L’ Accordo Stato Regioni 2025 richiama la definizione di carroponte direttamente dalla norma tecnica UNI EN 15011, mentre sistemi di gru leggere come le gru a bandiera rientrano nella UNI EN 16851.
Se le attrezzature indicate nell’Allegato II dell’Accordo 2025 appaiono più chiaramente individuate, con tanto di definizione di gru a ponte e gru a cavalletto, diverso è lo scenario per le gru a bandiera, per le quali permangono alcuni dubbi interpretativi in merito alla necessità di svolgere o meno il corso di formazione abilitante previsto per il carroponte.
IL QUADRO TECNICO DI RIFERIMENTO
L’ Accordo Stato Regioni 2025 individua nell’Allegato II le attrezzature per le quali è richiesta la formazione abilitante, definendo in modo puntuale la gru a ponte e la gru a cavalletto. Diverso è invece il caso delle attrezzature richiamate dalla UNI EN 16851, tra cui rientrano le gru leggere e, in particolare, le gru a bandiera, sia a parete sia a colonna, che si collocano in un differente ambito tecnico di riferimento rispetto ai cosiddetti carriponte.
La UNI EN 16851 disciplina infatti i sistemi di gru leggere e si applica, secondo il relativo campo di applicazione, ai sistemi con capacità nominale fino a 4 tonnellate e alle gru a bandiera fino a 10 tonnellate, a condizione che il momento ribaltante non superi i 500 kNm e che non siano presenti cabine di guida. Si tratta quindi di attrezzature strutturalmente diverse dai carriponte richiamati dall’Accordo. È proprio su questo confine tra definizioni tecniche e ambito applicativo della formazione abilitante che si è sviluppato il dubbio interpretativo.
A chiarirlo aiutano le FAQ pubblicate sull’Accordo Stato Regioni 2025.
IL CHIARIMENTO DELLE FAQ SULLE GRU A BANDIERA
Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offrono un chiarimento importante per chi si occupa di formazione e uso delle attrezzature di sollevamento. In particolare, il quesito n. 24 affronta un dubbio interpretativo molto concreto: capire se le cosiddette gru a bandiera rientrino oppure no tra le attrezzature per le quali il nuovo Accordo 2025 richiede la formazione abilitante prevista per gli addetti alla conduzione di carriponte.
La risposta al quesito n. 24 è netta. Le FAQ ricordano che l’Accordo 2025 ha introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru individuate nell’Allegato II, richiamano due sole definizioni: gru a ponte e gru a cavalletto. Le stesse FAQ precisano inoltre che tali definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Proprio per questo, non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre attrezzature per analogia o interpretazione.
Alla luce di tale impostazione, le cosiddette gru a bandiera non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo Stato Regioni 2025 e non sono soggette alla formazione specifica prevista dal legislatore. Resta naturalmente fermo che l’esclusione dall’abilitazione specifica per carroponte non significa assenza di obblighi formativi. in conformità all’Art. 37 del D. Lgs. 81/2008, permane l’obbligo generale di formare i lavoratori sull’uso corretto e sicuro di tutte le attrezzature di lavoro, comprese quelle escluse dall’Accordo. In questi casi, la formazione deve essere progettata su misura, tenendo conto delle caratteristiche delle attrezzature e dei rischi connessi al loro utilizzo.
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L’articolo GRU A BANDIERA: LE FAQ CHIARISCONO QUANDO SERVE IL CORSO ABILITANTE PER CARROPONTE proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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