Con la Nota n. 7269 del 3 settembre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022, n. 142, recante le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 81/2008”, così come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215.
Il chiarimento riguarda le comunicazioni previste dagli artt. 250 e 256 del D.Lgs. 81/2008, che disciplinano rispettivamente la notifica dei lavori con esposizione ad amianto e l’invio del piano di lavoro per la rimozione o demolizione. L’INL precisa che, in attesa della definizione delle nuove modalità di coordinamento tra ASL, INL e Regioni, l’ASL resta l’unico organo di vigilanza per la ricezione e la valutazione di tali atti.
Per scaricare gratuitamente il documento INL, clicca il seguente link: NOTA INL N. 7269 DEL 03/09/2025_INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 215/2021: VERSO UNA VIGILANZA COORDINATA INL E ASL
Con la Legge n. 215/2021, che ha convertito il D.L. n. 146/2021, le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono state estese a tutti i settori produttivi, modificando l’Art. 13 del D.Lgs. 81/2008 e includendo l’INL tra gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questa estensione ha tuttavia generato incertezze operative circa il corretto destinatario delle comunicazioni obbligatorie, in particolare di quelle relative ai lavori con amianto previste dagli Artt. 250 e 256. L’intervento di settembre dell’Ispettorato nasce infatti dalle segnalazioni pervenute dalle sedi territoriali che avevano riscontrato dubbi sull’invio di tali comunicazioni.
Per risolvere tali dubbi e garantire uniformità ispettiva, l’Accordo Stato Regioni n. 142/2022 ha istituito un tavolo tecnico congiunto tra INL e Regioni, incaricato di definire criteri di ripartizione delle competenze e modalità omogenee di attuazione della normativa. Nelle more dell’esito di tale tavolo tecnico, resta invariato l’attuale regime: le notifiche e i piani di lavoro devono essere trasmessi solo alle ASL.
LE PRECISAZIONI DELL’INL: GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LE IMPRESE
In base alla Nota n. 7269/2025, le imprese che svolgono lavori che comportano rischio di esposizione ad amianto devono continuare ad attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008:
- Notifica dei lavori con amianto (art. 250) – invio alla ASL competente prima dell’inizio delle attività;
- Piano di lavoro (art. 256) – trasmissione alla ASL almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di rimozione o demolizione.
Non è previsto alcun obbligo di invio parallelo all’INL.
Le procedure e le tempistiche rimangono quelle già applicate in passato, in attesa di una futura definizione condivisa tra INL e Regioni.
DOCUMENTI UTILI: NOTIFICA ATTIVITÀ CON RISCHIO AMIANTO (ART. 250 D.LGS. 81/08)
Vega Engineering rende disponibile nella propria banca dati un modulo editabile utile per redigere la notifica delle attività con rischio di esposizione ad amianto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08.
Scarica gratuitamente il Fac simile Modulo notifica per attività con rischio di esposizione ad amianto – art. 250 D.Lgs. 81/08.
L’articolo INL: CHIARIMENTI SULLE COMUNICAZIONI AMIANTO PREVISTE DAGLI ARTT. 250 E 256 DEL D.LGS. 81/2008 proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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