{"id":16994,"date":"2019-12-31T03:01:35","date_gmt":"2019-12-31T02:01:35","guid":{"rendered":"https:\/\/cfdfeaservice.it\/index.php\/2019\/12\/31\/legge-di-bilancio-2020-le-misure-fiscali-di-interesse-per-ledilizia\/"},"modified":"2019-12-31T03:01:35","modified_gmt":"2019-12-31T02:01:35","slug":"legge-di-bilancio-2020-le-misure-fiscali-di-interesse-per-ledilizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.cfdfeaservice.it\/index.php\/2019\/12\/31\/legge-di-bilancio-2020-le-misure-fiscali-di-interesse-per-ledilizia\/","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2020 \u2013 Le misure fiscali di interesse per l\u2019edilizia \u2013"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Approvato dal Senato, mediante voto di fiducia, il disegno di<br \/>\nlegge di Bilancio 2020 che, insieme al D.L. 124\/2019 (cd. DL<br \/>\nFiscale), compone la Manovra economico finanziaria per il 2020.<\/p>\n<p>Le misure fiscali d&rsquo;interesse per il settore dell&rsquo;edilizia:<br \/>\ndalla proroga annuale dei bonus edilizi (ristrutturazioni ed<br \/>\nEcobonus) all&rsquo;introduzione, solo per il 2020, del bonus facciate,<br \/>\nal mantenimento dello sconto in fattura per i soli lavori<br \/>\ncondominiali di risparmio energetico di importo pari o superiore a<br \/>\n200.000 euro.<\/p>\n<h3>Clausola di salvaguardia IVA (art.1. co.3)<\/h3>\n<p>Viene prevista l&rsquo;eliminazione, per il 2020, della cd &ldquo;clausola<br \/>\ndi salvaguardia&rdquo; che avrebbe comportato, dal prossimo anno,<br \/>\nl&rsquo;aumento dell&rsquo;aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25,2%, e di<br \/>\nquella ridotta dal 10% all&rsquo;13%, con un costo per il bilancio dello<br \/>\nStato pari a circa 23 miliardi di euro.<\/p>\n<h3>Unificazione disciplina IMU-TASI (art.1, co. 4-5 e 738-783)<\/h3>\n<p>La legge di Bilancio 2020 riscrive la disciplina delle imposte<br \/>\nmunicipali sul possesso immobiliare, unificando a decorrere dal 2020<br \/>\nle attuali IMU e TASI (quest&rsquo;ultima oggetto di definitiva<br \/>\nabolizione) nella cosiddetta &ldquo;nuova IMU&rdquo;.<\/p>\n<p>L&rsquo;impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente<br \/>\nle regole attuali, per quanto riguarda l&rsquo;ambito soggettivo nonch&eacute;<br \/>\ngli immobili sottoposti a tassazione.<\/p>\n<h3>L&rsquo;aliquota di base &egrave; fissata all&rsquo;8,6 per mille, con facolt&agrave;<br \/>\ndei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.<\/h3>\n<p>Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle<br \/>\nimprese del settore, viene innanzitutto confermato che i fabbricati<br \/>\ncostruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare<br \/>\nl&rsquo;imposta con aliquota dell&rsquo;1 per mille (con possibilit&agrave; di<br \/>\nvariazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), cos&igrave; come attualmente<br \/>\nprevisto ai fini TASI. Mentre, dal 1&deg; gennaio 2022, viene confermata<br \/>\nl&rsquo;esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla &ldquo;nuova IMU&rdquo;,<br \/>\ncos&igrave; come &egrave; stato previsto dal DL crescita (art.7-bis DL 34\/2019,<br \/>\nconv. nella legge 58\/2019).<\/p>\n<h3>&ldquo;Cedolare secca&rdquo; per i contratti a canone concordato (art.1,<br \/>\nco.6)<\/h3>\n<p>In tema di &ldquo;cedolare secca&rdquo;, la legge di Bilancio interviene<br \/>\nin via definitiva sull&rsquo;aliquota applicabile per i contratti &ldquo;a<br \/>\ncanone concordato&rdquo; che, a decorrere dal 2020, &egrave; fissata in misura<br \/>\nridotta al 10% (anzich&eacute; al 15%).<\/p>\n<p>Si ricorda, al riguardo, che il regime della &ldquo;cedolare secca&rdquo;<br \/>\n&egrave; stato introdotto dal 2011 con riferimento all&rsquo;affitto di<br \/>\nabitazioni, e consente di &ldquo;sottrarre&rdquo; il reddito da locazione<br \/>\ndall&rsquo;ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali<br \/>\nregionali e comunali, per assoggettarlo ad un&rsquo;imposta &ldquo;secca&rdquo;<br \/>\ndel 21% (per i contratti &ldquo;a canone libero&rdquo;) o del 10% (in caso di<br \/>\ncontratti &ldquo;a canone concordato&rdquo;, riconosciuta inizialmente solo<br \/>\nper il quadriennio 2014 -2019), sostitutiva anche dell&rsquo;imposta di<br \/>\nregistro e di bollo.<\/p>\n<h3> Eliminazione dello sconto in fattura (art.1, co.70 e 176)<\/h3>\n<p>La legge di Bilancio 2020 rivede l&rsquo;ambito di applicazione dello<br \/>\nsconto in fattura per quel che riguarda gli interventi agevolabili<br \/>\ncon il Sismabonus e con l&rsquo;Ecobonus.<\/p>\n<p>In particolare, dal 1&deg; gennaio 2020, tale possibilit&agrave; di<br \/>\nfruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione<br \/>\ndiretta, ovvero della cessione del credito:<\/p>\n<ul>\n<li>resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l&rsquo;Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In particolare, lo sconto continua, dunque, ad essere consentito<br \/>\nsolo per i lavori di risparmio energetico, purch&eacute; qualificati come<br \/>\nristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in<br \/>\ncui venga interessato l&rsquo;involucro edilizio con un&rsquo;incidenza<br \/>\nsuperiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva<br \/>\ndell&rsquo;edificio (cfr. DM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la<br \/>\ncertificazione energetica), e che interessino l&rsquo;impianto termico per<br \/>\nil servizio di climatizzazione invernale e\/o estiva asservito<br \/>\nall&rsquo;intero edificio.<\/p>\n<p>Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all&rsquo;impresa sotto<br \/>\nforma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite<br \/>\nF24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri<br \/>\nfornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da<br \/>\nparte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad<br \/>\nistituti di credito e ad intermediari finanziari;<\/p>\n<p>viene abrogata per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed<br \/>\nEcobonus per interventi sulle singole unit&agrave; immobiliari), per i<br \/>\nquali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di<br \/>\nimposta, in alternativa alla fruizione diretta.<\/p>\n<p>In sostanza, con l&rsquo;eliminazione di tale misura, si rendono<br \/>\ninefficaci le disposizioni attuative contenute nel Provvedimento del<br \/>\nDirettore dell&rsquo;Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019<br \/>\nche indica le modalit&agrave; e i termini con i quali il fornitore pu&ograve;<br \/>\nrecuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d&rsquo;imposta da<br \/>\ncompensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori. Resta,<br \/>\nquindi, da chiarire se lo stesso Provvedimento sia comunque<br \/>\napplicabile alle ipotesi per le quali &egrave; ancora ammesso lo sconto.<\/p>\n<h3>Credito d&rsquo;imposta per il monitoraggio strutturale dei fabbricati<br \/>\n(art.1, co.118)<\/h3>\n<p>Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili,<br \/>\nviene introdotto un credito d&rsquo;imposta, ai fini delle imposte sul<br \/>\nreddito, per le spese documentate relative all&rsquo;acquisizione e<br \/>\npredisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.<\/p>\n<p>Per il suddetto credito d&rsquo;imposta vengono stanziati 1,5 milioni<br \/>\ndi euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.<\/p>\n<p>Con decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze, da<br \/>\nadottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della<br \/>\nlegge di Bilancio, verranno definiti i criteri e le procedure per<br \/>\nl&rsquo;accesso al beneficio.<\/p>\n<h3>Proroga Bonus edilizia e Ecobonus (art.1, co.175)<\/h3>\n<p>Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus<br \/>\nfiscali in scadenza a fine anno ed, in particolare della:<\/p>\n<ul>\n<li>detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unit&agrave; immobiliari (cd. Ecobonus singole unit&agrave;), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205\/2017 (legge di Bilancio 2018).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resta ferma l&rsquo;applicabilit&agrave; sino al 31 dicembre 2021<br \/>\ndell&rsquo;Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti<br \/>\ncomuni condominiali e del Sismabonus, anch&rsquo;esso in scadenza il 31<br \/>\ndicembre 2021;<\/p>\n<p>detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle<br \/>\nabitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese<br \/>\npari a 96.000 euro.<\/p>\n<h2>La proroga a tutto il 2020 riguarda anche:<\/h2>\n<ul>\n<li>la detrazione del 50% per l&rsquo;acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d&rsquo;acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;<\/li>\n<li>la detrazione del 50% per l&rsquo;acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;<\/li>\n<li>detrazione IRPEF per l&rsquo;acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all&rsquo;arredo dell&rsquo;immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicher&agrave; ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche per il 2020 la proroga del &ldquo;bonus mobili&rdquo; viene<br \/>\nriconosciuta ai soggetti che sull&rsquo;abitazione da arredare hanno<br \/>\navviato interventi, agevolati con il &ldquo;bonus edilizia&rdquo;, a<br \/>\ndecorrere dal 1&deg; gennaio 2019, escludendo quelli iniziati<br \/>\nantecedentemente a tale data.<\/p>\n<p>A questi &egrave; riconosciuto il &ldquo;bonus mobili&rdquo; sempre nel limite<br \/>\nmassimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente<br \/>\ngi&agrave; agevolate nel 2019.<\/p>\n<p>Resta fermo che l&rsquo;acquisto agevolato deve riguardare mobili o<br \/>\ngrandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A<br \/>\nper i forni) e le apparecchiature per cui &egrave; prevista l&rsquo;etichetta<br \/>\nenergetica. Allo stesso modo &egrave; confermata la ripartizione decennale<br \/>\ndel beneficio.<\/p>\n<h3>Eliminata la cessione del credito per i &ldquo;lavori energetici&rdquo;<br \/>\ndel Bonus Edilizia (art.1, co. 176)<\/h3>\n<p>Viene abrogata la facolt&agrave;, per i contribuenti che beneficiano<br \/>\ndella detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di<br \/>\nrisparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi, di optare<br \/>\nper la cessione del credito.<\/p>\n<p>Tale possibilit&agrave;, come noto, veniva riconosciuta nei confronti<br \/>\ndell&rsquo;impresa che ha eseguito l&rsquo;intervento, o dei fornitori dei<br \/>\nbeni e servizi, con previsione di una sola ulteriore cessione sempre<br \/>\nai fornitori collegati ai lavori, e con esclusione della cessione a<br \/>\nistituti di credito e intermediari finanziari.<\/p>\n<p>Si tratta esclusivamente dei lavori previsti dall&rsquo;art.16-bis,<br \/>\nco.1, lett.h, del DPR 917\/1986&ndash;TUIR, finalizzati al conseguimento<br \/>\ndei risparmi energetici dell&rsquo;abitazione.<\/p>\n<p>Con questa abrogazione, vengono meno le disposizioni attuative<br \/>\ndefinite nel Provvedimento del Direttore dell&rsquo;Agenzia delle Entrate<br \/>\nn.660057 del 31 luglio 2019 che ha stabilito le procedure per la<br \/>\ncessione del credito d&rsquo;imposta relativamente a tale fattispecie.<\/p>\n<h3>Credito d&rsquo;imposta per investimenti in beni strumentali &ndash;<br \/>\n&ldquo;Impresa 4.0&rdquo; (art.1, co.184-197)<\/h3>\n<p>Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti<br \/>\nvigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal 2020, saranno sostituiti da<br \/>\nun credito d&rsquo;imposta.<\/p>\n<p>In particolare, si tratta di una nuova forma di bonus che dovrebbe<br \/>\nfavorire l&rsquo;acquisto di beni strumentali nuovi nonch&eacute; l&rsquo;acquisto di<br \/>\nbeni &ldquo;industria 4.0&rdquo;.<\/p>\n<p>L&rsquo;agevolazione sar&agrave; riconosciuta alle imprese che abbiano<br \/>\neffettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure<br \/>\nentro il 30 giugno 2021, a condizione che l&rsquo;ordine risulti accettato<br \/>\ndal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento<br \/>\ndi almeno il 20% del costo del bene.<\/p>\n<p>Potranno accedervi tutte le imprese residenti nel territorio dello<br \/>\nStato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti)<br \/>\nindipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di<br \/>\nappartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione<br \/>\ndel reddito.<\/p>\n<h3>Il bonus avr&agrave; come oggetto:<\/h3>\n<ul>\n<li>beni materiali nuovi, strumentali all&rsquo;esercizio d&rsquo;impresa;<\/li>\n<li>beni materiali nuovi, strumentali all&rsquo;esercizio d&rsquo;impresa, elencati nell&rsquo;allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;<\/li>\n<li>beni immateriali nuovi, strumentali all&rsquo;esercizio d&rsquo;impresa, di cui all&rsquo;allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall&rsquo;articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Il nuovo credito d&rsquo;imposta sar&agrave; concesso in misura variabile a<br \/>\nseconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito. Nello<br \/>\nspecifico:<\/h3>\n<ul>\n<li>per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d&rsquo;imposta &egrave; riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro;<\/li>\n<li>per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello &ldquo;Industria 4.0&rdquo; (a cui si applicava l&rsquo;iperammortamento), elencati nell&rsquo;allegato A della legge 232\/2016, il credito d&rsquo;imposta &egrave; stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro;<\/li>\n<li>per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali &ldquo;Industria 4.0&rdquo;, elencati nell&rsquo;allegato B della legge 232\/2016, &egrave; riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il bonus sar&agrave; fruibile solo in compensazione &ldquo;orizzontale&rdquo;,<br \/>\nossia tra tributi diversi (articolo 17 del D. Lgs. n. 241\/97) in 5<br \/>\nquote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli<br \/>\ninvestimenti in beni immateriali &ldquo;Industria 4.0&rdquo;. L&rsquo;utilizzo<br \/>\npotr&agrave; partire a decorrere dall&rsquo;anno successivo a quello di entrata<br \/>\nin funzione dei beni ovvero a decorrere dall&rsquo;anno successivo a quello<br \/>\ndell&rsquo;avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti<br \/>\nmateriali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l&rsquo;interconnessione di<br \/>\ndetti beni avvenga in un periodo d&rsquo;imposta successivo a quello della<br \/>\nloro entrata in funzione sar&agrave; comunque possibile iniziare a fruire<br \/>\ndel credito d&rsquo;imposta per la parte spettante per i beni non-Industria<br \/>\n4.0.<\/p>\n<p>Sar&agrave; possibile cumulare il credito d&rsquo;imposta con altre<br \/>\nagevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione<br \/>\nche tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.<\/p>\n<p>In caso di cessione o destinazione all&rsquo;estero del bene agevolato<br \/>\nentro il 31 dicembre del secondo anno successivo all&rsquo;acquisto, il<br \/>\ncredito va ricalcolato escludendo dallo stesso il costo relativo al<br \/>\nbene stesso e riversando all&rsquo;Erario l&rsquo;ammontare gi&agrave; fruito.<\/p>\n<p>Va, infine, sottolineato che per i beni acquistati nel 2020, ma<br \/>\nordinati nel 2019, resta in vigore la vecchia disciplina del super e<br \/>\niperammortamento. Il testo dell&rsquo;emendamento lo chiarisce al comma<br \/>\n196. Il nuovo bonus non si applicher&agrave; in tutti quei casi in cui il<br \/>\nbene sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2019 con il pagamento<br \/>\ndell&rsquo;acconto del 20%, come previsto dall&rsquo;attuale disciplina.<\/p>\n<h3>&ldquo;Bonus facciate&rdquo; (art.1, co.219-224)<\/h3>\n<p>La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90%<br \/>\nper la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (&ldquo;Bonus<br \/>\nfacciate&rdquo;).<\/p>\n<p>Nel dettaglio, si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in<br \/>\nragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse<br \/>\nla mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro<br \/>\ndella facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali<br \/>\nOmogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.<\/p>\n<h3>Laddove l&rsquo;intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o<br \/>\ntinteggiatura esterna)<\/h3>\n<ul>\n<li>influenzi dal punto di vista termico l&rsquo;edificio<\/li>\n<li>ovvero interessi pi&ugrave; del 10% dell&rsquo;intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso,<\/li>\n<li>questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di<br \/>\ncui ai co.3-bis e 3-ter dell&rsquo;art.14 del DL 63\/2013, convertito con<br \/>\nmodifiche nella legge 90\/2013, relative al monitoraggio da parte<br \/>\ndell&rsquo;ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a<br \/>\nseguito della realizzazione degli interventi, nonch&eacute; quelle relative<br \/>\nalla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per<br \/>\nsingola tipologia di intervento, le procedure e alle modalit&agrave; di<br \/>\nesecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ,<br \/>\neseguiti dall&rsquo;ENEA.\n<\/p>\n<p>Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia<br \/>\nedilizia (il citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica<br \/>\n(cd. Ecobonus), l&rsquo;agevolazione viene ammessa esclusivamente per le<br \/>\nspese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata,<br \/>\nsu balconi o su ornamenti e fregi.<\/p>\n<p>L&rsquo;agevolazione &egrave; fruibile soltanto sotto forma di detrazione<br \/>\nd&rsquo;imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a<br \/>\ndecorrere dall&rsquo;anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.<\/p>\n<p>Pertanto, per tale agevolazione non &egrave; ammessa n&eacute; la cessione del<br \/>\ncredito n&eacute; lo sconto sul corrispettivo.<\/p>\n<p>Si evidenzia, infine, che la disposizione, pur non richiamando<br \/>\nl&rsquo;art.16bis del DPR 917\/1986 &ndash; TUIR (cd. Bonus edilizia), fa un<br \/>\nesplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41\/1998.<br \/>\nPertanto, ci&ograve; porta a ritenere che il beneficio si applichi ai soli<br \/>\nimmobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli<br \/>\ncontribuenti IRPEF. Tale aspetto merita comunque una precisa<br \/>\nindicazione interpretativa da parte dell&rsquo;Amministrazione<br \/>\nfinanziaria.<\/p>\n<h3>Reintroduzione dell&rsquo;ACE (art. 1, co.287)<\/h3>\n<p>A decorrere dal periodo d&rsquo;imposta 2019, viene reintrodotto<br \/>\nl&rsquo;Aiuto alla Crescita Economica (ACE) come incentivo alla<br \/>\npatrimonializzazione delle imprese, al posto della cd &ldquo;Mini-Ires&rdquo;<br \/>\nche viene cos&igrave; abrogata.<\/p>\n<p>Si tratta, in particolare, dell&rsquo;applicazione di un rendimento<br \/>\n&ldquo;nozionale&rdquo;, fissato all&rsquo;1,3%, all&rsquo;aumento di capitale<br \/>\napportato in azienda, che &egrave; deducibile per societ&agrave; di capitali, di<br \/>\npersone e ditte individuali dal reddito imponibile netto.<\/p>\n<p>L&rsquo;agevolazione era stata abrogata dal 2019 e sostituita con un<br \/>\naltro incentivo diretto a favorire la capitalizzazione delle imprese<br \/>\nche, tuttavia, non &egrave; stato mai operativo ed utilizzato, soprattutto<br \/>\nper la sua complessit&agrave; applicativa.<\/p>\n<h3>Proroga del Credito d&rsquo;imposta per investimenti nel Mezzogiorno<br \/>\n(art. 1, co.319)<\/h3>\n<p>Viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 il &ldquo;Credito di imposta<br \/>\nper il Mezzogiorno&rdquo; che,  istituito dalla legge di Stabilit&agrave; 2016,<br \/>\nviene riconosciuto per l&rsquo;acquisto di beni strumentali nuovi<br \/>\ndestinati a strutture produttive site nelle regioni Campania, Puglia,<br \/>\nBasilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.<\/p>\n<p>Nello specifico, per tali acquisti, a favore delle imprese &egrave;<br \/>\nattribuito un credito d&rsquo;imposta nella misura massima del 20% per le<br \/>\npiccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con<br \/>\ndecorrenza dal 1&deg; gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.<\/p>\n<p>Si ricorda, inoltre, che la disciplina agevolativa del credito<br \/>\nd&rsquo;imposta per il Sud &egrave; stata successivamente modificata dal cd.<br \/>\n&ldquo;Decreto Mezzogiorno&rdquo; che ha previsto tra l&rsquo;altro:<\/p>\n<ul>\n<li>l&rsquo;aumento del credito d&rsquo;imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);<\/li>\n<li>l&rsquo;eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti &ldquo;de minimis&rdquo; e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese;<\/li>\n<li>nuove modalit&agrave; di determinazione del credito d&rsquo;imposta spettante, che dovr&agrave; essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non pi&ugrave; al netto, degli ammortamenti fiscali;<\/li>\n<li>l&rsquo;aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d&rsquo;investimento.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Revisione della tax expenditures (art.1, co.629)<\/h3>\n<p>A decorrere dal periodo di imposta 2020, viene introdotta una<br \/>\nsoglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef relative a oneri<br \/>\ndi spesa, riconosciute nella misura del 19%, ai sensi dell&rsquo;art.15<br \/>\ndel DPR 917\/1986-TUIR, si azzerano con gradualit&agrave;.<\/p>\n<h3>Nello specifico, la suddetta detrazione spetta:<\/h3>\n<ul>\n<li>al 100%, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;<\/li>\n<li>per la parte corrispondente al rapporto tra l&rsquo;importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di redditi superiori a 240.000 euro, conseguentemente, non<br \/>\nspettano le suddette detrazioni.<\/p>\n<p>Il reddito complessivo &egrave; assunto al netto del reddito dell&rsquo;unit&agrave;<br \/>\nimmobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle<br \/>\nrelative pertinenze.<\/p>\n<p>Oltre che per le spese sanitarie, per gli oneri relativi a<br \/>\ninteressi passivi e oneri accessori relativi a mutui contratti per<br \/>\nl&rsquo;acquisto e per la costruzione dell&rsquo;abitazione principale, la<br \/>\ndetrazione compete per l&rsquo;intero importo a prescindere<br \/>\ndall&rsquo;ammontare del reddito complessivo.<\/p>\n<p>Rientra, invece, nella suddetta limitazione  la detrazione Irpef<br \/>\nper le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,<br \/>\nprotezione o restauro dei beni &ldquo;vincolati&rdquo; (art.15, co.1, lett.g<br \/>\ndel DPR 917\/1986).<\/p>\n<h3>Tracciabilit&agrave; delle detrazioni d&rsquo;imposta (art.1, co.679-680)<\/h3>\n<p>Viene previsto, inoltre, che, per fruire delle detrazioni IRPEF<br \/>\npari al 19%, ai sensi dell&rsquo;art.15 del TUIR e di altre disposizioni<br \/>\nnormative (non specificate), gli oneri devono essere pagati con<br \/>\nversamento bancario o postale, oltre al bonifico bancario o postale,<br \/>\noppure attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni<br \/>\nbancari e circolari.<\/p>\n<h3>Estromissione dei beni d&rsquo;impresa (art.1, co.690)<\/h3>\n<p>Viene confermata anche per il 2020 la disposizione che agevola<br \/>\nl&rsquo;estromissione dei beni posseduti dagli imprenditori individuali<br \/>\nal 31 ottobre 2019, per esclusioni dal patrimonio dell&rsquo;impresa<br \/>\neffettuate dal 1&deg; gennaio 2020  al 31 maggio 2020, con pagamento di<br \/>\nun&rsquo;imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all&rsquo;8%.<\/p>\n<p>In merito si ricorda che la Legge di Stabilit&agrave; 2016 aveva<br \/>\nprevisto la facolt&agrave; di estromissione dei beni d&rsquo;impresa, che<br \/>\nconsiste nell&rsquo;esclusione dei beni immobili (strumentali e non) dal<br \/>\npatrimonio dell&rsquo;impresa a favore sia delle societ&agrave; (Snc, Sas, Srl,<br \/>\nSpa, Sapa), sia degli imprenditori individuali.<\/p>\n<p>Come gi&agrave; le Leggi di Bilancio 2017 e 2019, anche l&rsquo;attuale<br \/>\nManovra interviene su tale disciplina e reintroduce la facolt&agrave; di<br \/>\nestromissione agevolata per i soli imprenditori individuali, e in<br \/>\nrelazione ai beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019.<\/p>\n<p>L&rsquo;esclusione dal patrimonio dell&rsquo;impresa deve essere<br \/>\neffettuata dal 1&deg; gennaio 2020 al 31 maggio 2020, mediante il<br \/>\npagamento di un&rsquo;imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP, con aliquota<br \/>\ndell&rsquo;8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente,<br \/>\nentro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.<\/p>\n<p>L&rsquo;imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale<br \/>\ndegli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente<br \/>\nriconosciuto.<\/p>\n<p>L&rsquo;estromissione ha effetto dal periodo d&rsquo;imposta 2020 e si<br \/>\napplicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativa<br \/>\nall&rsquo;assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di<br \/>\nStabilit&agrave; 2016.<\/p>\n<h3>Rivalutazione terreni dei privati  (art. 1 co.693-694)<\/h3>\n<p>Viene disposta un&rsquo;ulteriore riapertura dei termini per la<br \/>\nrivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle<br \/>\npartecipazioni, possedute da privati non esercenti attivit&agrave;<br \/>\ncommerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.<\/p>\n<p>In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilit&agrave; di<br \/>\nrideterminare il valore d&rsquo;acquisto dei terreni edificabili ed<br \/>\nagricoli posseduti da privati non esercenti attivit&agrave; commerciale<br \/>\nalla data del 1&deg; gennaio 2020, mediante la redazione di una perizia<br \/>\ngiurata di stima ed il versamento di un&rsquo;imposta sostitutiva delle<br \/>\nimposte sul reddito, pari, dal 2020, all&rsquo;11% dell&rsquo;intero valore<br \/>\nrivalutato delle aree.<\/p>\n<h3>Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel<br \/>\ncaso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2020.<\/h3>\n<p>Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono<br \/>\nutilizzare il nuovo valore dell&rsquo;area come riferimento (&ldquo;nuovo<br \/>\nvalore d&rsquo;acquisto&rdquo;) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi<br \/>\n(ossia della cd. &ldquo;plusvalenza&rdquo; &ndash; artt.67 e 68 del D.P.R.<br \/>\n917\/1986 &ndash; TUIR) e delle imposte d&rsquo;atto dovute in fase di<br \/>\ncessione del terreno.<\/p>\n<h3>Imposta sostitutiva su plusvalenze patrimoniali (art. 1, co. 695)<\/h3>\n<p>Viene innalzata dal 20% al 26% l&rsquo;aliquota dell&rsquo;imposta<br \/>\nsostitutiva dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a<br \/>\ntitolo oneroso di beni immobili (escluse le aree edificabili)<br \/>\nacquistati o costruiti da meno di 5 anni.<\/p>\n<p>In particolare, il venditore soggetto IRPEF, all&rsquo;atto della<br \/>\ncessione, richiede al notaio, in deroga alla disciplina di cui<br \/>\nall&rsquo;articolo 67, co.1, lett.b), DPR 917\/1986 &ndash; TUIR, l&rsquo;applicazione<br \/>\ndell&rsquo;imposta sostituiva sulla plusvalenza, che, diversamente,<br \/>\nconcorrerebbe alla determinazione del suo reddito imponibile tra i<br \/>\ncd. &ldquo;redditi diversi&rdquo; .<\/p>\n<p>A seguito della richiesta, il notaio provvede anche<br \/>\nall&rsquo;applicazione e al versamento dell&rsquo;imposta, ricevendo la provvista<br \/>\ndal cedente. Il notaio comunica altres&igrave; all&rsquo;Agenzia delle entrate i<br \/>\ndati relativi alle cessioni, secondo le modalit&agrave; stabilite dal<br \/>\nProvvedimento 12 gennaio 2007.<\/p>\n<h3>Rivalutazione beni d&rsquo;impresa (art. 1, co.696-704)<\/h3>\n<p>Viene, infine, prevista una nuova riapertura dei termini anche per<br \/>\nla rivalutazione dei beni d&rsquo;impresa risultanti nel bilancio<br \/>\nrelativo all&rsquo;esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con<br \/>\napplicazione di un&rsquo;imposta sostitutiva del 12% per i beni<br \/>\nammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, da applicare<br \/>\nsul maggior valore riconosciuto.<\/p>\n<p>La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla<br \/>\nstessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo<br \/>\ninventario e nella nota integrativa.<\/p>\n<p>Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio<br \/>\nrelativo all&rsquo;esercizio 2019, verranno riconosciuti, in termini di<br \/>\nmaggior valore dei beni ai fini dell&rsquo;ammortamento a decorrere dal<br \/>\n2022 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello di<br \/>\nrivalutazione).<\/p>\n<p>Viene, inoltre, ammessa la possibilit&agrave; di operare l&rsquo;affrancamento<br \/>\ndel saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto<br \/>\nin bilancio, con il pagamento di un&rsquo;imposta sostitutiva delle<br \/>\nimposte sul reddito e dell&rsquo;IRAP, pari al 10%.<\/p>\n<p>Il versamento delle suddette imposte deve essere effettuato<br \/>\nsecondo le modalit&agrave; di seguito evidenziate:<\/p>\n<h3>Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi degli<br \/>\nartt. 17-23 del D.Lgs. 241\/1997.<\/h3>\n<p>In conclusione, si ricorda che sono espressamente esclusi dalla<br \/>\nsuddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio &egrave;<br \/>\ndiretta l&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;impresa, ossia gli &ldquo;immobili merce&rdquo;<br \/>\ndelle imprese di costruzione, mentre tale facolt&agrave; &egrave; riconosciuta<br \/>\nper altre tipologie di immobili (ad esempio, gli &ldquo;immobili<br \/>\npatrimonio&rdquo;), per i quali, come esplicitamente previsto, il<br \/>\nriconoscimento fiscale dei maggior valori iscritti in bilancio<br \/>\ndecorre dal periodo in corso alla data del 1&deg; dicembre 2021.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/legge-di-bilancio-2020-misure-fiscali-di-interesse-per-edilizia\/\">Legge di Bilancio 2020 &ndash; Le misure fiscali di interesse per l&rsquo;edilizia &ndash;<\/a> proviene da <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.unioneingegneri.com\/\">Unione Geometri<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.unionegeometri.com\/legge-di-bilancio-2020-misure-fiscali-di-interesse-per-edilizia\">Vai alla fonte.<\/a><\/p>\n<p>Autore: Mauro Melis<\/p>\n<p class=\"wpematico_credit\"><small>Powered by <a href=\"http:\/\/www.wpematico.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WPeMatico<\/a><\/small><\/p>\n<p><strong>_________________________________<\/strong><\/p>\n<p><strong>CFD FEA Service SRL<\/strong> &egrave; una societ&agrave; di servizi che offre <em>consulenza<\/em> e <em>formazione<\/em> in ambito <strong>ingegneria<\/strong> e <strong>IT<\/strong>. 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