Lo scorso 24 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro, “testo unico” in quanto raggruppa e rielabora i diversi accordi del 2011, 2012 e 2016, che definisce durate, contenuti e modalità di formazione in materia di salute e sicurezza.
Il nuovo accordo è protagonista di molteplici novità e misure volte a garantire una formazione adeguata ai soggetti partecipanti all’attività lavorativa. Con questa news vogliamo fare il punto sulla validità dei corsi pregressi prevista dall’Accordo stesso, in particolare vedremo come fare nel caso del Preposto alla sicurezza, dell’uso del Carroponte e del lavoro in Spazi Confinati.
IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA SECONDO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), entrato in vigore il 24/05/2025, introduce una serie di disposizioni transitorie per regolamentare la validità della formazione pregressa.
In particolare, nel paragrafo 2 della Parte VII dell’Accordo 2025 si stabilisce che la formazione effettuata prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo continua a essere considerata valida, purché sia stata erogata in conformità agli Accordi precedenti del 21 dicembre 2011 (nel caso di lavoratori, preposti, dirigenti e DL-RSPP), del 7 luglio 2016 (per gli RSPP/ASPP) e del 22 febbraio 2012 (per l’abilitazione all’uso di particolari attrezzature).
Nel caso si tratti di corsi di formazione precedentemente non normati, come nel caso di corsi di formazione per operatori che operano in spazi confinati o di soggetti che utilizzano nuove attrezzature non comprese nel precedente accordo del 2012 (ad esempio il carroponte), il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 indica quando possono essere riconosciuti validi.
PREPOSTI: LA FORMAZIONE AI SENSI DELL’ACCORDO DEL 21/12/2011 RIMANE VALIDA
I corsi per preposti effettuati ai sensi dell’Accordo del 21/12/2011 rimangono validi?
Sì, la formazione svolta secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 è ancora valida e non richiede alcuna integrazione.
È necessario però osservare l’aggiornamento biennale, secondo le seguenti scadenze:
- se il corso è stato seguito prima del 23 maggio 2023 (ossia da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025), l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 23 maggio 2026 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025);
- se è stato svolto dopo il 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere svolto entro due anni dalla fine del corso.
CARROPONTE: QUANDO SERVE IL CORSO BASE PREVISTO DALL’ACCORDO 2025?
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/4/25 prevede che qualora un soggetto abbia già frequentato un corso per la conduzione del carroponte, anche se non precedentemente normato, il corso venga riconosciuto valido solo se i contenuti sono conformi a quelli previsti dall’Accordo 2025.
Come adeguarsi quindi qualora si sia già in possesso di un attestato per carroponte?
Bisogna andare a verificare i contenuti riportati nell’attestato: se sono conformi al nuovo Accordo 2025, la formazione pregressa è ritenuta valida e si può procedere all’aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Se l’attestato precedente non copre i nuovi contenuti stabiliti dall’Accordo del 17 aprile 2025, non è previsto un modulo integrativo, bensì sarà necessario frequentare il corso base carroponte previsto dal nuovo Accordo entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, e quindi entro il 23/5/26. Attenzione che il periodo di 12 mesi non equivale ad una deroga all’obbligo di formazione prima dello svolgimento dell’attività lavorativa: un lavoratore deve sempre essere formato prima dello svolgimento della propria mansione.
OPERATORE IN SPAZI CONFINATI: COME ADEGUARSI?
Quale formazione deve sostenere il lavoratore in possesso di un attestato relativo ad un corso per lo svolgimento di attività in spazi confinati svolto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/25?
Identica formula valida per il Carroponte: se i contenuti del corso svolto non corrispondo a quelli ora normati dall’Accordo 2025 è necessario seguire il corso base spazi confinati secondo l’Accordo del 17/4/25, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, e non sono previsti moduli integrativi al corso già frequentato. Attenzione che il periodo di 12 mesi non equivale ad una deroga all’obbligo di formazione prima dello svolgimento dell’attività lavorativa: un lavoratore deve sempre essere formato prima dello svolgimento della propria mansione.
Ovviamente se i contenuti corrispondono, è sufficiente procedere all’aggiornamento quinquennale calcolato dalla data di fine corso.
L’articolo NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025: RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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