{"id":22411,"date":"2023-05-17T03:15:56","date_gmt":"2023-05-17T01:15:56","guid":{"rendered":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/05\/17\/modifiche-al-decreto-legislativo-81-08-dubbi-e-certezze\/"},"modified":"2023-05-17T03:15:56","modified_gmt":"2023-05-17T01:15:56","slug":"modifiche-al-decreto-legislativo-81-08-dubbi-e-certezze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2023\/05\/17\/modifiche-al-decreto-legislativo-81-08-dubbi-e-certezze\/","title":{"rendered":"MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81\/08: DUBBI E CERTEZZE"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Il 5 maggio 2023 \u00e8 entrato in vigore il <strong>Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48<\/strong> \u201c<em>Misure urgenti per l\u2019inclusione sociale e l\u2019accesso al mondo del lavoro<\/em>\u201d che ha apportato modifiche importati al <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/h\/sicurezza-sul-lavoro-h1.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto Legislativo 81\/08<\/a>\u00a0e che potrebbero essere ulteriormente ritoccate in sede di conversione. Con questo approfondimento si intende analizzare le <strong>modifiche pi\u00f9 rilevanti<\/strong> in materia di salute e sicurezza apportate al D.Lgs. 81\/08 fornendone una loro interpretazione ed evidenziando le eventuali criticit\u00e0. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 in materia di salute e sicurezza sono contenute nel Capo II \u201c<em>Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonch\u00e9 di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi<\/em>\u201d per la precisione dall\u2019art. 14 all\u2019art. 18.<\/p>\n<div class=\"btn-ancora-corso\" data-link=\"#pulsante-corso\">\n<h2>SEMINARIO \u201cCOSA CAMBIA CON LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA INTRODOTTE A MAGGIO 2023?\u201d<\/h2>\n<p>Partecipa al nostro seminario gratuito per approfondire le principali modifiche apportate al D.Lgs. 81\/08\u2026<\/p>\n<\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>MODIFICHE SULLA NOMINA DEL MEDICO E RELATIVI OBBLIGHI<\/strong><\/h2>\n<p>Viene integrato l\u2019<strong>articolo 18<\/strong>, comma 1, lettera a), che nella versione modificata prevede che il datore di lavoro, o eventualmente il dirigente se incaricato, deve: \u201c<em>nominare il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/PB\/medico-competente-lavoro-p220.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">medico competente<\/a><\/em>\u00a0<em>per l\u2019effettuazione della <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/sorveglianza-sanitaria-g137.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sorveglianza sanitaria<\/a><\/em> <em>nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all\u2019articolo 28<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 questa prima modifica introduce delle <strong>problematiche interpretative<\/strong>. A seconda di come viene letta la frase si possono fornire <strong>pi\u00f9 interpretazioni<\/strong>:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li>Il datore di lavoro deve nominare il <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/medico-competente-g55.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">medico competente<\/a>\u00a0in due casi. Primo caso: per l\u2019effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto. Secondo caso: quando richiesto dalla valutazione dei rischi (dove tuttavia non potr\u00e0 effettuare la sorveglianza sanitaria perch\u00e9 non espressamente prevista dal decreto)<\/li>\n<li>Il datore di lavoro deve nominare il medico competente non solo nei casi previsti dal presente decreto legislativo, ma anche quando pur rientrando in tali rischi, la valutazione lo richiede. Si pensi ad esempio al rischio rumore per cui il D.Lgs. 81\/08 prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata per i soggetti esposti a valori superiori i valori superiori di azione. Con tale interpretazione si pu\u00f2 consentire l\u2019effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per esposizioni a valori inferiori poich\u00e9, ad esempio la valutazione dei rischi ha determinato una contestuale esposizione a sostanze ototossiche.<\/li>\n<li>Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l\u2019effettuazione della sorveglianza sanitaria in due situazioni: nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Cio\u00e8 la sorveglianza sanitaria pu\u00f2 essere effettuata anche per i rischi per cui non \u00e8 espressamente prevista dal decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Anche leggendo la relazione governativa di accompagnamento non si evince un\u2019interpretazione univoca di tale modifica e quindi <strong>permane il dubbio<\/strong>. Chiaramente le conseguenze delle tre interpretazioni appaiono notevolmente diverse, con un impatto molto rilevante per le aziende e per i medici competenti qualora l\u2019interpretazione corretta sia la terza. In tal caso infatti sar\u00e0 possibile ad esempio effettuare la sorveglianza sanitaria per aiutare il datore di lavoro a conferire l\u2019idoneit\u00e0 ai lavori elettrici sotto tensione come previsto dalla norma CEI 11-27, oppure sottoporre gli addetti ai lavori in quota a visita medica per verificare se soffrono o meno di vertigini. <strong>Attendiamo la conversione del decreto<\/strong> se verranno forniti chiarimenti in merito.<\/p>\n<p>In merito agli obblighi del medico competente indicati all\u2019<strong>articolo 25<\/strong> del D.Lgs. 81\/08, le modifiche riguardano l\u2019introduzione di due nuovi commi.<\/p>\n<p>Dopo il punto e) viene aggiunto il punto e-bis) con il quale \u00e8 previsto che il medico \u201c<em>in occasione delle visite di assunzione, <strong>richiede al lavoratore la cartella sanitaria<\/strong> rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneit\u00e0<\/em>\u201d. Ricordiamo infatti che il lavoratore ha diritto di ricevere <a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/modulistica\/modulo-di-consegna-cartella-sanitaria-al-lavoratore-per-cessazione-del-rapporto-di-lavoro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro<\/a>\u00a0e l\u2019azienda \u00e8 tenuta conservarne l\u2019originale per almeno <strong>10 anni<\/strong>. Non \u00e8 precisato il formato con cui deve essere consegnata la cartella sanitaria da parte del lavoratore al medico, per cui si ritiene che sia possibile <strong>anche in formato elettronico<\/strong>. Si ricorda che il comma introdotto non \u00e8 sanzionato. La seconda modifica all\u2019art. 25 \u00e8 l\u2019introduzione del comma n-bis) con il quale \u00e8 previsto che il medico \u201c<em>in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 38, per l\u2019adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato<\/em>\u201d. Quindi <strong>spetta al medico individuare il sostituto e comunicarlo<\/strong> al datore di lavoro.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>INTEGRAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI<\/strong> <\/h2>\n<p>In questo caso il D.L. 04\/05\/2023 ha modificato, integrando l\u2019<strong>articolo 21<\/strong> comma a) imponendo ai <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/glossario\/lavoratore-autonomo-g66.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavoratori autonomi <\/a>di \u201c<em>utilizzare attrezzature di lavoro in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui al Titolo III nonch\u00e9 idonee opere provvisionali in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui al titolo IV<\/em>\u201d. Viene quindi ampliato l\u2019obbligo in capo ai lavoratori autonomi di <strong>utilizzare, in conformit\u00e0 alle disposizioni legislative, le opere provvisionali<\/strong> (ad esempio trabattelli) che altrimenti sarebbero state escluse in quanto non rientranti nella famiglia delle attrezzature di lavoro di cui al titolo III del D.Lgs. 81\/08.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>SORVEGLIANZA SULLA FORMAZIONE<\/strong><\/h2>\n<p>All\u2019<strong>articolo 37<\/strong> comma 2 \u00e8 stata introdotta la lettera b-bis) qui riportata:<\/p>\n<p>\u201c<em>il monitoraggio dell\u2019applicazione degli accordi in materia di formazione, nonch\u00e9 il controllo sulle attivit\u00e0 formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale disposizione prevede quindi che nel <strong>nuovo atteso accordo sulla formazione<\/strong>, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, dovr\u00e0 essere inoltre indicato come verr\u00e0 eseguito il monitoraggio sull\u2019applicazione degli accordi in materia di formazione e su come vengono svolte le attivit\u00e0 formative anche da parte degli enti di formazione. L\u2019intento \u00e8 chiaramente quello di <strong>contrastare la formazione inefficace ed illegale<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>MODIFICHE SUI SOGGETTI TITOLATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL\u2019ALLEGATO VII<\/strong><\/h2>\n<p>La modifica consiste nella sostituzione del comma 12 dell\u2019<strong>articolo 71<\/strong> con il seguente:<\/p>\n<p>\u201c<em>I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente<\/em>\u201d.\u00a0 Con tale modifica si <strong>estende ai privati<\/strong> la titolarit\u00e0 della <strong>funzione della \u201cverifica periodica successiva\u201d<\/strong> sulle attrezzature di lavoro di cui all\u2019allegato VII del D.Lgs. 81\/08. Con ci\u00f2 si prevede che i soggetti privati abilitati ricoprano il ruolo di incaricato di servizio pubblico e rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attivit\u00e0 da loro svolte. Inoltre, poich\u00e9 la competenza <strong>non \u00e8 pi\u00f9 esclusiva delle ASL e dell\u2019INAIL<\/strong>, \u00e8 necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>NOVIT\u00c0 SUGLI OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E CONCEDENTI D\u2019USO DI ATTREZZATURE<\/strong><\/h2>\n<p>All\u2019<strong>articolo 72<\/strong>, comma 2, il secondo periodo \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201c<em>Deve altres\u00ec acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell\u2019attrezzatura, una <strong>dichiarazione autocertificativa<\/strong> del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l\u2019avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l\u2019utilizzo<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>La modifica riguarda una serie di aspetti. Innanzitutto la dichiarazione rilasciata dall\u2019utilizzatore deve essere autocertificativa e quindi non serve esibire attestazioni fornite da terzi per comprovare la formazione e l\u2019addestramento sull\u2019utilizzo l\u2019attrezzatura. Inoltre, in caso di concessione o nolo, l\u2019autocertificazione dovr\u00e0 essere rilasciata <strong>non solo dai datori di lavoro utilizzatori, ma anche dai lavoratori autonomi e dai singoli privati<\/strong>.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO PER L\u2019UTILIZZO DI ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE PARTICOLARI<\/strong><\/h2>\n<p>All\u2019<strong>articolo 73<\/strong> del D.Lgs. 81\/08 \u00e8 stato aggiunto il seguente comma: \u201c<em>4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all\u2019articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l\u2019utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che il <strong>datore di lavoro deve essere formato ed addestrato<\/strong> sull\u2019uso delle attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilit\u00e0 particolari in relazione ai loro rischi specifici. Da prestare attenzione sul fatto che tale formazione dovr\u00e0 essere erogata solo da soggetti in possesso dei<strong> requisiti previsti dal <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/pdf\/Decreto_Interministeriale_6-3-2013.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto Interministeriale 6 marzo 2013<\/a><\/strong>. Ovviamente sia la formazione che l\u2019addestramento dovranno risultare registrati. Ricordiamo che il comma \u00e8 sanzionato con la pena dell\u2019arresto da tre a sei mesi o con l\u2019ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>PER APPROFONDIRE\u2026<\/strong><\/h2>\n<p>Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle modifiche apportate dal Decreto Legge 04\/05\/2023, vi invitiamo a partecipare al seminario organizzato da Vega Formazione: <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/seminario-novita-testo-unico-sicurezza-maggio-2023-sid1171.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201cCOSA CAMBIA CON LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA INTRODOTTE A MAGGIO 2023?\u201d<\/a><\/p>\n<p>Al seguente link Vega Formazione rende disponibile il testo del <a href=\"https:\/\/www.vegaformazione.it\/h\/sicurezza-sul-lavoro-h1.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>D.Lgs. 81\/08 aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 04\/05\/2023<\/strong><\/a><\/p>\n<p>In allegato \u00e8 possibile scaricare il documento di sintesi delle modifiche apportate al D.Lgs. 81\/2008 introdotte dal D.L. 4\/5\/23. Le modifiche valgono per 60 giorni e quindi fino al 5 luglio 2023, data entro la quale il decreto dovr\u00e0 essere convertito in legge, pena la sua decadenza, in toto o con modifiche.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/modifiche-decreto-81-08-dubbi-e-certezze\/\">MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81\/08: DUBBI E CERTEZZE<\/a> proviene da <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/\">Vega Engineering<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vegaengineering.com\/news\/modifiche-decreto-81-08-dubbi-e-certezze\/\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Vega Engineering<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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