L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, un provvedimento che rinnova in modo organico la disciplina del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) prevista dagli artt. 12 e 13 del D.M. 120/2014. La nuova delibera riorganizza requisiti, modalità di acquisizione dell’esperienza, verifiche di idoneità, modulistica e regole di dispensa per il legale rappresentante.
L’entrata in vigore della Delibera n. 6/2025 è fissata per il 2 gennaio 2026.
Per approfondimenti, mettiamo a disposizione gratuitamente il testo completo della Delibera n. 6 del 26 novembre 2025: “Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120”
In fondo alla news, è possibile scaricare anche il calendario delle verifiche per RTGR del 2026.
REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO: QUALI CRITERI SONO VALUTATI?
La riforma interviene sui requisiti professionali del RTGR, definiti ora nell’Allegato A, introducendo una struttura più chiara per tutte le categorie di iscrizione (1–4–5–8–9–10).
I requisiti combinano: titoli di studio, anni di esperienza documentata e superamento delle verifiche di idoneità, con un sistema più graduato in base alla complessità della classe d’iscrizione.
L’ESPERIENZA COME SI MATURA?
La Delibera n. 6/2025 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce in modo molto preciso che cosa si intende per esperienza e in quali modalità può essere maturata, ai fini dell’iscrizione nelle varie categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’esperienza deve riguardare lo specifico settore di attività per cui l’impresa richiede l’iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione, bonifiche, amianto, ecc.) e può essere maturata nei seguenti modi:
- Esperienza come legale rappresentante dell’impresa (Art. 1, c. 2, lett. a): è possibile maturare esperienza essendo legale rappresentante di un’impresa che opera già nel settore per cui si chiede l’iscrizione. L’esperienza è valida solo se l’impresa svolge attività corrispondenti alla categoria e classe di iscrizione richieste. Questo requisito è particolarmente rilevante anche per l’eventuale dispensa dalle verifiche di idoneità.
- Esperienza come Responsabile Tecnico o Direttore Tecnico (Art. 1, c. 2, lett. b): l’esperienza maturata svolgendo già il ruolo di RT o Direttore Tecnico nel settore costituisce titolo valido. Questa modalità è rilevante per la progressione verso classi superiori nelle categorie 1–4–5–8–9–10.
- Esperienza come Dirigente o Funzionario Direttivo Tecnico (Art. 1, c. 2, lett. c): è possibile maturare esperienza anche svolgendo ruoli tecnici apicali nell’ambito di imprese o enti che operano nel settore di iscrizione.
- Esperienza come dipendente in affiancamento al Responsabile Tecnico (Art. 1, c. 2, lett. d): un lavoratore può maturare esperienza affiancando il RTGR, purché l’impresa presenti una comunicazione formale preventiva alla Sezione regionale competente, utilizzando l’Allegato B. Senza questa comunicazione preventiva, il periodo non può essere conteggiato come esperienza utile.
VERIFICHE DI IDONEITÀ: MODULI, REGOLE, SOGLIE DI SUPERAMENTO
La Delibera riscrive il sistema delle verifiche iniziali e di aggiornamento per RTGR. Di seguito riportiamo i punti principali:
- Modulo generale + modulo specialistico per la verifica iniziale, valida 5 anni dalla data del superamento della verifica stessa.
- Possibilità di sostenere fino a tre moduli nella stessa sessione.
- Soglie di idoneità: 32 punti per il modulo generale e 34 per quello specialistico (iniziale).
- Verifiche di aggiornamento costituite dai soli moduli specialistici, svolgibili da un anno prima della scadenza, superate con almeno 28 punti per ciascun modulo.
- Sono dettagliate anche le modalità di svolgimento delle verifiche cartacee (Allegato G) e verifiche digitali (Allegato H).
Si precisa che la nuova delibera 6/2025 ha modificato la terminologia dei moduli di verifica: ha eliminato la denominazione “modulo obbligatorio” sostituendola con “modulo generale”. Pertanto ogni riferimento precedente al “modulo obbligatorio” deve essere automaticamente interpretato come “modulo generale”: il termine “generale” è più preciso e riflette il contenuto del modulo (materie trasversali a tutte le attività dell’Albo), mentre il termine “obbligatorio” poteva risultare ambiguo, soprattutto perché anche i moduli specialistici sono obbligatori nelle verifiche iniziali. La modifica è solo terminologica, la struttura della verifica rimane la stessa.
DISPENSA DALLE VERIFICHE PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE: CHIARIMENTI
La delibera n. 6/2025 recepisce l’interpretazione ministeriale del 24 aprile 2025: la dispensa dalle verifiche prevista per il legale rappresentante con almeno 3 anni consecutivi di incarico presso la stessa impresa (art. 212, comma 16-bis, D.Lgs. 152/2006) riguarda solo la verifica di idoneità, mentre restano obbligatori titolo di studio e anni di esperienza previsti dall’art. 12 del D.M. 120/2014. La dispensa vale esclusivamente per la propria impresa.
Il legale rappresentante può presentare domanda tramite Allegato D, ottenendo un provvedimento di accoglimento (Allegato E) o diniego (Allegato F).
La dispensa dalle verifiche di idoneità per RTGR decade automaticamente in caso di cessazione del ruolo di legale rappresentante dell’impresa. Qualora il soggetto voglia continuare a svolgere il ruolo di responsabile tecnico, deve superare la verifica di aggiornamento dell’idoneità entro 24 mesi dalla perdita della qualità di legale rappresentante, oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.
REGIME TRANSITORIO E ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DELIBERAZIONI
L’Articolo 11 della Delibera n. 6/2025 definisce il regime transitorio applicabile alla riforma del Responsabile Tecnico. Le domande di nomina presentate prima del 2 gennaio 2026 vengono valutate secondo la disciplina precedente, garantendo continuità agli iter già avviati. Contestualmente, la delibera abroga in modo organico tutte le principali disposizioni emanate dal 2017 al 2025 in materia di requisiti e verifiche del RT, eliminando sovrapposizioni normative.
CALENDARIO DELLE VERIFICHE 2026 E NUOVO SET DI QUIZ
Contestualmente alla pubblicazione della delibera, l’Albo ha diffuso il calendario delle verifiche 2026, riorganizzato in previsione del nuovo set di quiz che sarà a breve pubblicato sul sito ufficiale.
L’articolo ALBO GESTORI AMBIENTALI: LA NUOVA DELIBERA N. 6/2025 RIFORMA IL RUOLO DEL RESPONSABILE TECNICO (RTGR) proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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