Il Disegno di Legge 1484-B, di iniziativa governativa e approvato dal Senato il 4 marzo 2026 nell’ambito della legge annuale sulle piccole e medie imprese, introduce alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardanti in particolare semplificazione per le PMI, formazione e addestramento dei lavoratori, lavoro agile (smart working) e verifiche delle attrezzature.
In fondo alla presente news è possibile scaricare gratuitamente il TESTO DEL DDL N. 1484-B DEL 4 MARZO 2026
Dei 26 articoli da cui è composto il provvedimento, riportiamo le principali disposizioni di interesse in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ART. 10: MODELLI SEMPLIFICATI, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
L’articolo 10 introduce modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/2008, in particolare:
- Modelli di organizzazione e di gestione: l’articolo 30 del Testo Unico viene integrato con il comma 5-ter che prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le microimprese e le piccole e medie imprese, calibrati in funzione della dimensione aziendale nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’INAIL, inoltre, fornirà supporto alle imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo, individuando “precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale”. - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: nel comma 4 dell’articolo 37 è stata aggiunta la lettera b-bis con cui si precisa che la formazione dei lavoratori debba essere considerata anche nei periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro.
- Addestramento: il comma 5 dello stesso articolo 37 del D. Lgs. 81/08 è modificato includendo la possibilità di effettuare l’addestramento “mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”, mantenendo la tracciabilità dell’attività in registri, anche digitali.
ART. 11: SICUREZZA NELLO SMART WORKING
L’articolo 11 della Legge PMI 2026 va ad integrare il Campo di Applicazione del D. Lgs. 81/08 (Art. 3) con i lavoratori in modalità agile (smart working), ovvero inserendo l’attività lavorativa che non rientra nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, in particolare quella che concerne l’uso dei videoterminali. A tal proposito:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici ai suoi lavoratori e RLS.
- Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione.
- Sono state introdotte le relative sanzioni nell’articolo 55 del D. Lgs. 81/08 in caso di violazione dell’obbligo informativo previsto per il lavoro agile.
ART. 12: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
L’Allegato VII “Verifica delle Attrezzature” previste dall’articolo 71, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 viene integrato con la disposizione di verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto.
L’articolo LEGGE ANNUALE PMI 2026: NOVITÀ PER FORMAZIONE SICUREZZA E SMART WORKING proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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