{"id":22582,"date":"2023-07-13T03:10:44","date_gmt":"2023-07-13T01:10:44","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/07\/13\/nuovo-regolamento-macchine-quali-sono-le-novita\/"},"modified":"2023-07-13T03:10:44","modified_gmt":"2023-07-13T01:10:44","slug":"nuovo-regolamento-macchine-quali-sono-le-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/07\/13\/nuovo-regolamento-macchine-quali-sono-le-novita\/","title":{"rendered":"NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: QUALI SONO LE NOVIT\u00c0?"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Con lo scopo di armonizzare i requisiti di sicurezza e tutela della salute per le macchine e i prodotti correlati in tutti gli Stati membri dell\u2019Unione Europea, eliminando gli ostacoli al commercio di tali attrezzature all\u2019interno della UE, il 29\/06\/2023 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea il nuovo Regolamento Macchine UE 2023\/1230, successivamente rettificato il 04\/07\/2023.<\/p>\n<p>Il Regolamento (UE) 2023\/1230 <strong>si applicher\u00e0 a partire dal 20 gennaio 2027<\/strong> andando a sostituire la <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/direttiva-macchine-sicurezza-p146.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Direttiva Macchine 2006\/42\/CE<\/a>: solo dopo tale data i fabbricanti potranno emettere dichiarazioni di conformit\u00e0 al nuovo Regolamento.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2023\/1230 sono svariate, sia formali che sostanziali. La maggior parte riguarda direttamente i fabbricati o gli altri soggetti della catena di distribuzione, solo alcuni interessano direttamente anche gli utilizzatori.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PERCH\u00c9 UN REGOLAMENTO E NON UNA DIRETTIVA?<\/strong><\/h2>\n<p>La <strong>Direttiva<\/strong> \u00e8 un atto destinato a tutti i Paesi membri dell\u2019Unione Europea, <strong>obbligatorio in tutti gli elementi e con obbligo di risultato<\/strong>: il legislatore di ciascuno stato definisce i mezzi e le modalit\u00e0 pi\u00f9 idonei a raggiungere lo scopo della direttiva. Il recepimento di una Direttiva deve avvenire entro un termine massimo e ogni singolo Stato, attraverso la propria <strong>normativa nazionale di recepimento<\/strong>, stabilisce una propria entrata in vigore.<\/p>\n<p>Il <strong>Regolamento<\/strong> \u00e8 invece una <strong>norma vincolante<\/strong> e deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell\u2019intera Unione Europea <strong>senza la necessit\u00e0 di un suo recepimento<\/strong> mediante disposizioni normative nazionali. Il legislatore non deve quindi apportare modifiche al testo originale mediante l\u2019atto normativo nazionale, evitando quindi la conseguente difficolt\u00e0 di commercializzazione dei prodotti all\u2019interno del mercato dell\u2019Unione Europea. Il Regolamento, inoltre, <strong>entra in vigore lo stesso giorno in tutti i Paesi dell\u2019Unione Europea<\/strong>, evitando ritardi o recepimenti temporali diversi tra i vari Paesi.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>NOVIT\u00c0 NELLE DEFINIZIONI<\/strong><\/h2>\n<p>\u00c8 stata <strong>modificata la definizione di \u201ccomponente di sicurezza\u201d<\/strong> nella quale ora rientrano anche: il <strong>software<\/strong> destinato a garantire il funzionamento di una funzione di sicurezza e i \u201ccomponenti di sicurezza dotati di un <strong>comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo<\/strong> che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza\u201d.<\/p>\n<p>Il nuovo Regolamento <strong>introduce la definizione di \u201cmodifica sostanziale\u201d<\/strong>: si tratta della modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato \u00e8 stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non \u00e8 prevista n\u00e9 pianificata dal fabbricante e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, richiedendo:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o<\/li>\n<li>l\u2019adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilit\u00e0 o la resistenza meccanica di tale macchina o prodotto correlato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con il Regolamento (UE) 2023\/1230 chi apporta una modifica sostanziale ad una macchina o a un prodotto correlato \u00e8 quindi considerato come un fabbricante.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>NOVIT\u00c0 NELLE FIGURE: IMPORTATORE E DISTRIBUTORE<\/strong><\/h2>\n<p>Il Regolamento (UE) 2023\/1230 riprende le figure dell\u2019importatore e del distributore, gi\u00e0 previste nel Regolamento (UE) 2019\/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformit\u00e0 dei prodotti, e ne delinea gli obblighi.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>importatore<\/strong> \u00e8 qualsiasi soggetto stabilito nell\u2019Unione che immette sul mercato UE una macchina o un prodotto correlato originario di un paese terzo e, anche se non risulta essere il fabbricante, \u00e8 sottoposto agli obblighi elencati all\u2019art. 13 per quanto concerne le macchine e l\u2019art. 14 per le quasi macchine. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Deve assicurarsi che il fabbricante abbia svolto le procedure di valutazione della conformit\u00e0, abbia compilato la documentazione tecnica, abbia redatto la dichiarazione di conformit\u00e0, nonch\u00e9 il manuale e che la marcatura CE sia stata apposta sul prodotto.<\/li>\n<li>Se ritiene che la macchina o un prodotto correlato non sia conforme al nuovo Regolamento, non deve immetterlo nel mercato finch\u00e9 non viene reso conforme.<\/li>\n<li>Se sono presenti dei rischi per la salute e la sicurezza delle persone, l\u2019importatore deve informare le autorit\u00e0 di vigilanza del mercato.<\/li>\n<li>Deve conservare una copia della dichiarazione di conformit\u00e0 della macchina per almeno 10 anni dalla data di immissione nel mercato.<\/li>\n<li>Deve accertarsi che la documentazione tecnica sia disponibile alle autorit\u00e0 su loro richiesta.<\/li>\n<li>Deve indicare sulla macchina o sull\u2019imballaggio o su un documento di accompagnamento il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio, l\u2019indirizzo postale e il sito internet, nonch\u00e9 l\u2019indirizzo di posta elettronica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>distributore<\/strong> \u00e8 qualsiasi soggetto nella catena di approvvigionamento, diverso dal fabbricante o dall\u2019importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell\u2019ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023\/1230 sul mercato UE. Tra gli obblighi, indicati agli artt. 15 e 16 del Regolamento, troviamo:<\/p>\n<ul>\n<li>Verificare che la macchina o il prodotto correlato sia dotato di marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformit\u00e0 UE nonch\u00e9 dalle istruzioni per l\u2019uso, verificare che sulla macchina vi sia riportata l\u2019indicazione del modello, della serie o del tipo nonch\u00e9 l\u2019anno di costruzione.<\/li>\n<li>Verificare che l\u2019importatore, se esistente, abbia indicato sulla macchina o sull\u2019imballaggio o su un documento di accompagnamento il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio, l\u2019indirizzo postale e il sito internet, nonch\u00e9 l\u2019indirizzo di posta elettronica.<\/li>\n<li>Se ritiene o abbia motivo di ritenere che la macchina o il prodotto correlato non sia conforme al Regolamento (UE) 2023\/1230, non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non \u00e8 stato reso conforme.<\/li>\n<li>Informa immediatamente le autorit\u00e0 nazionali competenti se la macchina o il prodotto correlato presenta un rischio per la salute e la sicurezza.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>NOVIT\u00c0 RELATIVE A ISTRUZIONI E DICHIARAZIONE DI CONFORMIT\u00c0<\/strong><\/h2>\n<p>Le <strong>istruzioni<\/strong> e le avvertenze scritte o verbali devono essere <strong>espresse in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato<\/strong>, facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali. I fabbricanti devono pertanto controllare la lingua stabilita dalla rispettiva normativa dello Stato in cui intendono commercializzare la macchina o il prodotto correlato.<\/p>\n<p>\u00c8 consentito fornire le istruzioni <strong>in formato digitale<\/strong> accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per un periodo di almeno 10 anni dopo l\u2019immissione sul mercato della macchina o del prodotto correlato. Se l\u2019utilizzatore lo richiede al momento dell\u2019acquisto, il fabbricante dovr\u00e0 fornire gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo entro un mese.<\/p>\n<p>Il nuovo Regolamento stabilisce che i fabbricanti devono garantire che la macchina sia accompagnata dalla <strong>dichiarazione di conformit\u00e0 UE<\/strong> (e non pi\u00f9 una dichiarazione di conformit\u00e0 CE) o, in alternativa, devono fornire l\u2019indirizzo Internet o codici a lettura ottica dove \u00e8 possibile accedere a tale dichiarazione. La dichiarazione di conformit\u00e0 UE digitale deve essere resa accessibile online per il ciclo di vita previsto della macchina e, in ogni caso, per un periodo di almeno 10 anni dopo l\u2019immissione sul mercato o la messa in servizio.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>NOVIT\u00c0 SULLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMIT\u00c0<\/strong><\/h2>\n<p>Con il Regolamento (UE) 2023\/1230 sparisce l\u2019elenco di cui all\u2019allegato IV della Direttiva 2006\/42\/CE ed in sostituzione \u00e8 stato creato l\u2019allegato I diviso in due parti, parte A e parte B.<\/p>\n<p>Il fabbricante delle macchine e dei prodotti correlati che rientrano nelle <strong>categorie elencate nell\u2019allegato I, parte A<\/strong>, per la valutazione della conformit\u00e0 deve seguire una delle seguenti procedure specifiche che prevedono <strong>sempre l\u2019intervento di un organismo notificato<\/strong>:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li>esame UE del tipo, seguito dalla conformit\u00e0 al tipo basata sul controllo interno della produzione;<\/li>\n<li>conformit\u00e0 basata sulla garanzia qualit\u00e0 totale;<\/li>\n<li>conformit\u00e0 basata sulla verifica di un unico prodotto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se le categorie di macchine o prodotti correlati si trovano nell\u2019<strong>elenco di cui all\u2019allegato I, parte B<\/strong>, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li>controllo interno della produzione (che <strong>non prevede l\u2019intervento di un organismo notificato<\/strong>) \u2013 applicabile solo se la macchina o il prodotto correlato \u00e8 costruito secondo le norme armonizzate o le specifiche comuni proprie a tale categoria;<\/li>\n<li>l\u2019esame UE del tipo (che prevede l\u2019intervento di un organismo notificato), seguito dalla conformit\u00e0 al tipo basata sul controllo interno della produzione;<\/li>\n<li>conformit\u00e0 basata sulla garanzia qualit\u00e0 totale (che prevede l\u2019intervento di un organismo notificato);<\/li>\n<li>conformit\u00e0 basata sulla verifica di un unico prodotto (che prevede l\u2019intervento di un organismo notificato).<\/li>\n<\/ol>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>VALUTAZIONE DEI RISCHI E REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019introduzione degli aspetti connessi all\u2019intelligenza artificiale ed ai sistemi informatici nelle macchine ha determinato la necessit\u00e0 di adeguare sia il processo di valutazione dei rischi (includendo i pericoli che possono manifestarsi durante il ciclo di vita della macchina o del prodotto correlato non solo quelli prevedibili al momento dell\u2019immissione della macchina sul mercato) che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.<\/p>\n<p>Per quanto concerne i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute le modifiche pi\u00f9 rilevanti interessano i seguenti aspetti:<\/p>\n<ol>\n<li>ergonomia, adeguando l\u2019interfaccia tra uomo e macchina<\/li>\n<li>protezione contro l\u2019alterazione, in modo tale che il collegamento tra la macchina ed un altro dispositivo non determini una situazione pericolosa<\/li>\n<li>affidabilit\u00e0 dei sistemi di comando, che devono resistere alle sollecitazioni di servizio ed agli influssi esterni, intenzionali o meno, che possono portare a una situazione pericolosa<\/li>\n<li>rischi dovuti agli elementi mobili, connessi alla coesistenza dei cobot, cio\u00e8 i robot concepiti per interagire fisicamente con l\u2019uomo in uno spazio di lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PARTI IN VIGORE PRIMA DEL 20 GENNAIO 2027<\/strong><\/h2>\n<p>Va sottolineato che alcune parti del Regolamento si applicano prima del 20 gennaio 2027. In particolare:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li>gli articoli da 26 a 42 relativi alla notifica alla Commissione e agli Stati membri degli organismi autorizzati alla valutazione della conformit\u00e0 per conto terzi si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 50, paragrafo 1 relativo alle norme nazionali sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento da parte degli operatori economici si applica a decorrere dal 20 ottobre 2023;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 6, paragrafo 7 relativo alla valutazione da parte della Commissione sulla categoria di macchine o prodotti soggetti a procedure specifiche di valutazione della loro conformit\u00e0, l\u2019art. 48 relativo al comitato che assiste la Commissione UE e l\u2019art. 52 sul divieto da parte degli Stati membri di impedire la messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi alla direttiva 2006\/42\/CE prima del 14 gennaio 2027 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;<\/li>\n<li>l\u2019articolo 6, paragrafi da 2 a 6, il paragrafo 8 ed il paragrafo 11 relativi alla modifica da parte della Commissione dell\u2019allegato I del Regolamento, l\u2019articolo 47 sui poteri delegati alla Commissione e l\u2019articolo 53, paragrafo 3 sulla presentazione di una relazione da parte della Commissione al Parlamento e al Consiglio Europeo si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.<\/li>\n<\/ol>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PER APPROFONDIRE\u2026<\/strong> <\/h2>\n<p>Vega Formazione propone vari corsi in materia di sicurezza delle macchine. Se vuoi approfondire la parte relativa alle novit\u00e0 introdotte con il nuovo Regolamento (UE) 2023\/1230, iscriviti al corso <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/corso-verifica-conformita-macchine-allegato-v-cid1049.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">VERIFICHE DI CONFORMIT\u00c0 DELLE MACCHINE SECONDO L\u2019ALLEGATO V DEL D.LGS. 81\/08, IL NUOVO REGOLAMENTO E LE PRINCIPALI NOVIT\u00c0<\/a><\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/nuovo-regolamento-macchine-quali-sono-le-novita\/\">NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: QUALI SONO LE NOVIT\u00c0?<\/a> proviene da <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/\">Vega Engineering<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/nuovo-regolamento-macchine-quali-sono-le-novita\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Vega Engineering<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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