Con la Legge 27 febbraio 2026 di conversione del Decreto Milleproroghe, sono state confermate alcune importanti disposizioni relative al sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Tra le misure confermate rientrano:

  • l’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi che trasportano rifiuti pericolosi;
  • il regime transitorio delle sanzioni nella fase di avvio del sistema;
  • la possibilità di continuare a utilizzare il FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026, come già illustrato nella news pubblicata la scorsa settimana.

GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI: REQUISITO PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Tra le novità più rilevanti confermate dalla legge di conversione vi è l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi. La presenza di tali sistemi costituirà infatti requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa al trasporto di rifiuti pericolosi. Sul tema è recentemente intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di tali sistemi nel contesto lavorativo e sulla loro relazione con la disciplina del controllo a distanza dei lavoratori.

La misura si inserisce nel più ampio sistema di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti previsto dal RENTRI, che punta a rafforzare il controllo dei flussi di rifiuti lungo tutta la filiera. Attraverso i sistemi di geolocalizzazione sarà infatti possibile ricostruire e monitorare i percorsi effettuati dai mezzi che trasportano rifiuti pericolosi, aumentando la trasparenza delle operazioni e facilitando le attività di vigilanza.

FIR CARTACEO ANCORA UTILIZZABILE FINO AL 15 SETTEMBRE 2026

La legge di conversione conferma inoltre la possibilità di utilizzare il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026, in alternativa al formulario digitale.

Come già evidenziato nella precedente news, si tratta di una misura transitoria introdotta per accompagnare il passaggio al sistema RENTRI e l’adozione progressiva del formulario digitale (xFIR).

SANZIONI: APPLICAZIONE DIFFERITA NELLA FASE DI AVVIO DEL RENTRI

La legge conferma anche il regime transitorio relativo alle sanzioni legate al funzionamento del RENTRI.

Per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di gestione digitale dei dati, è stato previsto che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari nel sistema RENTRI si applichino a partire dal 15 settembre 2026.
Di conseguenza, sono sospese le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI, misura introdotta con l’inserimento del comma 10-bis all’articolo 258 del D. Lgs. 152/2006 (da 500,00 a 2.000,00 € per rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 € per i rifiuti pericolosi).

Questa fase di applicazione graduale mira a permettere alle imprese di adattare progressivamente i propri sistemi informativi e le procedure organizzative al nuovo sistema di tracciabilità.
Restano comunque applicabili le sanzioni previste dalla normativa ambientale per eventuali violazioni nella gestione documentale dei rifiuti.

Le disposizioni confermate con la Legge 27 febbraio 2026 rafforzano il percorso di attuazione del RENTRI.
Per le imprese coinvolte nella gestione e nel trasporto dei rifiuti diventa quindi essenziale verificare per tempo l’adeguamento dei mezzi, delle procedure operative e dei sistemi informatici alle nuove disposizioni.

L’articolo RENTRI: OBBLIGO DI GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI CONFERMATO CON IL MILLEPROROGHE proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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