Il 15 gennaio 2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la Circolare n. 674 con indirizzi operativi per l’applicazione della prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e coerente sul territorio nazionale delle norme di prevenzione incendi, aiutando aziende e professionisti a inquadrare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo della CIRCOLARE N. 674/2026, INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI BAR E DI RISTORAZIONE RISPETTO AI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO – RICHIAMI NORMATIVI E INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI.
BAR, RISTORANTI E LOCALI DI SPETTACOLO: PERCHÉ SERVE CHIAREZZA
La nuova circolare fornisce individuazioni operative per i Comandi dei Vigili del Fuoco su come inquadrare e distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo come discoteche o sale da ballo. Questo è importante perché non sempre tutte le attività che ospitano pubblico in presenza di spettacolo o intrattenimento rientrano automaticamente nella stessa categoria normativa, ma la loro classificazione ha conseguenze diverse sugli obblighi di sicurezza antincendio, D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
COSA CAMBIA PER BAR E RISTORANTI
Secondo gli indirizzi del documento ministeriale 674/2026, bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto. Tuttavia, se questi locali:
- si trovano all’interno di una struttura già soggetta alle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi (es. centro commerciale o locale polifunzionale),
- sono dotati di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW,
si applicano gli adempimenti antincendio indipendentemente dalla natura di bar/ristorante.
CAPIENZA E AFFOLLAMENTO: IL RUOLO NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La circolare richiama l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna di persone (clienti e lavoratori). Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, scatta l’obbligo di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (obbligo che ricorre anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011).
Ciò significa che oltre alla classificazione normativa, è fondamentale verificare se l’esercizio può gestire in sicurezza l’evacuazione in caso di emergenza, in funzione della densità di persone presenti.
TRASFORMAZIONE FUNZIONALE DEI LOCALI
La circolare chiarisce che musica dal vivo e karaoke non cambiano, di per sé, la natura del pubblico esercizio: quando restano attività accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. Questo vale anche perché la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) esclude dal proprio campo alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali (in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo) e quelli con apparecchio karaoke, purché non in sale appositamente allestite e con capienza non superiore a 100 persone.
Il passaggio decisivo riguarda però la “trasformazione funzionale”: se l’intrattenimento diventa prevalente oppure comporta una modifica sostanziale del locale (ad esempio su assetti, impianti, layout e gestione dell’affollamento), la circolare indica la necessità di riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività. In questi casi, l’esercizio può avvicinarsi ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo come discoteche e sale da ballo, con possibile applicazione degli articoli 68 e 80 TULPS e, sul fronte antincendio, delle regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 oppure RTV V.15 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2023) e dei relativi adempimenti, inclusa la valutazione dell’eventuale assoggettamento al D.P.R. 151/2011.
RISCHIO INCENDIO: CRITERI E SCENARI OPERATIVI
La circolare sottolinea che la valutazione del rischio incendio deve guardare anche a scenari reali di esercizio, considerando:
- disposizione e caratteristiche degli arredi;
- presenza e uso di impianti audio/video;
- vie di esodo e segnaletica in relazione alla planimetria del locale;
- presenza di materiali combustibili e gestione degli spazi.
Questi criteri operativi si innestano sulla valutazione prevista dal D.M. 3 settembre 2021 e dal D.lgs. 81/2008, ponendo un forte accento sulla adeguatezza delle misure di prevenzione e emergenza in funzione dei rischi specifici del locale. Questi chiarimenti arrivano in un contesto in cui i criteri per la sicurezza antincendio devono essere applicati in modo uniforme e coerente su scala nazionale, prevenendo interpretazioni difformi nei vari Comandi dei Vigili del Fuoco e garantendo maggior sicurezza per lavoratori e pubblico.
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L’articolo PREVENZIONE INCENDI NEI BAR E RISTORANTI: CHIARIMENTI DEI VVF CON LA CIRCOLARE N. 674/2026 proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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