Il 30 maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 78 del 27/5/2025, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, contenente misure urgenti sull’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese italiane, introdotto con la Legge di Bilancio 213/2023.
È possibile scaricare gratuitamente il testo della legge 78/2025 allegato alla presente news.
Per approfondire gli step normativi precedenti, rimandiamo alle seguenti news:
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LEGGE 78/2025: PROROGHE DIFFERENZIATE PER LE IMPRESE
La legge n. 78 pubblicata il 30 maggio 2025 conferma il differimento dei termini per la stipula obbligatoria delle polizze assicurative:
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese;
- Nessuna proroga per le grandi imprese, per le quali resta valido il termine del 31 marzo 2025, come già stabilito dalla legge 213/2023.
Rispetto al testo originario del Decreto-Legge n. 39/2025, la legge di conversione modifica i riferimenti normativi per la classificazione dimensionale delle imprese, che non sarà più basata sulla direttiva UE 2023/2775, ma sulla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 39/2025
La Legge n. 78/2025 apporta varie integrazioni al Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 e alla disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 213/2023:
- Valore dei beni da assicurare: si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, il costo di rimpiazzo per i beni mobili o il ripristino del terreno danneggiato.
- Esclusione di limiti massimi per le grandi imprese: non si applicano i limiti massimi di premio assicurativo alle grandi imprese e ai gruppi societari in possesso di requisiti di fatturato e numero di dipendenti che stipulano polizze globali di gruppo.
- Controllo sui prezzi: viene attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, la funzione di controllo e verifica contro pratiche speculative sui premi assicurativi.
- Esclusione da indennizzi pubblici: gli immobili non costruiti regolarmente o non sanabili non potranno accedere ad alcuna forma di indennizzo o contributo pubblico in caso di calamità.
- Tutela per beni di terzi assicurati dall’impresa: qualora un imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi utilizzati nella propria attività produttiva, l’indennizzo sarà destinato al proprietario, con obbligo di reinvestimento nelle condizioni originarie del bene. L’imprenditore ha diritto a un indennizzo per lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale fino al 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
CONTESTO E FINALITÀ
L’obbligo assicurativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 101 della L. 213/2023) nasce per aumentare la resilienza del sistema produttivo italiano rispetto a eventi catastrofali come alluvioni, terremoti e frane. Il regolamento attuativo (DM MEF 30 gennaio 2025, n. 18) aveva già fissato le modalità operative per l’adeguamento dei testi di polizza.
Tuttavia, il Governo ha ritenuto necessario un differimento dei termini per consentire a micro e piccole imprese – che rappresentano circa il 95% del tessuto imprenditoriale nazionale – di effettuare scelte consapevoli e confrontare adeguatamente le offerte assicurative.
L’articolo ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI: PUBBLICATA LA LEGGE N. 78/2025 DI CONVERSIONE DEL D.L. 39/2025 proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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