Per fruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, l’azienda deve presentare la domanda con il servizio online dell’Inail entro il 28 febbraio 2026.
Il 3 luglio 2025 l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026, unitamente alla relativa guida alla compilazione. Il modello consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione realizzando, nell’anno 2025, specifici interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È possibile scaricare gratuitamente la documentazione messa a disposizione dall’Inail, qui allegata, che comprende:
- Testo integrale dell’istruzione operativa del 3 luglio 2025
- Guida alla compilazione domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026
- Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026
QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI DAL MODELLO OT23?
Il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 presenta 71 interventi raggruppati in 6 aree tematiche (uguali allo scorso anno):
- Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D – Formazione, addestramento, informazione
- Sezione E – Misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza
- Sezione F – Gestione delle emergenze e DPI
Le imprese devono indicare quali interventi sono stati realizzati nel corso del 2025.
I miglioramenti per la prevenzione dei lavoratori possono essere ripetuti negli anni successivi (sono riconoscibili dalla lettera P – pluriennale) a patto che risulti in regola la documentazione relativa agli anni precedenti.
Gli interventi possono essere effettuati su una o più Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) dell’azienda meno quelli delle sezioni E e l’intervento F-5 (piano per la gestione delle emergenze in caso di incendio) che devono essere realizzati su tutte le PAT per risultare validi.
Per ottenere la riduzione è necessario aver realizzato:
- almeno un intervento di tipo A (maggiore efficacia prevenzionale e onerosità),
- oppure due interventi di tipo B (minore valenza).
I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE
Il datore di lavoro deve risultare:
- In regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, verificabili tramite DURC online, che deve includere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso.
- In regola con le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con verifica effettuata presso gli organi di vigilanza competenti (art. 13 D.Lgs. 81/08), in attesa di una banca dati centralizzata.
Non si considerano le irregolarità oggetto di accertamenti non definitivi o sospesi per contenzioso.
Le verifiche sono eseguite dalla sede Inail competente. In caso di:
- mancata regolarità contributiva o di sicurezza,
- interventi dichiarati non realizzati,
l’Inail non concede la riduzione dei premi o li revoca richiedendo quelli dovuti con sanzioni civili.
NOVITÀ E MODIFICHE AL MODELLO OT23 RISPETTO AL 2025
Il modello OT23 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello dello scorso anno, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti che sono stati aggiornati in base alle disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.
Alcuni interventi sono stati oggetto di lievi modifiche, finalizzate a precisarne con maggiore chiarezza l’ambito di applicazione e i requisiti richiesti:
- A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
- C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
- C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
- C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
- C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
- E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.
Inoltre:
- È stato eliminato l’intervento D-4 del modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in quanto superato dal D.Lgs. 135/2024 che ha esteso la normativa su agenti cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana così come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431.
- Di conseguenza sono stati rinumerati gli interventi D-5 e D-6, ora identificati come D-4 e D-5 nel nuovo modello, mantenendo invariati i contenuti.
COME DIMOSTRARE LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO?
Ogni intervento realizzato nel corso del 2025 deve essere documentato con prove idonee (“documentazione probante”), da trasmettere entro il 28 febbraio 2026 tramite il servizio online dedicato con lo scopo di dimostrare la realizzazione dell’integrazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento.
La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.
L’articolo MODELLO OT23 2026: LE ISTRUZIONI INAIL PER OTTENERE LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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