È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo Stato-Regioni sancito il 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che definisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.
Il nuovo Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, ovvero il 24 maggio 2025. Infatti il nuovo testo dispone chiaramente: Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Per approfondire i contenuti del testo dell’Accordo, clicca sul seguente link: NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
DISPOSIZIONI FINALI: ABROGAZIONI
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono abrogati tutti i precedenti Accordi in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- l’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (Rep. 221/CSR);
- l’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (Rep. 223/CSR);
- l’Accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione (Rep. 53/CSR);
- l’Accordo del 25 luglio 2012 sulle linee applicative degli Accordi ex art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 (Rep. 153/CSR);
- l’Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione di RSPP e ASPP (Rep. 128/CSR).
Ricordiamo che è prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni e l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08, fino al 23 maggio 2026: “In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati […] nonché dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”.
DECORRENZA DEI TERMINI PER LA FORMAZIONE: ECCO LE PRINCIPALI SCADENZE
Con l’entrata in vigore immediata dell’Accordo (24 maggio 2025), decorrono i termini per l’adempimento dei nuovi obblighi formativi.
Riportiamo di seguito le principali scadenze da calcolare a partire dal 24 maggio 2025:
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro: i datori di lavoro devono completare la formazione prevista dall’Accordo 2025 entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027.
- Aggiornamento per i preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento sono stati effettuati più di due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026.
- Formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011): i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026.
- Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carriponte, caricatori per materiali): anche in questo caso, obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026.
VALIDITÀ DEI PRECEDENTI CREDITI FORMATIVI
Ricordiamo che resta comunque valido il credito formativo per i corsi già svolti in conformità agli accordi abrogati, se conclusi prima del 24 maggio 2025. In particolare:
- I corsi per datore di lavoro erogati prima del 24/5/25 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. In questo caso dovrà essere effettuato l’aggiornamento quinquennale dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati al 24/5/25 (data di entrata in vigore dell’accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo 2025 sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento quinquennale deve essere calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione di macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (24/5/25), i cui contenuti siano conformi all’accordo 2025, sono riconosciuti e si dovrà procedere con l’aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
L’articolo PUBBLICATO IN GAZZETTA L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025: IN VIGORE DAL 24 MAGGIO 2025 proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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