Il 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito le prime FAQ ufficiali sull’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, predisposte da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire chiarimenti applicativi e favorire un’interpretazione uniforme delle nuove disposizioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Le 52 FAQ pubblicate forniscono senz’altro indicazioni utili per soggetti formatori, aziende e professionisti su diversi ambiti applicativi dell’Accordo 2025, benché alcune di esse pecchino in chiarezza o sollevino ulteriori dubbi e perplessità.
Di seguito riportiamo una selezione dei quesiti affrontati nelle FAQ, raggruppati per macroaree tematiche, approfondendo i contenuti di quelle che a una prima lettura abbiamo ritenuto di maggior interesse.
In fondo alla presente news, è possibile scaricare gratuitamente le FAQ Accordo Stato Regioni 2025
ACCREDITAMENTO REGIONALE: il primo quesito presente nelle FAQ è il seguente: “Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?”
Come si vede, la domanda è composta da tre quesiti, ai quali le FAQ rispondono in questo modo: “L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale”
ATTESTATI E CLASSIFICAZIONE ATECO: le FAQ n. 5 ribadisce i requisiti minimi degli attestati di formazione, ossia:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati
- preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo.
confermando la possibilità di inserire elementi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. Viene inoltre precisato che il codice ATECO non costituisce un elemento obbligatorio dell’attestato.
CORSI DI FORMAZIONE PER SETTORE: Il quesito n. 6 è il seguente: “È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all’interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?”
La risposta riportata nelle FAQ è la seguente: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, in materia di formazione specifica dei lavoratori, stabilisce che: il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali.
Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte. Pertanto, è possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a condizione che:
- i partecipanti svolgano mansioni comparabili;
- siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali.”
La risposta, riprendendo concetti espressi dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 2025, coerenti con quanto già espresso nel precedente Accordo del 2011, conferma la possibilità di realizzare corsi “interaziendali” che raggruppino partecipanti che svolgono mansioni comparabili presso aziende appartenenti a settori “diversi ma simili” e rientranti nella stessa classe di rischio (ossia: basso, medio, alto, come identificate nell’Allegato IV dell’Accordo 2025).
CREDITO FORMATIVO: la FAQ n. 8 fornisce un chiarimento rilevante riguardo il mantenimento della validità del credito formativo per i corsi abilitanti entro un massimo di dieci anni.
Il quesito è il seguente: “Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?”
La risposta chiarisce che: “Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante”, quindi non solo RSPP e ASPP. Inoltre, si chiarisce che entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto.
DECORRENZA DELLA FORMAZIONE: la FAQ n. 6 torna sul tema della tempestività della formazione e ribadisce che la formazione deve essere erogata immediatamente al momento dell’assunzione, nonché del cambio mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 ed escludendo inderogabilmente qualsiasi ritardo a tali termini.
EFFICACIA DELLA FORMAZIONE: nel quesito n. 10 si affronta il tema della “verifica dell’efficacia formativa durante l’esecuzione delle attività lavorative”, con particolare riferimento alla seguente previsione dell’Accordo Stato Regioni 2025: “Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione“. Il quesito, infatti, nello specifico si chiede “Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell’efficacia formativa?”.
Ecco la risposta: “La disposizione di cui sopra troverà applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV dell’Accordo”.
ENTRATA IN VIGORE: il quesito n. 11 è rilevante, in quanto indica che l’Accordo Stato Regioni 2025 è entrato in vigore il 19 maggio e non il 24 maggio. Ecco di seguito la domanda e la relativa risposta riportate nelle FAQ.
Domanda: “Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?”
Risposta: “Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Questa risposta, oltre a introdurre un dubbio dove vi era certezza, solleva alcune perplessità giuridiche. Infatti, quanto affermato, risulta in contrasto con quanto esplicitamente indicato nell’Accordo stesso, nella Parte VII, ossia che “Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Siamo sicuri che su questo argomento i giuristi avranno da confrontarsi.
ATTREZZATURE DI LAVORO: ampio spazio riservato ai chiarimenti dedicati alla formazione finalizzata all’uso di CMM (Caricatore Movimentazione Materiale, anche in gergo chiamato “Ragno”), Carroponte, CRF (Carro Raccogli Frutta), Carrelli Elevatori Semoventi oltre che sui requisiti dei docenti, sui corsi di aggiornamento e sul test finale.
In particolare, riportiamo il quesito 14 che entra nel merito del riconoscimento dei corsi per l’uso del carroponte, CMM e CRF svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Domanda: “A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?”
Risposta: “Icorsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025.
Il riconoscimento non è parziale.
Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido.
Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.
Sul tema della formazione sulle attrezzature di lavoro, segnaliamo anche il quesito n. 19, che affronta la possibilità di erogare i corsi di aggiornamento delle attrezzature in videoconferenza sincrona (VCS).
Domanda: “Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?”
Risposta: “Secondo quanto stabilito dall’Accordo SR 59/2025, sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica. Non è consentito l’utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l’e-learning. Questa indicazione è esplicitamente riportata nella tabella del punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo, che conferma l’obbligo della presenza fisica per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali”.
FORMAZIONE: su questo tema sono numerosi i quesiti posti per chiarire ulteriori dubbi sui percorsi formativi di lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e addetti ai lavori in spazi confinati o con sospetto inquinamento. Inoltre, vengono fornite ulteriori indicazioni circa la FORMAZIONE PREGRESSA delle diverse figure aziendali ed il MODULO AGGIUNTIVO “CANTIERI”.
Vogliamo qui riportare il quesito n. 37 che chiarisce entro quando effettuare l’Aggiornamento del Preposto, in particolare nel caso in cui l’ultimo aggiornamento sia stato effettuato da meno di due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025.
Domanda: “Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)?
Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell’aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:
a) prima del 19 maggio 2023?
b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?”
Risposta: “L’Accordo SR 59/2025 stabilisce che: “Sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale”. Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.
Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo”.
L’articolo FAQ ACCORDO STATO REGIONI 2025: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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