Con il parere n. 3697/2025 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sul portale Servizi Contratti Pubblici, la parità di genere rientra tra i requisiti strutturali della partecipazione alle gare pubbliche. Non si tratta più di un adempimento riservato ai progetti finanziati con risorse europee (PNRR o PNC): ora vale per tutte le procedure di appalto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

In sintesi: ogni operatore economico tenuto alla redazione del “rapporto sulla situazione del personale” ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 deve allegarlo alla domanda di partecipazione. In caso contrario, è prevista l’esclusione automatica dalla gara.

IL QUESITO POSTO AL MIT

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 209/2024, è stata rivista la disciplina degli appalti pubblici, e sono sorti dubbi interpretativi su alcune cause di esclusione: in particolare, l’art. 94, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione di operatori economici che non abbiano trasmesso, nella domanda di partecipazione o entro la scadenza delle offerte, l’ultimo rapporto sulla situazione del personale, corredato dell’attestazione di conformità.

Il quesito sottoposto al servizio giuridico del MIT era se questa causa di esclusione si applicasse solo alle procedure finanziate con risorse strutturate dai regolamenti UE (es. PNRR / PNC) oppure anche ai bandi finanziati con fondi propri dell’ente o con risorse nazionali.

COSA CAMBIA CON IL D.LGS. 209/2024?

Il D.Lgs. 209/2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici, ha introdotto l’art. 57, comma 2-bis, che estende l’applicazione dell’Allegato II.3 (“Clausole sociali e meccanismi premiali”) a prescindere dal tipo di finanziamento utilizzato.
Questo comporta che il requisito della parità di genere non sia più legato ai soli fondi PNRR/PNC, ma diventi elemento permanente e generalizzato in tutte le gare pubbliche.

COSA STABILISCE IL PARERE MIT N. 3697/2025?

Il Servizio di supporto giuridico del MIT ha quindi chiarito con al Nota 3697/2025 che la mancata trasmissione del “rapporto sulla situazione del personale” previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza della presentazione delle offerte, comporta l’esclusione automatica dalla gara, indipendentemente dal tipo di finanziamento dell’appalto.

Quindi l’obbligo di trasmissione del rapporto sulla parità di genere si applica a prescindere dal finanziamento utilizzato. In precedenza, tale obbligo riguardava solo le gare con risorse PNRR o PNC. Con il D.Lgs. 209/2024, invece, l’art. 57, comma 2-bis, estende il richiamo all’Allegato II.3 del Codice dei Contratti, che prevede clausole sociali e meccanismi premiali per la promozione delle pari opportunità.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE?

Le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a redigere e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.
La mancata presentazione di questo documento comporta l’esclusione da qualsiasi gara pubblica (non più solo da quelle con fondi europei).

Per mantenere la conformità e migliorare la propria posizione competitiva, le imprese devono:

  • Verificare se rientrano tra quelle “tenute” al rapporto sulla situazione del personale (art. 46 D.lgs. 198/2006);
  • Predisporre e aggiornare il rapporto sulla parità di genere secondo le modalità del D.Lgs. 198/2006;
  • Integrare politiche aziendali strutturate su equità retributiva, promozione professionale, conciliazione vita-lavoro;
  • Verificare periodicamente la coerenza dei dati aziendali con quanto dichiarato, per evitare contestazioni o sanzioni.

Ricordiamo che per le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto sulla parità di genere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/06 può essere redatto su base volontaria, non costituisce un obbligo.

DA OBBLIGO A OPPORTUNITÀ STRATEGICA

La risposta 3697 del 02/10/2025 del Servizio di supporto giuridico del MIT trasforma la parità di genere in un fattore competitivo.
L’estensione dell’obbligo segna un’evoluzione culturale e gestionale: la parità di genere non è più solo un adempimento formale, ma un criterio di qualità e merito nella selezione dei fornitori pubblici.

Le imprese che investono in inclusione, trasparenza retributiva e valorizzazione dei talenti femminili ottengono punteggi premiali nei bandi di gara (art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023) e migliorano la propria reputazione ESG e rafforzano la sostenibilità organizzativa.

LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Non è obbligatoria la certificazione di parità di genere per partecipare alle gare pubbliche. Tuttavia, essa rappresenta un elemento strategico di vantaggio competitivo per le imprese che intendono distinguersi nel mercato pubblico e privato.

La certificazione della parità di genere, introdotta dall’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (come modificato dalla Legge n. 162/2021), è un riconoscimento volontario che attesta l’adozione di politiche, processi e risultati misurabili in tema di parità di genere, secondo i criteri stabiliti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
Viene rilasciata da organismi accreditati, a seguito di una verifica documentale e organizzativa dei parametri di equità retributiva, tutela della genitorialità, equilibrio nelle opportunità di carriera, formazione e governance inclusiva.

PER APPROFONDIRE

La certificazione di parità di genere rappresenta, quindi, un investimento strategico che rafforza la competitività dell’impresa, riduce il rischio di esclusione da future misure premiali e consolida la sua posizione come partner affidabile e responsabile nel mercato degli appalti pubblici.

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Autore: Vega Engineering

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