In seguito all’approvazione, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (giorno successivo alla pubblicazione).
In fondo alla presente news è possibile scaricare il testo ufficiale della Legge 198/2025 e il testo del D.L. 159/2025 coordinato con la legge di conversione.
Di seguito riportiamo le principali modifiche apportate dalla legge 198/2025 al DL 159/2025.
FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI: SETTORI INTERESSATI E REGOLA OPERATIVA
La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, in fase di conversione l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/08 si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (richiamato dall’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.
BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI
L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” (titolo aggiornato in conversione) prevede:
- Introdotto il badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni (formulazione aggiornata in conversione). Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.
- In sede di conversione è stato chiarito che l’art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.
- In materia di patente a crediti, sono stati aggiornati alcuni richiami e passaggi procedurali: nel capoverso 7-bis, il riferimento è ai “numeri 21 e 24” (non più solo 21) e la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale” (formulazione aggiornata). È inoltre previsto che, al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis.
INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE
In fase di conversione del DL sicurezza 159/2025, l’art. 5 è stato modificato. In particolare:
- È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
- È stato previsto che, con regolamento adottato con DPCM (con specifici pareri e consultazioni), siano indicate le modalità di applicazione del decreto nei riguardi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenuto conto delle sue competenze.
RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI
La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: ALCUNE INTEGRAZIONI SIGNIFICATIVE IN CONVERSIONE
La legge 198/2025 ha confermato l’introduzione di disposizioni dedicate all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; in conversione è stato precisato l’ambito includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.
In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell’articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre rappresentanti legali e volontari non possono essere equiparati a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.
È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 (impianto confermato nella disciplina dedicata).
LE ALTRE MISURE DEL DECRETO 159/2025 (COME CONVERTITO)
Restano presenti le ulteriori misure del decreto (INAIL, rete lavoro agricolo, potenziamento INL, borse di studio, personale sanitario INAIL, semplificazione controlli, dipartimenti di prevenzione/ASL, ecc.), con varie correzioni e coordinamenti testuali introdotti in conversione.
L’articolo CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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