La Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di conversione con modifiche del Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 (noto come DL Terra dei Fuochi) conferma e perfeziona il rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, con nuove fattispecie delittuose, aggravanti specifiche e confische obbligatorie circoscritte dove espressamente previste. Le modifiche principali interessano il D.Lgs. 152/2006 (TUA), il codice penale, il codice di procedura penale e il D.Lgs. 231/2001.
La Legge 3 ottobre 2025, n. 147 è in vigore dall’8 ottobre 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2025.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo della Legge 3 ottobre 2025, n. 147 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
ABBANDONO DI RIFIUTI: SANZIONI SU VARI LIVELLI
Viene mantenuto l’art. 255 TUA previsto dal DL 116/2025 “Abbandono di rifiuti non pericolosi” come contravvenzione (ammenda 1.500–18.000 €); se l’abbandono avviene con veicolo si applica la sospensione patente da 4 a 6 mesi (il DL 116/2025 prevedeva la sospensione da 1 a 4 mesi).
Confermato il comma 1.1 (titolari d’impresa/responsabili di enti che abbandonano rifiuti): arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 €.
In conversione è stato aggiunto il comma 1.2: per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade (in violazione delle disposizioni locali) è definita la sanzione 1.000–3.000 € e, se con veicolo, si applica il fermo di 1 mese ex art. 214 CdS.
Confermati il comma 1-bis (piccolissimi rifiuti/prodotti da fumo: 80–320 €) e il comma 1-ter con l’accertamento tramite videosorveglianza.
NUOVI DELITTI: 255-BIS E 255-TER
Confermati i due nuovi delitti autonomi già introdotti con il DL 116/2025:
- art. 255-bis TUA “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” (reclusione 6 mesi–5 anni, che sale a 9 mesi–5 anni e 6 mesi per titolari d’impresa/enti; sospensione patente 2–6 mesi se con veicolo)
- art. 255-ter TUA “Abbandono di rifiuti pericolosi” (reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–6 anni nelle ipotesi aggravate, che sale a 2 anni e 6 mesi–6 anni e 6 mesi per titolari d’impresa/enti).
GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 TUA)
La Legge 147/2025 di conversione con modifiche del DL 116/2025 ha rimodulato l’art. 256:
- Condotta base (svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza di titoli): arresto 3–12 mesi o ammenda 2.600–26.000 €; reclusione 1–5 anni se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 1–5 anni; sale a 2–6 anni e 6 mesi se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-ter: sospensione patente 3–9 mesi quando le violazioni sono commesse con veicolo.
- Comma 1-quater: confisca del mezzo (salvo appartenga a terzo estraneo al reato).
- Comma 3 (discarica non autorizzata): reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–5 anni e 6 mesi se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 2–6 anni; 2 anni e 6 mesi–7 anni se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-ter: confisca dell’area (salva estraneità del proprietario al reato; restano obblighi di bonifica/ripristino).
- Comma 4 (nuovo testo): ammenda 6.000–52.000 € o arresto fino a 3 anni per inosservanza prescrizioni con titoli abilitativi, circoscritto ai non pericolosi e fuori dai casi del comma 1-bis.
- Comma 5: miscelazione illecita di rifiuti pericolosi (arresto 6–24 mesi o ammenda 2.600–26.000 €).
REGISTRI E FORMULARI (ART. 258 TUA)
Le Legge 147/2025 conferma l’aumento della sanzione per le violazioni del registro di carico/scarico (4.000–20.000 €). È introdotta la sospensione della patente: 1–4 mesi se non pericolosi, 2–8 mesi se pericolosi, e sospensione dall’Albo Gestori Ambientali (2–6 mesi se si tratta di trasporto rifiuti non pericolosi / 4–12 mesi per trasporto rifiuti pericolosi).
Per trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR (o documenti sostitutivi): reclusione 1–3 anni. Previsto il comma 4-bis: confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.
SPEDIZIONI ILLEGALI (ART. 259 TUA) E NUOVE DISPOSIZIONI
L’art. 259 cambia la rubrica, da “Traffico illecito di rifiuti” a “Spedizione illegale di rifiuti” e diventa delitto: per spedizione illegale ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006 e Reg. (UE) 2024/1157 è prevista la reclusione da 1 a 5 anni (pena aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi).
Inseriti art. 259-bis (aggravante dell’attività d’impresa) e 259-ter (delitti colposi: pene diminuite da 1/3 a 2/3). In sede di conversione sono stati soppressi il secondo e terzo periodo dell’art.259-bis, comma 1 (non si introduce quindi una confisca automatica aggiuntiva tramite tale comma).
RAEE (MODIFICHE AL D.LGS. 49/2014)
La Legge 147/2025 di conversione inserisce l’art. 1-bis che modifica i seguenti articoli del D.Lgs. 49/2014 che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
- Art. 38: introdotti i commi 1-bis e 1-ter con sanzioni amministrative 2.000–10.000 € sia per mancata comunicazione nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi di deposito preliminare e sia per la violazione degli obblighi informativi al Centro di coordinamento; la sanzione è pari alla metà se si tratta di comunicazione inesatta/incompleta.
- Art. 11: i distributori, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, possono ritirare a domicilio i RAEE domestici gratuitamente e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente.
MODIFICHE AL CODICE PENALE: INASPRIMENTO DELLA RISPOSTA PUNITIVA AI REATI AMBIENTALI
La Legge 147/2025 modifica tre articoli chiave del Codice Penale:
- All’art. 131-bis c.p. è introdotto il n. 4-ter, che esclude la particolare tenuità del fatto per i reati ambientali più gravi previsti dal TUA, tra cui gli artt. 255-ter, 256 commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259.
- L’art. 452-sexies c.p. (traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività) è riformulato: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto comporta pericolo per la vita, la salute pubblica o si verifica in siti contaminati, mentre è abrogato il terzo comma.
- Infine, l’art. 452-quaterdecies c.p. (traffico organizzato di rifiuti) introduce un nuovo comma che prevede l’aumento fino alla metà della pena nelle stesse circostanze aggravanti.
MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001: MAGGIORI RESPONSABILITÀ
La legge di conversione interviene sull’art. 25-undecies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali, ampliando i reati-presupposto. Sono ora inclusi i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter TUA) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA). Ciò significa che, se tali reati sono commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, anche l’ente (società, consorzio, cooperativa) potrà essere sottoposto a sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive (es. sospensione dell’attività o revoca di licenze).
Contestualmente vengono innalzate le sanzioni pecuniarie per i principali reati ambientali, come ad esempio per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) la sanzione arriva fino a mille quote, e rimodulate le sanzioni interdittive, in particolare la sospensione dell’attività e la revoca di autorizzazioni o licenze ambientali.
L’articolo DL 116/2025 CONVERTITO IN LEGGE: TUTTE LE NOVITÀ SU RIFIUTI, REATI AMBIENTALI E SANZIONI ALLE IMPRESE proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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