A fronte delle importanti novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025 in materia di formazione per gli addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, Vega Formazione ha organizzato il seminario “Rappresentante Datore di Lavoro Spazi Confinati – Accordo 2025” con lo scopo di approfondire le caratteristiche del percorso formativo previsto per questa figura nonché le sue responsabilità, competenze e conoscenze.
L’evento ha registrato un grande successo, con la partecipazione di oltre 600 professionisti interessati ad approfondire gli aspetti tecnici e normativi di una delle tematiche più delicate della sicurezza sul lavoro.
I relatori dell’incontro sono stati l’Ing. Federico Maritan, direttore tecnico di Vega Formazione e Vega Engineering, l’Arch. Federico Faggin, esperto in sicurezza negli spazi confinati e l’Avv. Gianluca Rizzardi, avvocato del foro di Padova. Al termine degli interventi programmati, i relatori si sono soffermati per rispondere a numerose domande poste dai partecipanti, con particolare riferimento agli aspetti normativi legati alla nomina, alle responsabilità e ai compiti del Rappresentante del Datore di Lavoro per gli spazi confinati (RSC).
Di seguito riportiamo le domande emerse più interessanti con le relative risposte dei relatori.
DOMANDA | RISPOSTA |
Il Rappresentante Spazi Confinati del Datore di Lavoro Committente deve essere sempre presente durante le attività svolte in ambienti confinati o con sospetto inquinamento? | No, la presenza del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente non è obbligatoria per l’intera durata dei lavori. Come chiarito dall’Interpello n. 23 del 6 ottobre 2014, il ruolo del RSC è “…finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell’intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario…”, ossia mette in comunicazione le diverse fasi delle attività in corso, al fine di evitare interferenze che possano generare situazioni di pericolo. Spetta al Datore di Lavoro Committente individuare il RSC e specificare, nella procedura aziendale adottata ai sensi del D.P.R. 177/2011, se e in quali momenti la sua presenza fisica sia necessaria sul luogo di lavoro. |
Il Lavoratore Attendente definito dalla norma UNI 11958 come colui che vigila sui Lavoratori Entranti, può coincidere con il Preposto? | Non risulta che una disposizione legislativa o la norma UNI 11958 vieti in modo esplicito la sovrapposizione dei ruoli di Preposto e Lavoratore Attendente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e formalizzata nella procedura di lavoro e non comporti alcuna compromissione delle condizioni di sicurezza. Tuttavia, la prassi operativa più cautelativa e conforme ai principi di prevenzione prevede che le due figure siano distinte, così da garantire una vigilanza continua e indipendente sulle attività svolte all’interno dell’ambiente confinato o sospetto di inquinamento. |
Il Preposto può essere anche Lavoratore Entrante (colui che svolge l’attività lavorativa all’interno dell’ambiente confinato secondo la norma UNI 11958)? | La normativa non impone un divieto esplicito in merito, pertanto può accadere che il Preposto coincida con il Lavoratore Entrante, a condizione che possieda tutti i requisiti previsti per tale ruolo e che non si generino conflitti operativi nello svolgimento delle rispettive funzioni. Tuttavia, poiché il Preposto è tenuto a garantire le attività di vigilanza e coordinamento indicate al punto 9.4 della norma UNI 11958, si ritiene più opportuno e conforme ai principi di prevenzione che egli rimanga all’esterno dell’ambiente confinato o sospetto di inquinamento, così da mantenere il pieno controllo delle operazioni e delle eventuali emergenze. |
Nel caso di mancata nomina del Rappresentante del Datore di Lavoro per Lavori in Spazi Confinati, quali sono le sanzioni applicabili? | In merito alle conseguenze della mancata individuazione, da parte del datore di lavoro committente, del proprio rappresentante ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, il legislatore non ha previsto sanzioni specifiche di natura penale od amministrativa. Tuttavia, dal momento che tale figura è necessaria quando sono previste attività lavorative in spazi confinati commissionate ad imprese operanti in appalto o a lavoratori autonomi, la sua mancata nomina determina l’impossibilità di qualificarsi o la perdita della qualificazione necessaria per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 3, comma 4). Ne deriva che l’impresa sprovvista del proprio rappresentante ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 non può legittimamente operare, fintanto che non l’abbia nominato. Inoltre l’omessa nomina del rappresentante del datore di lavoro determina l’assenza di quella funzione di vigilanza e coordinamento che costituisce parte integrante degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro committente. Di conseguenza in caso di infortunio sul lavoro in qualche modo correlato alla mancata nomina del rappresentante, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere in sede penale per omicidio colposo o lesioni colpose gravi per: • mancata o inadeguata valutazione dei rischi (Artt. 28 e 29 D. Lgs. n. 81/2008) • mancata attuazione delle procedure di lavoro e di emergenza (Art. 66 e Allegato IV, punto 3, D. Lgs. n. 81/2008) In caso di infortunio sul lavoro, il committente che non abbia nominato il proprio Rappresentante, di conseguenza, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme prevenzionistiche, tra cui va senz’altro annoverato l’Art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. |
La formazione per Addetto alle Attività in Spazi Confinati o con Sospetto Inquinamento erogata prima del Nuovo Accordo Stato Regione 2025 resta valida? Se dei lavoratori sono in possesso di attestati per attività in spazi confinati con una formazione di 8 ore svolta rima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 2025, tali attestati possono essere considerati validi? | Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 mantiene valida la formazione già svolta prima della sua entrata in vigore purché con contenuti conformi a quelli previsti dallo stesso nuovo Accordo. Un corso di 8 ore, quindi, può essere considerato valido, purché con contenuti conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo 2025. |
Per la nomina del Rappresentante del Datore di Lavoro Spazi Confinati può essere individuata una figura esterna all’azienda? | Il Rappresentante del Datore di Lavoro nelle attività in Spazi Confinati può essere un soggetto interno o esterno all’azienda, in entrambi i casi deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 177/2011, ossia possedere conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre ad aver svolto la formazione per addetti alle attività in spazi confinati prevista dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025. |
Se il RSC può essere esterno all’azienda, la ditta committente potrebbe identificarlo tra le maestranze della ditta appaltatrice? | Il D.P.R. 177/2011 non vieta che il RSC sia un dipendente dell’impresa appaltatrice, tuttavia tale soluzione è certamente da sconsigliare. Resta inteso che il soggetto da individuare sia in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 177/2011, ossia possedere conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre ad aver svolto la formazione per addetti alle attività in spazi confinati prevista dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. |
Se l’attività negli ambienti confinati viene svolta dall’appaltatore in regime di Titolo IV, cioè in un cantiere temporaneo, il Coordinatore Sicurezza fase Esecuzione (CSE) può sostituire la figura del RSC? | Non vi è alcun automatismo che preveda che il CSE sia anche RSC. Del resto, il CSE potrebbe non avere i requisiti per assumere il ruolo di RSC come la formazione e le competenze previste dal D.P.R. 177/2011 e dall’Accordo Stato Regioni del 2025. |
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere anche Rappresentante del Datore di Lavoro in Spazi Confinati? | Sì, non esiste alcuna incompatibilità normativa: il RSPP può assumere l’incarico di Rappresentante del Datore di Lavoro, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 177/2011 e abbia completato la formazione specifica per addetti ad operare in spazi confinati stabilita dall’Accordo Stato Regioni 2025. |
Lavoro su turni: è corretto che ogni turno abbia un Rappresentante del Datore di Lavoro per Attività in Spazi Confinati o deve essere solo uno? | Il D.P.R. 177/2011 prevede che il Datore di Lavoro committente individui un proprio rappresentante con adeguate competenze e formazione per vigilare sulle attività in spazi confinati, ma non fornisce indicazioni per casi specifici. La norma non vieta che, per esigenze organizzative (come il lavoro su turni), il Datore di Lavoro designi più persone, ciascuna incaricata di svolgere le funzioni di Rappresentante del Datore di Lavoro nel turno di competenza. Qualora la procedura operativa definita per lo specifico lavoro preveda quindi la presenza del RSC per ciascun turno, sarà necessaria l’individuazione di più rappresentanti, purché tutti in possesso delle competenze richieste e adeguatamente formati e incaricati. |
Il Datore di Lavoro committente può rinunciare all’individuazione del proprio Rappresentante Spazi Confinati e svolgere lui stesso tale compito? In caso affermativo quale formazione dovrebbe avere? | Sì, il Datore di Lavoro committente può essere egli stesso RSC. In questo caso, oltre la formazione per Datore di Lavoro, deve possedere le competenze e la formazione professionale prevista per il ruolo di RSC. |
Nel caso in cui i lavori in spazi confinati si svolgano in luoghi privati, senza la presenza di un Datore di Lavoro Committente, è comunque necessario nominare il RSC? | – No, il D.P.R. 177/2011 prevede che il Rappresentante del Datore di Lavoro per gli Spazi Confinati sia nominato solo nei casi in cui il committente sia Datore di Lavoro. |
Se un lavoratore autonomo entra in azienda per lavorare in uno spazio confinato, come ci si comporta? non serve RSC? | La nomina RSC è obbligatoria nel momento in cui l’attività lavorativa svolta in ambienti confinati sia affidata in appalto ad altre imprese o lavoratori autonomi ai sensi del D.P.R. 177/2011, Art.3, comma 2. |
In azienda abbiamo degli ambienti che sono riconducibili a spazi confinati. Di quale formazione e autorizzazioni necessita un manutentore interno alla azienda per accedere ad un luogo confinato? | Il lavoratore che deve accedere ad uno spazio confinato deve essere in possesso della formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 o di una formazione pregressa, purché con contenuti conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo. L’azienda dovrà comunque essere in possesso dei requisiti previsti al punto 2 del D.P.R. 177/2011. |
Qual è la formazione prevista per il Rappresentante del Datore di Lavoro per Lavori in Spazi Confinati secondo l’attuale norma? | Il RSC deve innanzitutto possedere un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.P.R. 177/2011, che disciplina i requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La formazione di riferimento è quella prevista per gli Addetti alle Attività in Spazi Confinati o Sospetti di Inquinamento, regolamentata dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025. Il corso ha una durata minima complessiva di 12 ore, articolate in un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e in una parte pratica di 8 ore, da svolgersi esclusivamente in presenza. Oltre a questo percorso obbligatorio, si ritiene opportuno che il RSC frequenti anche una formazione integrativa, non specificamente normata dall’Accordo 2025, finalizzata a sviluppare competenze di vigilanza, coordinamento e gestione operativa in linea con le responsabilità proprie del ruolo. |
PER APPROFONDIRE
Vega Formazione ha reso disponibile gratuitamente, nella propria piattaforma e-learning, la fruizione del seminario RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO SPAZI CONFINATI – ACCORDO 2025. Iscriviti al seminario e scopri le novità!
L’articolo RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO SPAZI CONFINATI E ACCORDO 2025: LE RISPOSTE ALLE FAQ DEL SEMINARIO proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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