La Commissione per gli interpelli, con l’Interpello n. 1/2025 del 18/09/2025, ha chiarito che il personale docente possa seguire corsi di formazione per rischio basso se la valutazione dei rischi lo consente, anche se il settore Istruzione è classificato a rischio medio.
Alla fine di questo articolo è possibile scaricare l’Interpello n. 1/2025 “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”
IL QUESITO DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE POSTO ALLA COMMISSIONE
L’Università degli Studi di Udine ha richiesto un parere alla Commissione in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinati al personale docente, con riferimento all’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e agli Accordi Stato Regioni vigenti.
Nella fattispecie, è stato chiesto se il personale docente che non sia esposto a rischi medi o alti possa frequentare i corsi previsti per il rischio basso, pur in presenza di una classificazione ATECO (sezione P – Istruzione, codice 85) che inquadra il comparto come “rischio medio”, fermo restando che durata e contenuti della formazione devono essere sempre definiti sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
IL QUADRO NORMATIVO
Il parere della Commissione si è basato su alcuni riferimenti normativi fondamentali, quali:
- Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008: Il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore una formazione completa e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione ai rischi legati alle mansioni svolte, ai possibili danni connessi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare.
- Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025: nella Parte II, paragrafo 2.1 – Corso per Lavoratori, è previsto che la formazione specifica sia calibrata sui rischi individuati dalla valutazione dei rischi, con durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione delle mansioni e dei danni potenziali, sulla base delle corrispondenze ATECO 2007.
Nella parte II, paragrafo 2.1.1 del medesimo Accordo si specifica che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso…Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi” - Classificazione ATECO 2007: il settore Istruzione (sezione P, codice 85) è classificato come attività a rischio medio, con formazione specifica di almeno 8 ore.
- Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “la formazione – che dev’essere “sufficiente ed adeguata” – va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
La Commissione, durante la seduta del 18 settembre 2025, ha confermato che il personale docente può partecipare a corsi di formazione specifica progettati per la categoria di rischio basso, purché la valutazione dei rischi aziendale effettuata dal datore di lavoro evidenzi che l’attività lavorativa svolta non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto.
In altri termini, non è la classificazione generale del settore ATECO a determinare automaticamente il livello di formazione richiesto, ma l’analisi specifica dei rischi connessi alle mansioni effettivamente svolte.
L’articolo FORMAZIONE SICUREZZA PER I DOCENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ: INTERPELLO N. 1/2025 proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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