Il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo di soggetto formatore nei corsi di formazione rivolti ai propri lavoratori, preposti e dirigenti e può anche essere docente.

Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in vigore dal 24 maggio 2025, fornisce indicazioni in merito al ruolo del datore di lavoro nella formazione interna in azienda. Con questa news vogliamo approfondire quali corsi possono essere organizzati dal datore di lavoro e in quali casi il datore di lavoro può svolgere anche le docenze.

IL DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO FORMATORE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO 2025?

Nel punto 2 della Parte II del nuovo Accordo Stato Regioni 2025, si legge:

“I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.
I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente Accordo per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti”.

In questo passaggio leggiamo quindi che il Datore di Lavoro può essere soggetto formatore, organizzando ed erogando i corsi, nonché rilasciando l’attestato finale, solo verso i propri lavoratori, preposti e dirigenti. Qualora il datore di lavoro non voglia erogare la formazione in autonomia, può rivolgersi a uno dei soggetti formatori elencati al punto 1 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni 2025.

FORMAZIONE INTERNA SULLA SICUREZZA: IL DATORE DI LAVORO PUÒ ESSERE DOCENTE?

L’Accordo 2025 chiarisce in modo esplicito che:
Nell’ambito dell’organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3.

Quindi, il datore di lavoro identificato come soggetto formatore, può avvalersi di docenti formatori purché qualificati secondo i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
Questo significa che il datore di lavoro può incaricare anche un lavoratore dipendente della docenza dei corsi obbligatori verso i suoi colleghi (esclusivamente lavoratori, preposti e dirigenti), sempre che questo dipendente sia in possesso dei requisiti specifici per formatori di cui al DI 06/03/2013.

Qualora il Datore di Lavoro svolga i compiti del SPP (DL-RSPP, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 81/2008) può ricoprire il ruolo di docente nei corsi di formazione svolti nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Se il Datore di Lavoro non svolge i compiti del SPP, ma possiede i requisiti previsti dal paragrafo 2 della Parte I dell’Accordo 2025, ossia quelli stabiliti dal D.I. 6 marzo 2013, può comunque svolgere in prima persona attività di docenza, sia all’interno della propria azienda che in contesti esterni.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ SCEGLIERE UN DOCENTE INTERNO O ESTERNO?

Come abbiamo appena visto, il Datore di Lavoro in qualità di soggetto formatore può affidare le docenze a soggetti terzi, sia interni all’organizzazione (es. RSPP aziendale, HSE Manager, altri dipendenti che soddisfano i criteri del DI 06/03/2013) sia esterni (es. liberi professionisti, professionisti che svolgono il ruolo di RSPP, ecc).

Esiste quindi la possibilità di affidare la formazione a un collaboratore aziendale, ma a condizione vincolante che quest’ultimo soddisfi il prerequisito ed almeno uno dei sei criteri di qualificazione previsti dal D.I. 6/3/2013. Non è richiesto che il formatore interno ricopra una carica dirigenziale o altri particolari ruoli e mansioni all’interno della realtà aziendale: è necessario che soddisfi i criteri di qualificazione del docente previsti dall’Accordo, che si basano su conoscenza, esperienza, capacità didattica.

PER APPROFONDIRE…

Per un’ulteriore lettura, riportiamo LE REGOLE PER ORGANIZZARE I CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SECONDO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 .

Se sei un formatore-docente qualificato e vuoi dimostrare di possedere i requisiti del DI 06/03/2013, puoi utilizzare il modulo messo a disposizione da Vega engineering: Facsimile di autocertificazione requisiti professionali per lo svolgimento di docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo FORMAZIONE INTERNA IN AZIENDA: IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO SECONDO IL NUOVO ACCORDO DEL 17 APRILE 2025 proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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