La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, ha modificato l’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 sostituendo il comma 3-bis, cioè la disposizione che individua i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e, soprattutto, introducendo esplicitamente alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Con la presente news analizziamo cosa comporta la modifica all’art. 188-bis del D.lgs. 152/06 apportata dalla Legge 199/2025.

IN DETTAGLIO LA MODIFICA APPORTATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 ALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Vediamo di seguito in dettaglio le modifiche apportate al D. Lgs. 152/06 con il comma 789 della Legge 199/2025:

Art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, prima della modifica Art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, modificato dalla Legge n. 199/2025 Differenze
(testo barrato=eliminato; testo in grassetto=aggiunto)
Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.       Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.
Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

CHI RESTA OBBLIGATO A ISCRIVERSI AL RENTRI (QUADRO GENERALE)

Gli operatori che restano tenuti all’iscrizione al RENTRI sono:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
  • produttori di rifiuti pericolosi,
  • soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
  • per i rifiuti non pericolosi i soggetti richiamati dall’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (trasportatori, intermediari, produttori di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e con più di 10 dipendenti).

QUALI SONO LE ESCLUSIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 199/2025?

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 prevede due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione:

  • Consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1;
  • Produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006.

Nell’art. 190, comma 5 (D.Lgs. 152/2006) si trovano i soggetti esonerati dall’obbligo di registro cronologico (comma 1), sono quindi esclusi dall’obbligo RENTRI in base alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2026:

  • Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo ≤ 8.000 euro,
  • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8),
  • per i soli rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI).

Nel dettaglio, rientrano nell’art. 190, comma 6 (D.Lgs. 152/2006) le seguenti categorie:

  • Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (indicati come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), si tratta di saloni di parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure/pedicure e tatuaggi/piercing
  • Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.

SE SEI GIÀ ISCRITTO MA ORA RIENTRI TRA GLI ESCLUSI: COSA FARE?

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse dall’obbligo del RENTRI ma risultano già iscritti devono presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI. In assenza di cancellazione, l’operatore viene considerato iscritto su base volontaria.

CASO PARTICOLARE: TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (ART. 212, COMMA 8 DEL D.LGS. 152/06)

Si ricorda che gli enti/imprese produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo quando obbligati in qualità di produttori (quindi la valutazione va fatta sulla qualifica di produttore e sulla tipologia di rifiuti).

PROMEMORIA OPERATIVO: PRODUTTORI NON ISCRITTI E FIR CARTACEO “NUOVO MODELLO”

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI devono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

PER APPROFONDIRE

Vega Formazione mette a disposizione, gratuitamente ed online, la fruizione del SEMINARIO E-LEARNING “RENTRI: SI PARTE! MA COME FUNZIONA? ASPETTI OPERATIVI E SCADENZE”

L’articolo RENTRI: NUOVE ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026 proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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