dvr-quando-e-obbligatorio-e-come-predisporlo-p237.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DVR<\/a> ai sensi del D.Lgs. 81\/08, secondo i criteri indicati nello stesso decreto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ci sono modifiche sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati?<\/td>\n<td>L\u2019entrata in vigore del Regolamento UE 2020\/1149 non incide sulla valutazione dei rischi e sull\u2019eventuale conseguente attivazione della <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/sorveglianza-sanitaria-p371.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sorveglianza sanitaria<\/a> di cui al Titolo IX, Capo I del <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/h\/dlgs81-2008-h1.html?idph=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">D.Lgs. 81\/08<\/a>, ma indica esclusivamente un obbligo formativo ulteriore.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quali sono le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2020\/1149?<\/td>\n<td>Il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi specificati nelle singole restrizioni previste dal Regolamento REACH, \u00e8 contenuto all\u2019interno dell\u2019art. 16 del D.Lgs. n. 133\/2009. La restrizione non si applica alla produzione ma solo alla commercializzazione verso destinatari professionali e all\u2019uso professionale\/industriale.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>CORSI DI FORMAZIONE SULL\u2019USO DEI DIISOCIANATI\u2026<\/strong><\/h2>\n<p>Vega Formazione organizza i corsi specifici per rispondere all\u2019obbligo di formazione contenuto nel Regolamento UE 2020\/1149, sia in presenza (aula o videoconferenza) che in e-learning:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/corso-diisocianati-utilizzo-sicurezza-formazione-base-cid1162.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Corso di formazione base<\/a> con durata pari a 2 ore<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/corso-diisocianati-utilizzo-sicurezza-formazione-intermedia-cid1167.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Corso di formazione intermedia<\/a> con durata pari a 3 ore<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/corso-diisocianati-utilizzo-sicurezza-formazione-avanzata-cid1165.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Corso di formazione avanzata<\/a> con durata pari a 4 ore<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;articolo <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/risposte-ai-principali-dubbi-sugli-obblighi-di-formazione-sui-diisocianati\/\">RISPOSTE AI PRINCIPALI DUBBI SUGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE SUI DIISOCIANATI<\/a> proviene da <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/\">Vega Engineering<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/risposte-ai-principali-dubbi-sugli-obblighi-di-formazione-sui-diisocianati\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Vega Engineering<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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