{"id":18500,"date":"2020-02-15T03:02:49","date_gmt":"2020-02-15T02:02:49","guid":{"rendered":"https:\/\/cfdfeaservice.it\/index.php\/2020\/02\/15\/cose-il-bonus-facciate-quali-lavori-finanzia-e-in-quali-zone-si-applica\/"},"modified":"2020-02-15T03:02:49","modified_gmt":"2020-02-15T02:02:49","slug":"cose-il-bonus-facciate-quali-lavori-finanzia-e-in-quali-zone-si-applica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2020\/02\/15\/cose-il-bonus-facciate-quali-lavori-finanzia-e-in-quali-zone-si-applica\/","title":{"rendered":"Cos\u2019\u00e8 il Bonus Facciate? Quali lavori finanzia e in quali zone si applica?"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Il Bonus Facciate &egrave; una nuova detrazione fiscale che consente di<br \/>\ndetrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o<br \/>\nrestauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli<br \/>\nornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p>Il <strong>Bonus Facciate<\/strong>, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, va quindi ad aggiungersi, per l&rsquo;anno 2020, alle detrazioni gi&agrave; esistenti &ldquo;per la casa&rdquo;: <strong><a href=\"https:\/\/www.unionegeometri.com\/ecobonus-decreto-crescita-penalizza-artigiani-e-piccole-imprese\/\">l&rsquo;Ecobonus<\/a><\/strong> (per il risparmio energetico), il <strong><a href=\"https:\/\/www.unionegeometri.com\/bonus-ristrutturazioni-e-sismabonus-guide-aggiornate-agenzia-entrate\/\">Sismabonus<\/a><\/strong> (per la messa in sicurezza sismica), e il Bonus Edilizia (per le ristrutturazioni edilizie), tutte quante, ricordiamo, prorogate al 2020 dall&rsquo;ultima <a href=\"https:\/\/www.theitaliantimes.it\/politica\/legge-di-bilancio-cos-e-cosa-significa-risorse-finanziarie-misure_100220\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Manovra finanziaria (apre in una nuova scheda)\">Manovra finanziaria<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Il Bonus Facciate vale, ad oggi, esclusivamente per l&rsquo;anno 2020,<br \/>\ndunque consente di detrarre in dichiarazione dei redditi il 90% delle<br \/>\nspese sostenute &ndash; dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 &ndash; per<br \/>\ninterventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna<br \/>\ndegli edifici esistenti ubicati in determinate zone.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p>Va segnalato che questa detrazione, diversamente dalle altre &ldquo;per la casa&rdquo; (<em>Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus<\/em>) non prevede un limite di spesa agevolata.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Qual &egrave; la norma di riferimento?<br \/>\n<\/h3>\n<p>Il Bonus Facciate &egrave; stato introdotto dalla Legge 160\/2019 (cd.<br \/>\nLegge di Bilancio 2020) in particolare dai commi che vanno dal 219 al<br \/>\n223.\n<\/p>\n<h3>Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?<\/h3>\n<p>Sul punto la norma non si esprime espressamente e, pur non<br \/>\nrichiamando l&rsquo;art.16-bis del DPR 917\/1986 &ndash; TUIR (che fa<br \/>\nriferimento al bonus per le Ristrutturazioni Edilizia) e che riguarda<br \/>\nsolo le persone fisiche e solo gli immobili abitativi, fa un<br \/>\nesplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41\/19982<br \/>\nche lo riguardano.<\/p>\n<h3>Questo riferimento induce a pensare che il beneficio sia limitato<br \/>\nai soli immobili a destinazione residenziale e a favore dei soli<br \/>\ncontribuenti IRPEF.<\/h3>\n<p>Tuttavia, non essendoci un espresso richiamo alla normativa sulla<br \/>\ndetrazione del 50% per le Ristrutturazioni edilizie (cfr.<br \/>\nl&rsquo;art.16-bis del DPR 917\/1986) si ritiene che l&rsquo;agevolazione si<br \/>\napplichi anche agli immobili posseduti dai soggetti IRES e con<br \/>\nriferimento agli immobili anche non residenziali.\n<\/p>\n<p>Questa interpretazione &egrave; del tutto in linea con la ratio della<br \/>\nnorma che &egrave; quella di favorire il decoro urbano tenuto anche conto<br \/>\nche gli immobili dei centri storici, anche di interesse storico e<br \/>\nartistico, sono spesso posseduti da soggetti IRES e che<br \/>\nun&rsquo;interpretazione restrittiva non consentirebbe il raggiungimento<br \/>\ndell&rsquo;obiettivo della disposizione.<\/p>\n<p>Questo aspetto merita comunque una precisa indicazione<br \/>\ninterpretativa da parte dell&rsquo;Amministrazione finanziaria.\n<\/p>\n<p>In attesa di un chiarimento in tal senso, si ricorda che, con riferimento ai soggettiI rpef, il Bonus Facciate spetterebbe a: <\/p>\n<ul>\n<li>il proprietario o il nudo proprietario dell&rsquo;edificio;<\/li>\n<li>il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l&rsquo;usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);<\/li>\n<li>locatari e comodatari,<\/li>\n<li>i soci di cooperative divise e indivise;<\/li>\n<li>i soci delle societ&agrave; semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari;<\/li>\n<li>gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, avrebbero diritto al Bonus Facciate, purch&eacute; sostengano<br \/>\neffettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui<br \/>\nbonifici:<\/p>\n<ul>\n<li>il familiare convivente del proprietario o del detentore dell&rsquo;edificio oggetto dell&rsquo;intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);<\/li>\n<li>il coniuge separato assegnatario dell&rsquo;immobile intestato all&rsquo;altro coniuge;<\/li>\n<li> il componente dell&rsquo;unione civile;<\/li>\n<li>il convivente more uxorio, non proprietario dell&rsquo;edificio n&eacute; titolare di un contratto di comodato.  <\/li>\n<\/ul>\n<h3>Quali immobili sono interessati?<\/h3>\n<p>Usufruiscono del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle<br \/>\nzone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del<br \/>\nDecreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444<\/p>\n<p>Le Zone A e B ai sensi dell&rsquo;articolo 2 del DM sopra citato<br \/>\nriguardano rispettivamente le parti del territorio:<\/p>\n<ul>\n<li>Zona A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;<\/li>\n<li>Zona B totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest&rsquo;ultime le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non &egrave; inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (1\/8 di superficie edificata) e nelle quali la densit&agrave; territoriale &egrave; superiore a 1,5 mc\/mq.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il bonus &egrave; fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che<br \/>\nper lavori effettuati su immobili composti da una o pi&ugrave; unit&agrave;<br \/>\nabitative, sempre che siano site nelle zone A e B.<\/p>\n<p>Si evidenzia che gli strumenti urbanistici di alcuni Comuni, in<br \/>\nattuazione anche di specifiche normative regionali, possono avere<br \/>\nadottato dei criteri di classificazione del territorio diversi da<br \/>\nquelli come definiti nel DM 1444\/68.<\/p>\n<p>In tali casi, si ritiene che potranno accedere al Bonus Facciate<br \/>\ngli immobili ubicati nelle parti di territorio che abbiano le<br \/>\nmedesime caratteristiche indicate dal DM 1444\/68 per le zone A e B<br \/>\nanche se diversamente denominate dalla legislazione regionale e<br \/>\nlocale e comunque sicuramente nei centri storici e per le zone<br \/>\nimmediatamente limitrofe ad essi.<\/p>\n<h3>Per le altre zone urbane sar&agrave; opportuno fare una verifica presso<br \/>\ngli uffici comunali.<br \/>\n<\/h3>\n<p>I lavori sono qualificabili, in quanto manutenzione ordinaria,<br \/>\ncome edilizia libera (verificare l&rsquo;esistenza a livello locale e con<br \/>\nriferimento allo specifico intervento di eventuali prescrizioni anche<br \/>\ntecniche). L&rsquo;effettuazione in forma unitaria di altre opere oltre a<br \/>\nquelle indicate nel Bonus Facciate pu&ograve; determinare l&rsquo;applicazione<br \/>\ndi procedure edilizie diverse come ad esempio la CILA. In ogni caso &egrave;<br \/>\ncomunque consigliabile verificare anche la presenza di eventuali<br \/>\nvincoli di natura storico &ndash; culturale o paesaggistica (DLgs. 42\/04)<br \/>\nsull&rsquo;area nella quale &egrave; sito l&rsquo;immobile o sull&rsquo;immobile<br \/>\nmedesimo.<\/p>\n<p>Dal punto di vista dei fabbricati interessati dai benefici, si<br \/>\nritiene che rientrino nel Bonus Facciate anche gli interventi<br \/>\neseguiti su immobili non residenziali, ferma restando la necessit&agrave;<br \/>\ndi una conferma da parte dell&rsquo;Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<h3>Quali sono gli interventi agevolati?<\/h3>\n<p>Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di<br \/>\nrecupero o restauro della facciata esterna degli edifici effettuati<br \/>\nsulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e<br \/>\nfregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura<br \/>\nesterna.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p>Se l&rsquo;intervento effettuato sulla facciata (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenza l&rsquo;edificio dal punto di vista termico, cio&egrave; modifica le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell&rsquo;involucro dell&rsquo;edificio che hanno un impatto sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache) o interessa pi&ugrave; del 10% dell&rsquo;intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all&rsquo;esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del MISE dell&rsquo;11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Per quanto riguarda le ristrutturazioni importanti (di primo e<br \/>\nsecondo livello) le prescrizioni sono riportate ai Capitoli 2, 3 e 4<br \/>\ndell&rsquo;Allegato 1 al DM26\/6\/2015, mentre per le riqualificazioni<br \/>\nenergetiche si fa riferimento ai Capitoli 2 e 5 dell&rsquo;Allegato 1 al<br \/>\nDM26\/6\/2015.<\/p>\n<p>In questi casi, inoltre, per poter usufruire della detrazione,<br \/>\nsar&agrave; necessario acquisire l&rsquo;asseverazione di un tecnico che<br \/>\nverifichi i requisiti previsti sui limiti prescritti dalla legge<br \/>\nsulla trasmittanza termica dell&rsquo;involucro opaco e seguire le<br \/>\nprocedure di comunicazione all&rsquo;ENEA, previste per gli interventi di<br \/>\nefficientamento energetico.\n<\/p>\n<h3>Come si usufruisce della detrazione bonus facciate?<\/h3>\n<p>Il Bonus Facciate &egrave; fruibile soltanto sotto forma di detrazione<br \/>\nd&rsquo;imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote<br \/>\nannuali costanti e di pari importo da detrarre nell&rsquo;anno di<br \/>\nsostenimento delle spese e in quelli successivi.<\/p>\n<p>Per questa agevolazione non sono ammessi:<\/p>\n<ul>\n<li>n&eacute; la cessione del credito<\/li>\n<li>n&eacute; lo sconto sul corrispettivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Va precisato che per usufruire della detrazione d&rsquo;imposta i<br \/>\nbeneficiari devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati<br \/>\ncatastali identificativi dell&rsquo;immobile e, se i lavori sono effettuati<br \/>\ndal detentore, gli estremi di registrazione dell&rsquo;atto che ne<br \/>\ncostituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo<br \/>\ndella detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici<br \/>\nla relativa documentazione.<\/p>\n<p>Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto<br \/>\nmediante bonifico bancario &ldquo;parlante&rdquo; dal quale risulti la<br \/>\ncausale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della<br \/>\ndetrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del<br \/>\nsoggetto a favore del quale il bonifico &egrave; effettuato.<\/p>\n<p>Ai fini dei controlli sulla detrazione, le banche presso le quali<br \/>\nsono disposti i bonifici trasmettono all&rsquo;Agenzia delle entrate in via<br \/>\ntelematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della<br \/>\ndetrazione e dei destinatari dei pagamenti.<\/p>\n<p>La detrazione non &egrave; riconosciuta per violazione dell&rsquo;obbligo di<br \/>\nindicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di<br \/>\npagamenti secondo modalit&agrave; diverse da quelle previste, esecuzione di<br \/>\nopere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate,<br \/>\nviolazione delle norme in materia di tutela della salute e della<br \/>\nsicurezza sul luogo di lavoro.<\/p>\n<p>Se i lavori sulle facciate hanno un&rsquo;incidenza anche dal punto di<br \/>\nvista termico &egrave; possibile usufruire sia del Bonus Facciate che<br \/>\ndell&rsquo;Ecobonus?<\/p>\n<p>In caso di interventi che intervengono sulla facciata e conseguono<br \/>\nun risparmio energetico come nel caso del cappotto termico &egrave; sempre<br \/>\npossibile, purch&eacute; ne ricorrano le condizioni, decidere di usufruire,<br \/>\nin alternativa al Bonus Facciate, dell&rsquo;Ecobonus.<\/p>\n<h3>Naturalmente, per le medesime spese, il contribuente potr&agrave;<br \/>\nusufruire solo di una delle due agevolazioni. Bonus Facciate o<br \/>\nEcobonus.<\/h3>\n<p>L&rsquo;Ecobonus, se da un lato ha il vantaggio di essere riconosciuto<br \/>\nanche ai soggetti titolari di reddito di impresa per i propri beni<br \/>\nstrumentali, e di consentire la cessione del credito di imposta,<br \/>\ndall&rsquo;altro prevede delle percentuali di detrazione inferiori<br \/>\nrispetto al 90% riconosciuto in caso di Bonus Facciate e dei limiti<br \/>\nmassimi di detrazione\n<\/p>\n<p>Diversamente pare possibile diversificare gli interventi, ad esempio, di rifacimento &ldquo;estetico&rdquo; della facciata che incida su ornamenti e fregi e rifacimento del cappotto termico tenendo separate le fatture e i bonifici relativi alle due diverse tipologie di lavori onde poter accedere ai due differenti bonus fiscali, ossia al <strong>Bonus Facciate<\/strong> per i lavori di rifacimento degli ornamenti e dei fregi, l&rsquo;Ecobonus per il cappotto termico.<\/p>\n<p>Questa possibilit&agrave; sembrerebbe ammessa in base a quanto precisato<br \/>\ndall&rsquo;Agenzia delle Entrate, con la R.M. 152\/E\/2007 che &egrave;<br \/>\nintervenuta per ammettere a determinate condizioni la compatibilit&agrave;<br \/>\ntra Bonus per le Ristrutturazioni Edilizie ed Ecobonus.<\/p>\n<p>In questo documento, infatti, &egrave; stato precisato che nel caso in<br \/>\ncui sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di<br \/>\nristrutturazione e anche lavori diretti al risparmio energetico, il<br \/>\ncontribuente pu&ograve; scegliere, limitatamente a questi ultimi, di<br \/>\napplicare l&rsquo;Ecobonus a condizione che:<\/p>\n<ul>\n<li>per le relative spese, non abbia gi&agrave; usufruito di altra detrazione,<\/li>\n<li>nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico;<\/li>\n<li>il contribuente abbia osservato gli adempimenti specifici a norma di legge previsti dall&rsquo;art. 4 del citato DM del 19 febbraio 2007 (rilascio dell&rsquo;asseverazione dal tecnico abilitato, invio della copia dell&rsquo;attestato di certificazione\/qualificazione energetica e scheda informativa all&rsquo;ENEA, ecc.), fermo restando l&rsquo;obbligo di conservazione ed esibizione, a richiesta degli Uffici, delle fatture e delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese sulle quali si applica la detrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Analoga possibilit&agrave; sembra potersi ammettere anche per l&rsquo;ipotesi di lavori che comportano la realizzazione sullo stesso edificio, sempre nel rispetto delle condizioni di legge per l&rsquo;una e per l&rsquo;altra agevolazione, di interventi che possono accedere al Bonus Facciate e all&rsquo;Ecobonus.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/bonus-facciate-guida-completa-bonus-facciate\/\">Cos&rsquo;&egrave; il Bonus Facciate? Quali lavori finanzia e in quali zone si applica?<\/a> proviene da <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/\">Unione Geometri<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionegeometri.com\/bonus-facciate-guida-completa-bonus-facciate\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Mauro Melis<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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