Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ha pubblicato una scheda FAQ che fornisce chiarimenti operativi sulla gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) da parte dei soggetti che non sono obbligati all’iscrizione al sistema.
Questo intervento si innesta nel quadro normativo aggiornato dalla Legge 199 del 30 dicembre 2025 (cd. Legge di Bilancio 2026), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, che ha ridefinito le esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Per scoprire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 al D. Lgs. 152/06 che si ripercuotono sull’iscrizione al RENTRI, si rimanda alla seguente news: RENTRI: NUOVE ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026
CONTESTO NORMATIVO DELLA FAQ
La FAQ, pubblicata il 13 gennaio 2026, parte dall’art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina il funzionamento e l’organizzazione del RENTRI, stabilendo che i produttori non iscritti al sistema devono tenere e utilizzare il FIR in formato cartaceo. Questo principio è ora ribadito alla luce della recente modifica normativa introdotta dalla Legge 199/2025, che ha aggiornato il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ridefinendo le categorie di soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione.
CHI RIENTRA NELL’ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE
La Legge 199/2025 ha modificato il testo dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06, inserendo un comma 3-bis che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI diverse categorie di soggetti, tra cui:
- consorzi o sistemi di gestione in forma individuale o collettiva ai sensi dell’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- produttori di rifiuti cui si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6 (che riguardano specifiche ipotesi di esonero come piccoli produttori e attività particolari).
Questi soggetti, pur continuando a produrre rifiuti, non devono iscriversi al RENTRI ai fini della tracciabilità, e pertanto non rientrano nel perimetro del FIR digitale previsto per gli iscritti.
EMISSIONE DEL FIR CARTACEO PER I NON ISCRITTI
La FAQ pubblicata dal RENTRI il 13 gennaio ribadisce che:
- i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, come sopra definiti, emettono il FIR solo in formato cartaceo anche qualora si tratti di rifiuti pericolosi;
- questi soggetti non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR emessi, poiché non sono iscritti né rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione digitale.
L’operatività cartacea prevede che il FIR continui a essere vidimato e conservato secondo le regole ordinarie, con le copie che accompagnano il rifiuto durante il trasporto e restano agli attori coinvolti, ma senza alcun flusso telematico verso il Registro.
Quindi i soggetti che rimangono fuori dall’obbligo di iscrizione non sono tenuti all’adozione del FIR digitale e continuano a operare sotto il regime cartaceo anche per rifiuti pericolosi.
L’articolo RENTRI AGGIORNA LE FAQ: EMISSIONE DEL FIR PER I SOGGETTI NON ISCRITTI proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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