Prorogato l’obbligo di utilizzo del FIR digitale nell’ambito del RENTRI: un emendamento al Decreto Milleproroghe consente, fino al 15 settembre 2026, l’uso del formulario cartaceo in alternativa a quello digitale, posticipando di fatto l’entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
La proroga sarà però confermata solo dopo che la legge di conversione del Decreto Milleproroghe sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
RENTRI E FIR DIGITALE: PERCHÉ SI È ARRIVATI ALLA PROROGA
Nell’ambito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL n. 200/2025 – DDL n. 2753), le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un pacchetto di emendamenti che rinvia l’obbligo di utilizzo esclusivo del Formulario di Identificazione Rifiuti in formato digitale (xFIR).
Fino al 15 settembre 2026 sarà dunque possibile continuare a utilizzare anche il formulario cartaceo e, nello stesso periodo, restano sospese le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di tracciabilità al RENTRI.
La proroga risponde all’esigenza di consentire una transizione più graduale verso il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti disciplinato dal Regolamento RENTRI (D.M. 4 aprile 2023, n. 59), che ha definito le modalità operative per l’emissione, la gestione e la trasmissione dei formulari in formato digitale.
Affinché le proroghe producano effetti concreti, sarà necessario attendere il completamento dell’iter parlamentare e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, prevista entro il 1° marzo. Il testo è attualmente in prima lettura alla Camera per poi passare all’esame del Senato.
Pertanto, fino alla pubblicazione della legge nella GU, la proroga non è da considerarsi operativa, restando vigenti le scadenze attualmente previste dal RENTRI.
IMPATTI OPERATIVI PER LE IMPRESE
Una volta pubblicata la la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, dal punto di vista operativo, fino al 15 settembre 2026 il FIR cartaceo mantiene piena validità giuridica e può essere utilizzato in alternativa al formulario digitale.
Di conseguenza, saranno sospese le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI, misura introdotta con l’inserimento del comma 10-bis all’articolo 258 del D. Lgs. 152/2006. La proroga non sospende il sistema RENTRI, ma ne rinvia alcune scadenze operative: l’xFIR resta uno strumento vigente e il periodo transitorio deve essere utilizzato per completare l’adeguamento organizzativo.
I PRIMI PASSI DEL RENTRI: UN SISTEMA ANCORA IN RODAGGIO
Il 13 febbraio 2026, primo giorno di obbligo del FIR digitale per tutte le categorie di imprese, il portale RENTRI è andato in crisi dalle ore 9.00 con un “incidente di servizio” che ha reso indisponibili su scala nazionale i servizi per l’emissione dei formulari digitali, la gestione dei registri e le iscrizioni.
Il Ministero dell’Ambiente ha quindi attivato le modalità operative di emergenza, consentendo il temporaneo ritorno al cartaceo; tra il 13 e il 16 febbraio si sono registrate ulteriori indisponibilità e riattivazioni parziali della piattaforma. Questo avvio complesso evidenzia come la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità richieda ancora una fase di stabilizzazione tecnica.
La proroga al 15 settembre 2026 non costituisce una misura adottata a seguito dei disservizi del portale, poiché l’iter parlamentare era già stato avviato prima del 13 febbraio.
L’effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni resta subordinata alla conversione del Decreto Milleproroghe e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro il 1° marzo.
L’articolo RENTRI: PROROGA DELL’OBBLIGO DI FIR DIGITALE, FINO AL 15 SETTEMBRE 2026 RESTA IL CARTACEO proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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