Il D.P.R. 177/2011 stabilisce che il Datore di Lavoro Committente debba individuare un proprio Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.
Questa figura ha il compito di vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, al fine di prevenire i rischi di interferenza con le attività del personale interno. Ma deve essere formato? Se sì, quali corsi deve frequentare?

QUALI COMPETENZE DEVE AVERE IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI?

Secondo l’art. 3 comma 2 del DPR 177/2011, il Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in spazi confinati, individuato dal Datore di Lavoro Committente, deve possedere:

  • adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • informazione, formazione e addestramento analoghi a quelli previsti per gli addetti agli spazi confinati, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. 177/11.

Oltre a questa formazione di base, deve:

  • conoscere i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
  • essere in grado di verificare e sovrintendere l’attuazione delle procedure di sicurezza attuate dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi
  • avere capacità di gestione delle interferenze, per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione contemporanea di più lavorazioni.

Ricordiamo che non è richiesta l’individuazione di questa figura quando le attività lavorative sono svolte direttamente ed internamente dall’azienda o qualora il Committente non sia anche Datore di Lavoro (come precisato dal comma 3 dell’art. 1 dello stesso D.P.R. 177/11).

QUALE FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI?

Alla luce degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 2 del DPR 177/2011, è palese che la formazione sugli spazi confinati necessiti di una distinzione tra quella per gli addetti operativi e quella per il Rappresentante del Datore di Lavoro, che sulla stessa base di quella per addetti deve essere più articolata e specialistica in quanto chiamato a svolgere un ruolo di indirizzo, coordinamento e sovrintendenza, con approfondimenti specifici sui compiti, le responsabilità e gli aspetti che gli consentano di vigilare con funzione di supervisione delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi.

Da un lato vi è la formazione degli addetti della durata minima di 12 ore, specificamente disciplinata dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025, che comprende sia modulo teorico che modulo pratico. Il modulo teorico finalizzato a fornire conoscenze giuridico-tecniche, ad identificare i principali rischi nonché i concetti di danno, pericolo, prevenzione e protezione dei lavoratori e a definire le corrette procedure di accesso e lavoro. Inoltre il corso si articola di un modulo pratico, centrato sull’utilizzo dei DPI di terza categoria e delle attrezzature a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati.

Dall’altro lato, vi è la formazione non specificamente normata ma deducibile dagli obblighi del DPR 177/2011, che per il Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in spazi confinati deve essere più estesa considerato il suo compito di vigilare, indirizzare e coordinare il lavoro, assumendo una funzione di sovrintendenza. Per tale ragione, oltre a ricevere la stessa formazione prevista per gli addetti, il Rappresentante del Datore di Lavoro deve acquisire competenze aggiuntive relativi agli obblighi di legge, alle responsabilità connesse al ruolo, agli aspetti organizzativi e gestionali e alle tecniche di coordinamento delle attività.

QUALE AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI?

Analogamente alla formazione di base, anche per l’aggiornamento non esistono riferimenti normativi specifici che disciplinino in modo dettagliato la figura del Rappresentante del Datore di Lavoro spazi confinati. Bisogna quindi ancora una volta fare riferimento al fatto che il DPR 177/11 prevede per questa figura la stessa formazione degli addetti, pertanto anche il Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in spazi confinati dovrà almeno aggiornarsi per la parte di addetto spazi confinati secondo le modalità definite dall’Accordo Stato Regioni 2025.

Per gli addetti ai lavori in spazi confinati l’Accordo 2025 stabilisce un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 4 ore, dedicato alla parte pratica e alle eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche.

Tuttavia, data la natura del ruolo, l’aggiornamento per il Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in spazi confinati è opportuno tenga conto, oltre agli aspetti tecnico-pratici per addetti, anche approfondimenti su responsabilità penali e civili, dinamiche di gestione del personale e metodologie di controllo delle procedure operative. In questo modo, la formazione risulta coerente con la funzione di indirizzo e sovrintendenza che caratterizza il ruolo.

PER APPROFONDIRE…

Per approfondire in maniera pratica e completa i compiti e le responsabilità del Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in spazi confinati, Vega Formazione organizza il seminario del 25 settembre 2025, dedicato proprio a questa figura alla luce del nuovo Accordo Stato Regioni 2025.

Puoi iscriverti direttamente alla pagina ufficiale dell’evento: “RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO SPAZI CONFINATI: QUALE FORMAZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO ACCORDO 2025?”

L’articolo RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO IN SPAZI CONFINATI: RUOLO E FORMAZIONE SECONDO IL DPR 177/2011 E L’ACCORDO STATO REGIONI 2025 proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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