A partire dal 15 giugno 2025 si apre ufficialmente il secondo scaglione temporale di iscrizione al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
Questa fase coinvolge una vasta platea di soggetti tra cui enti, imprese ed operatori, con un numero di dipendenti che va da 11 a 50, produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per questi ultimi se derivanti da attività industriali, artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Tali operatori dovranno iscriversi entro il 14 agosto 2025.
Per accompagnare le imprese e le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione degli obblighi, il RENTRI sta continuando a pubblicare nuove FAQ che chiariscono aspetti pratici rilevanti per i soggetti obbligati all’iscrizione e alla successiva gestione digitale di registri carico scarico rifiuti e formulari.
LE NUOVE FAQ DEL RENTRI: CHIARIMENTI OPERATIVI PER COMUNI, GESTORI, TRASPORTATORI
Tra i chiarimenti pubblicati nelle ultime settimane, si segnalano:
- Comuni che gestiscono in economia la raccolta rifiuti: i comuni (o unioni/comunità montane) che svolgono in economia, con risorse proprie, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani non devono iscriversi al RENTRI con profilo trasportatore.
- Comuni gestori dei centri di raccolta: diverso il caso per i comuni (o unioni/comunità montane) che gestiscono centri di raccolta (art. 183, c.1, lett. mm, D.Lgs. 152/2006):
- Iscrizione al RENTRI obbligatoria nei termini dell’art. 12 del D.M. 59/2023.
- Per rifiuti pericolosi in uscita, obbligo di registro digitale dal 13 febbraio 2025 con invio mensile dati e FIR cartaceo vidimato digitalmente, poi digitale dal 13 febbraio 2026.
- Per rifiuti non pericolosi in uscita, emissione FIR cartaceo vidimato dal 13 febbraio 2025, FIR digitale dal 13 febbraio 2026.
- Chiusura del registro cronologico digitale: l’operatore può chiudere il registro digitale (sia tramite portale RENTRI che tramite software interoperabile dell’operatore). La chiusura è irreversibile: una volta effettuata, non è più possibile inserire o trasmettere registrazioni, ma solo consultare quelle già trasmesse. Qualora l’operatore utilizzi i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, dovrà prima provvedere alla trasmissione di tutte le registrazioni al RENTRI e poi procedere alla chiusura del registro.
- Stampa del FIR cartaceo: Il produttore (anche tramite trasportatore) può emettere il FIR cartaceo composto da:
- FORMULARIO RIFIUTI
- Integrazione FORMULARIO RIFIUTI
- Allegato (solo se vi sono più intermediari o trasporto intermodale)
Utilizzando la funzione “vidima FIR vuoto” disponibile sul portale RENTRI, verranno prodotti tutti i fogli, ma sarà possibile stampare solo i primi due.
L’articolo RENTRI: DAL 15 GIUGNO 2025 PARTE IL SECONDO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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