Con la pubblicazione delle Delibere n. 4499 del 3 giugno e n. 4515 del 9 giugno 2025, la Regione Lombardia ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro.

Sui contenuti della Delibera Lombardia XII/4499 del 3/6/25, recante lo schema di protocollo d’intesa su salute e sicurezza sul lavoro, avevamo già parlato in una precedente news a cui rimandiamo (clicca sul seguente link: ACCORDO 2025: LA DELIBERA XII/4499 DELLA REGIONE LOMBARDIA – PROTOCOLLO D’INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO).

Andiamo quindi ad analizzare di seguito la Delibera Lombardia XII/4515 del 9/6/25 che fornisce specifici indirizzi operativi per i soggetti formatori operanti in Regione Lombardia.
È possibile scaricare la delibera allegata alla presente news: Deliberazione Lombardia XII/4515.

QUALI SONO I SOGGETTI FORMATORI INTERESSATI DALLA DELIBERA 4515/25 DELLA REGIONE LOMBARDIA?

Va chiarito fin da subito che è la stessa delibera, già nella premessa dell’Allegato B, a precisare a quali enti di formazione si applicano le regole in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

“Il presente documento […] fornisce regole ai soggetti formatori operanti in Regione Lombardia al fine di garantire la corretta applicazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui all’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025) […].
Le disposizioni qui contenute sono vincolanti per i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia. Il loro mancato rispetto compromette la validità degli attestati di formazione emessi e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalle regole dell’accreditamento nelle forme e nei modi previsti.
Con riferimento agli ulteriori soggetti formatori previsti dall’Accordo, ovvero dalle diverse disposizioni normative di seguito richiamate, le regole previste dalla presente non sono vincolanti, seppur si ritenga che la loro applicazione sia fortemente consigliata.”.

La Delibera pertanto individua disposizioni vincolanti solo per i soggetti accreditati nella stessa regione, per tutti gli altri soggetti formatori che rientrano tra quelli autorizzati ai sensi della normativa nazionale ad erogare la formazione (ossia i soggetti elencati al punto 1 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025) le disposizioni non sono vincolanti ma “fortemente consigliate”. Non potrebbe che essere così, non essendo consentito ad una regione di imporre regole al di fuori dei propri confini.

LE DISPOSIZIONI PER GLI ENTI ACCREDITATI IN LOMBARDIA

Vediamo quindi i contenuti dell’allegato B della Delibera n. 4515/2025 “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia” che introduce appunto una serie di disposizioni operative vincolanti per i soggetti formatori accreditati direttamente alla Regione Lombardia.
Le disposizioni sono raccolte in vari punti e si riferiscono principalmente ad aspetti relativi all’organizzazione dei corsi di formazione. Nel seguente elenco riportiamo sinteticamente quanto previsto nei vari punti della Delibera:

  • Punto 3 – Comunicazione di inizio corso: gli enti di formazione devono inviare all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competente per territorio la comunicazione di avvio corso almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell’avvio.
  • Punto 4 – Comunicazione di fine corso: entro 30 giorni naturali consecutivi dall’effettuazione delle verifiche finali, i soggetti formatori trasmettono all’ATS la comunicazione di fine corso.
  • Punto 5 – Rilascio degli attestati: i soggetti formatori emettono direttamente gli attestati di formazione o aggiornamento utilizzando i modelli forniti in allegato alla delibera 4515/25.
  • Punto 6 – Disposizione inerenti all’utilizzo della formazione a distanza: nel caso di corsi di formazione a distanza, che sia e-learning o videoconferenza sincrona, vanno trasmesse la comunicazione di inizio corso e quella di fine corso all’ATS in cui ricade la sede legale ovvero operativa del soggetto formatore accreditato Lombardia.

LE DISPOSIZIONI PER GLI ENTI NON ACCREDITATI IN LOMBARDIA

Tuttavia, la stessa delibera precisa che per “i soggetti formatori non accreditati a Lombardia ma autorizzati secondo la normativa nazionale” le disposizioni riportate al punto precedente non sono vincolanti, bensì fortemente consigliate.

Più precisamente, secondo quanto riportato nei vari punti della Delibera:

  • Punto 3 – Comunicazione di inizio corso: “I soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia, ma autorizzati ai sensi della normativa nazionale, non sono tenuti ad inviare la comunicazione” di inizio corso.
  • Punto 4 – Comunicazione di fine corso: “L’invio della comunicazione di fine corso da parte dei soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia non è vincolante, seppur raccomandata allo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati”.
  • Punto 5 – Rilascio degli attestati: “I soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia ma autorizzati ai sensi della normativa nazionale ad erogare la formazione possono utilizzare i modelli di attestato allegati alla Delibera 4515/2025 al fine di garantire uniformità e un più facile riconoscimento”.
  • Punto 6 – Disposizione inerenti all’utilizzo della formazione a distanza:
    • “Per i soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia ma autorizzati ai sensi della normativa nazionale ad erogare formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, le comunicazioni di avvio dei corsi potrà essere inviata solo se la sede legale del soggetto formatore è ubicata nel territorio di Regione Lombardia e in tale ipotesi la ATS competente per territorio è quello ove la sede legale è ubicata”.
    • “L’invio delle comunicazioni da parte dei soggetti formatori non accreditati a Regione Lombardia non è vincolante, seppur raccomandata allo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati”.

VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI RILASCIATI DA SOGGETTI FORMATORI ACCREDITATI IN ALTRE REGIONI: COSA CAMBIA?

A seguito della pubblicazione di questa Delibera alcuni hanno sollevato dubbi relativamente alla validità sul territorio della regione Lombardia degli attestati rilasciati da Enti di Formazione accreditati al di fuori della Regione Lombardia.

In realtà, secondo quanto previsto sia dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (Parte I, punto 1.2), sia dalla stessa Delibera n. 4515/2025 della Regione Lombardia, gli attestati rilasciati da soggetti formatori accreditati — anche se accreditati in Regioni diverse dalla Lombardia — conservano validità su tutto il territorio nazionale.
In sintesi, i lavoratori residenti in Lombardia possono ricevere formazione da soggetti accreditati anche in altre Regioni, senza alcun pregiudizio sulla validità degli attestati. Le aziende lombarde possono dunque continuare ad avvalersi di enti formativi nazionali a patto che questi rispettino le prescrizioni dell’Accordo 2025, indipendentemente dalla sede dell’accreditamento.

Come visto infatti, la Delibera n. 4515/2025 della Regione Lombardia individua delle regole ulteriori a cui devono adeguarsi gli enti di formazione con sede presso la stessa regione o accreditati presso la stessa regione. Infatti, le regioni non possono stabilire regole al di fuori dei loro confini e, considerando quanto definito dallo stesso Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, devono riconoscere mutualmente gli attestati rilasciati da enti di formazione non presenti sul proprio territorio.

FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING E VIDEOCONFERENZA)

Per quanto riguarda la formazione a distanza, e-learning o videoconferenza, è interessante notare che viene considerata come sede di riferimento del corso quella legale del soggetto formatore. Questo aspetto chiarisce come un corso in elearning o videoconferenza, nel quale l’identificazione del luogo fisico in cui viene svolto perde significato, si fa riferimento quindi alla sede del soggetto formatore che eroga il corso.

Scarica i documenti allegati a questa news

L’articolo DELIBERA LOMBARDIA XII/4515: COSA SUCCEDE AI SOGGETTI FORMATORI NON ACCREDITATI NELLA REGIONE? proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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