Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il riscontro all’Interpello n. 204986 del 3 novembre 2025, rispondendo al quesito del Comune di Cerro Tanaro sulla possibilità di applicare la disciplina End of Waste (EoW) “caso per caso” a tipologie di terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127.
Alla fine di questo articolo è possibile scaricare il Quesito e la Risposta del MASE all’Interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo non ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.
I QUESITI PRESENTATI DAL COMUNE
Il Comune di Cerro Tanaro ha richiesto chiarimenti su sei punti principali che seguono:
- se le terre e rocce da scavo provenienti da bonifiche, rifiuti interrati o riporti possano diventare EoW rispettando semplicemente i limiti della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D. Lgs. 152/06;
- se tali materiali debbano inoltre rispettare anche i criteri del D.M. 127/2024 per le terre e rocce non provenienti da siti di bonifica;
- se semplici trattamenti meccanici possano ricondurre in colonna A materiali provenienti da bonifiche che rientrano in colonna B;
- quali siano i tempi di attesa necessari prima di miscelare cumuli omogenei ≤ 3.000 m³;
- se le autorizzazioni “caso per caso” ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciate senza parere ARPA possano continuare a valere fino al rinnovo, riesame o modifica;
- se rifiuti utilizzati in discarica per opere ingegneristiche ai sensi del D.M. 5/2/1998 possano essere considerati EoW anche in assenza del test di eluizione.
LE RISPOSTE DEL MASE
Prima di rispondere ai singoli quesiti, il MASE chiarisce che occorre distinguere tra materiali inclusi nel D.M. 127/2024 e materiali esclusi, i quali possono ottenere la qualifica End of Waste solo tramite autorizzazione “caso per caso”.
- Ambito di applicazione del D.M. 127/2024:
Il Ministero conferma che terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e rifiuti interrati sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 127/2024 (l’esclusione è esplicitata nell’Allegato 1 del decreto). Invece, i rifiuti da riporto con idoneo codice EER ammesso, se non provengono da siti di bonifica, rientrano nel DM 127/2024.
Per le tipologie di rifiuti escluse dall’ambito del DM 127/24, l’EoW può avvenire solo tramite autorizzazione “caso per caso”, valutata dall’autorità competente. - Applicabilità dei criteri del D.M. 127/2024:
Premesso che il DM 127/2024 non si applica alle terre provenienti da siti di bonifica o rifiuti interrati, tale decreto può essere usato come riferimento tecnico, all’interno del procedimento “caso per caso” sulla base dell’art. 184-ter del TUA, ma non è obbligatorio. - Trattamenti meccanici e limiti analitici:
Le sole lavorazioni meccaniche (trito-vagliatura) su terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica non garantiscono la possibilità di soddisfare limiti più restrittivi da colonna B a colonna A. L’autorità competente deve valutare, caso per caso: le concentrazioni di contaminanti prima e dopo il trattamento, l’efficacia reale del trattamento e lo scopo finale. - Miscelazione dei cumuli:
Il D.M. 127/2024 vieta la miscelazione dei lotti di aggregato riciclato prima della verifica di conformità ma non fornisce indicazioni sui “tempi di attesa”. In regime “caso per caso”, le condizioni per la gestione dei lotti devono essere stabilite dall’autorità competente, fermo restando che la miscelazione post-verifica è ammissibile solo se i lotti sono già qualificati EoW e sono destinati allo stesso scopo specifico. - Validità delle autorizzazioni pregresse:
L’articolo 8 del D.M. 127/2024 prevede l’obbligo di aggiornamento per tutti gli operatori entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso. Le autorizzazioni rilasciate prima dell’introduzione del parere vincolante ARPA/ISPRA rimangono valide fino alla scadenza, salvo rinnovo o riesame. Il principio applicato è tempus regit actum. - Rifiuti utilizzati in discarica per opere di ingegneria:
I rifiuti utilizzabili in discarica per scopi ingegneristici secondo il DM 05/02/1998, anche senza test di cessione, non diventano automaticamente EoW. L’EoW si applica solo se sono rispettate tutte le condizioni dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, altrimenti si tratta di ordinaria attività di recupero.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Ministero richiama:
– D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter (condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto);
– D.M. 28 giugno 2024, n. 127, contenente i criteri EoW per rifiuti inerti (non applicabile a bonifiche e rifiuti interrati);
– D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività semplificate di recupero;
– Linee guida SNPA n. 41/2022, che specificano gli elementi da valutare nei procedimenti “caso per caso”.
L’articolo CHIARIMENTI DEL MASE SULL’END OF WASTE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO “CASO PER CASO” proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
Powered by WPeMatico
_________________________________
CFD FEA Service SRL è una società di servizi che offre consulenza e formazione in ambito ingegneria e IT. Se questo post/prodotto ti è piaciuto ti invitiamo a:
- visionare il nostro blog
- visionare i software disponibili - anche per la formazione
- iscriverti alla nostra newsletter
- entrare in contatto con noi attraverso la pagina contatti
Saremo lieti di seguire le tue richieste e fornire risposte alle tue domande.