Con la nuova nota n. 5945 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce ulteriori precisazioni operative per comunicare ai propri ispettori nuove indicazioni per l’espletamento dei controlli in materia di locali sotterranei e semisotterranei.

Questa nota INL di luglio 2025 fa seguito ai chiarimenti già diffusi a gennaio dopo l’entrata in vigore della Legge 203/2024, di cui abbiamo trattato in una precedente news: LOCALI SOTTERRANEI E LEGGE 203/2024: PRIME INDICAZIONI DELL’INL

Per approfondire, è disponibile per il download gratuito la nota dell’INL N°5945 dell’8 luglio 2025 “Art. 65 del d.lgs 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. E, legge n. 203/2024. Controlli.

DEFINIZIONI IN MERITO AI LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI

Innanzitutto la nota 5945/2025 evidenzia che, a livello nazionale, non esiste una definizione univoca e uniforme di locale interrato e locale seminterrato. Tale mancanza di omogeneità è legata anche all’intesa tra Governo, Regioni e Comuni per l’adozione del Regolamento edilizio-tipo, previsto dall’Art. 4, comma 1-sexies, allegato A, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che fa riferimento a:

  • Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
  • Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

L’INL evidenzia che, considerata la mancata uniformità nell’adozione del regolamento edilizio-tipo sul territorio nazionale, ogni singola comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 deve fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente, per quanto concerne l’individuazione e la classificazione dei locali interrati e seminterrati.

Non è invece necessario presentare la Comunicazione in deroga per i locali destinati a servizi tecnici o con basso fattore di occupazione (inferiore a 100 ore/anno), come ad esempio sottoscala, spogliatoi, servizi igienici, locale caldaia e vani tecnici, in quanto l’accesso a tali ambienti da parte dei lavoratori è limitato a esigenze occasionali.

COMUNICAZIONE IN DEROGA PREVENTIVA OBBLIGATORIA: NUOVA PROCEDURA PER I LOCALI A RISCHIO

La completezza formale della documentazione allegata alla comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, c. 3, del D.Lgs. 81/08, da inviare tramite PEC e con almeno 30 giorni di anticipo al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, viene assegnata al Processo Servizi all’Utenza.

Ricordiamo che l’elenco dei documenti da presentare è riportato nella nota INL n. 811/2025, mentre gli elementi che il Processo Servizi all’Utenza deve verificare sono esplicitati nella nota INL n. 5945/2025, in particolare deve controllare che siano presenti:

  1. Relazione descrittiva del tipo di attività, con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali oggetto della suddetta comunicazione, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili;
  2. Asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale contenente:
    • conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
    • agibilità dei locali;
    • rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
    • rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
      • sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
      • sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
      • sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
    • conformità di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.) alla normativa vigente.

La relazione del Datore di Lavoro deve descrivere il tipo di attività prevista nei locali oggetto della comunicazione e deve specificare l’assenza di emissione di agenti nocivi come previsto dalla nota n° 811 del 29/01/2025.

Qualora la Comunicazione in deroga risulti incompleta o priva della documentazione necessaria, l’Ispettorato competente, entro 30 giorni dalla presentazione, procederà a richiedere le integrazioni documentali, come previsto dall’art. 65, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Contestualmente, verrà comunicato il divieto temporaneo di utilizzo dei locali oggetto della comunicazione.

Una volta ricevute e verificate le integrazioni, e accertata la regolarità formale della comunicazione, il Processo Servizi all’Utenza trasmetterà la documentazione al Processo Vigilanza Tecnica, segnalando:

  • le comunicazioni formalmente complete;
  • le comunicazioni successivamente integrate;
  • le comunicazioni per le quali non sono pervenute le integrazioni richieste.

Il Processo Vigilanza tecnica, qualora lo ritenga necessario, può approfondire la documentazione programmando: controlli a campione ed accertamenti rispetto ai datori di lavoro che non hanno ottemperato al dovere di integrazione documentale.

VERIFICHE E VIGILANZA DELL’ATTIVITÀ: COSA DEVE FARE L’ISPETTORATO?

La nota INL n. 5945 del 8/7/25 indica come affrontare situazioni nelle quali si riscontra la presunta “non veridicità” di uno o più requisiti previsti per l’avvio all’attività. Riportiamo le casistiche:

Caso 1: dichiarazione non veritiera
L’Ufficio considera una dichiarazione non veritiera se, durante i controlli ispettivi, rileva almeno una delle seguenti condizioni:

  • emissioni di agenti nocivi,
  • non idonee condizioni di aerazione,
  • non idonee condizioni di illuminazione,
  • non idonee condizioni di microclima.

Nel caso in cui vengano accertate violazioni multiple dei requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, rientranti nelle categorie 1.5, 1.6 e 1.7, con almeno due precetti non rispettati in almeno due diverse categorie, la dichiarazione del datore di lavoro sarà considerata non veritiera.
In tali circostanze, l’Ispettorato dovrà:

  • trasmettere la notizia di reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che prevede responsabilità penale per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, redigono atti falsi o ne fanno uso;
  • contestare la violazione ai sensi dell’art. 65, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, imponendo con verbale di prescrizione l’interruzione delle attività lavorative vietate.

Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili.
L’ufficio avvierà la contestazione della violazione di cui all’art 65, c. 2 del D.Lgs 81/2008 con apposito verbale di prescrizione.

Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere
Oltre ad avviare le procedure previste dal caso 1, l’Ufficio dovrà:

  • comunicare al relativo Albo professionale dell’asseveratore la violazione del codice deontologico
  • trasmettere notizia di reato ai sensi dell’Art. 482 del c.p.p nei confronti del tecnico asseveratore.

Caso 4: utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei prima dei 30 giorni rispetto alla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste.
L’Ufficio contesterà la violazione di cui all’Art. 65, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 con verbale di prescrizione.

Infine, la nota ricorda che “qualora l’Organo di vigilanza, diverso dall’INL, accerti il mancato rispetto di quanto sancito all’art. 65 del D.lgs 81/2008, dovrà darne opportuna comunicazione all’ITL/IAM territorialmente competente.”

ATTIVITÀ VIETATE IN LOCALI SOTTERRANEI: QUANDO È POSSIBILE INVECE SVOLGERLE?

Al punto 1.1 della nota INL n. 811 del 29/01/2025 erano state individuate alcune attività lavorative che comportano l’emissione di agenti nocivi, per le quali non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del c. 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008. Si trattava, a titolo esaustivo, di:

  • Verniciatura
  • Processi di saldatura
  • Uso di minerali a spruzzo
  • Uso di solventi e collanti non ad acqua
  • Ricarica di batterie
  • Lavorazioni di materie plastiche a caldo
  • Officine con prova motori
  • Falegnamerie
  • Tinto-lavanderie
  • Sviluppo e stampa
  • Tipografie

La nota n. 5945 del 08/07/2025 chiarisce che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per tali lavorazioni purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all’emissione di agenti nocivi” (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).

Per tali attività il Processo Vigilanza tecnica valuterà accertamenti a campione.

Scarica i documenti allegati a questa news

L’articolo LOCALI SOTTERRANEI: CHIARIMENTI DELL’INL SULLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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